Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 20/09/2021, n. 25403
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10105-2017 proposto da: MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
- ricorrenti -
contro
RO LA in qualità di unica erede di IN, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA BAVA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1261/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/02/2017 R.G.N.321/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2021 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. Ric. nr. 10105/2017 FATTO RILEVATO CHE:
1. la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da RA SS, nei confronti dei Ministeri della Difesa e dell'Interno, di riconoscimento, quale vittima del dovere, del figlio, IN GL, cadetto dell'Accademia di Livorno, deceduto, unitamente a numerosi altri, fra cadetti e militari, il 3 marzo 1977, nello schianto, nei pressi del Monte Serra, dell'aereo sul quale era stato imbarcato per un volo di ambientamento, nonchè di riconoscimento dei relativi benefici assistenziali spettanti ai congiunti jure proprio;
2. avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i Ministeri della Difesa e dell'Interno, affidato a tre motivi, cui ha resistito, con controricorso, RA SS;
DIRITTO CONSIDERATO CHE:
3. in continuità con i precedenti di questa Corte (v. Cass., sez.un., nr. 15485 del 2017, Cass. nr.24592 del 2018, Cass. nr. 4238 del 2019 ed altre successive conformi), sono da rigettare i primi due motivi incentrati sull'interpretazione del comma 564 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, nr. 266, secondo cui: «Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative»;
4. la disciplina di riferimento e i suoi criteri applicativi sono stati precisati nei termini che seguono;
5. la legge 23 dicembre 2005, nr. 266, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla legge 13 agosto 1980, nr. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità;
Ric. nr. 10105/2017 6. al successivo comma 564, si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative;
7. in seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa legge nr. 266 del 2005, art. 1, comma 565, è stato emesso, con d.P.R. 7 luglio 2006, nr. 243, il Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati che, in funzione della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, all'art. 1, comma 1, prevede che, ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L.