Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/1999, n. 589

CASS
Sentenza
22 gennaio 1999
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CASS
Sentenza
22 gennaio 1999

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Massime • 1

L'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale" ha natura contrattuale. Consegue che relativamente a tale responsabilità i regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/1999, n. 589
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 589
Data del deposito : 22 gennaio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco BILE - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Michele LO PINO - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SA NR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARENULA 21, presso lo studio dell'avvocato ISABELLA LESTI, che lo difende. giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
HI CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che lo difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonché contro
RI RI PI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA D.BARONE 31, presso lo studio dell'avvocato NR BOTTAI, che lo difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonché contro
COM ROMA, USL/11 ROMA ORA AZD USL/E ROMA;

- Intimati -

e sul 2^ ricorso n. 09977/96 proposto da:
COM ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, difeso dall'avvocato GIORGIO LESTI, e l'Avvocato FABRIZIO AVENATI con procura generale del dott. Notaio Giancarlo Mazza, Roma 21 dicembre 1995 REP.N.44399. - controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RI RI PI IN PR E NQ ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA D.BARONE 31, presso lo studio dell'avvocato NR BOTTAI, che lo difende, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
SA NR, HI CO, USL/11 ROMA ORA AZD USL/E ROMA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3318/95 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 26/9/95, depositata il 14/11/95;
RG.3279/93 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/98 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;

udito l'Avvocato ISABELLA LESTI;

udito l'Avvocato NR BOTTAI;

udito L'Avvocato ANTONIO BERNARDINI;
udito l'Avvocato FABRIZIO AVENATI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo
Con atto notificato il 5.2.1974 UI RO, in proprio e quale rappresentante della figlia minore MA IA, assumendo che quest'ultima, caduta sopra i vetri di una bottiglia il 4.8.1967, era stata ricoverata d'urgenza presso l'ospedale S.Giacomo in Roma e sottoposta ad intervento chirurgico alla mano destra, eseguito dal dr. RI Massa;
che non avendo recuperato la funzionalità della mano, la stessa era operata il successivo 13.12.1967 dal prof. Gianfranco ES presso il policlinico Gemelli, con esito non del tutto soddisfacente;
che con sentenza istruttoria del 7.3.1969 il dr. Massa era stato prosciolto in istruttoria dal Pretore di Roma, conveniva davanti al tribunale di Roma i due chirurghi ed il Pio Istituto di S. Spirito - ospedali Riuniti di Roma perché fossero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti in proprio e dalla figlia.
I convenuti contestarono la domanda.
Interrotto il giudizio per estinzione del Pio Istituto di S.Spirito, veniva riassunto nei confronti dei due chirurghi, del Comune di Roma e della Usl Roma 17.
Il Tribunale, con sentenza del 24.3.1993, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della USL e condannava in solido il Massa ed il Comune di Roma al risarcimento dei danni subiti da MA IA UI , liquidati in L 97.294.000, rigettava la domanda di RO UI e quella della minore nei confronti del ES. Avverso detta sentenza proponeva appello il Massa, nonché appello incidentale il Comune di Roma e MA IA UI. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 19.4.1995, rigettava l'appello principale e quello incidentale del Comune di Roma, mentre, in parziale accoglimento dell'appello incidentale di MA IA UI, condannava il Massa ed il Comune in solido al pagamento nei confronti della UI della somma di L 113.412.150, oltre interessi.
Riteneva la Corte di merito che, per effetto della l. 23.12.1978 n. 833 nonché dell'art. 3 l. regione Lazio 8.1.1980 n. 10 tutte le passività dei soppressi enti ospedalieri passavano ad apposita gestione stralcio dei Comuni, per cui correttamente era stata affermata la legittimazione passiva del comune di Roma. Secondo la Corte non era fondato neppure il motivo di appello del Massa, con cui veniva invocata l'estinzione per prescrizione del diritto azionato, in quanto la UI si era costituita parte civile nel procedimento penale contro il Massa il 9.7.1968, per cui detta costituzione conservava effetti interruttivi permanenti fino alla data della sentenza istruttoria emessa il 7.3.1969, mentre il presente giudizio era stata introdotto il 5.2.1974. Riteneva poi il giudice di appello che la responsabilità del Massa nella produzione del danno alla mano della UI, consistente nella limitazione funzionale delle estensione delle articolazioni interfalangee, con ipotrofia muscolare e delle ossa e con riduzione di sensibilità, dipendeva dalla non tempestiva sutura della doppia sezione del nervo mediano e di quello ulnare, la cui lesione non fu nè diagnosticata ne' trattata, come emergeva dalle conclusioni della consulenza collegiale d'ufficio e dalla cartella clinica dell'ospedale S.Giacomo nonché dall'esame elettromiografico preliminare al secondo intervento, mentre, data la posizione dei due nervi, una ferita con recisione dei tendini, interessava necessariamente le dette strutture nervose. Riteneva, quindi la corte che erano da disattendere sia le dichiarazioni rese dal ES nel procedimento penale contro il Massa, perché generiche ed evasive ed in contrasto con i dati clinici e documentali sia le conclusioni del consulente di parte, poiché l'affermata reazione cicatriziale era, in ogni caso, riconducibile alla mancanza di diligenza e prudenza del primo chirurgo.
Riteneva, quindi, il giudice di appello che per effetto della colposa condotta del dr. Massa, la UI ha sofferto menomazioni più gravose di quello che era lecito attendersi da una corretta terapia della lesione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Roma, cui resiste la UI.
Autonomo ricorso ha proposto il Massa, cui resistono con controricorso la UI ed il ES.
Hanno presentato memorie UI MA, Massa RI ed il Comune di Roma.
Motivi della decisione

1.1. Anzitutto i due ricorsi vanno riuniti.
Con il primo motivo di ricorso il Comune di Roma lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, assumendo che per effetto degli artt. 7 e 10 l. 456/1987 , il Comune aveva perso la sua legittimazione passiva e l'effettivo pagamento dei debiti residui e non estinti alla data del 31. 12. 1985 doveva essere posto a carico delle regioni territorialmente competenti, che avrebbero provveduto al pagamento attraverso i mezzi finanziari posti a disposizione dallo Stato.
In ogni caso il ricorrente lamenta che, ove anche fosse accolta la tesi che i comuni conservano la legittimazione passiva a norma dell'art. 111 c.p.c., rimanendo parti nel giudizio, in ogni caso non poteva emettersi una sentenza di condanna nei suoi confronti, in quanto al debitore Comune era subentrato il debitore Regione.

1.2. Il motivo è infondato e va rigettato.
Infatti, come questa Corte ha già rilevato (Cass. 17.6.1995,n. 6862), il Comune succeduto ex lege nella posizione debitoria dei soppressi enti ospedalieri (nella specie di cui al precedente, Pio istituto S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma) - ai sensi dell'art.66 della l. 23 dicembre 1978 n. 833 - e, perciò, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito di questi enti non perde la sua legittimazione passiva per effetto del d.l. 19 settembre 1987 n.382 (convertito con legge n. 456 del 1987), che ha posto a carico del bilancio statale i debiti dei predetti enti non ancora estinti alla data del 31 dicembre 1985 e ne ha dettato le modalità di ripianamento disponendo, per alcuni di essi (art. 8: debiti verso le aziende di credito, la cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali) il soddisfacimento tramite il ministero del tesoro, per altri l'estinzione del diritto (art. 9: debiti verso lo Stato, le province, i comuni e le Usl), per altri ancora (art. 10) il pagamento, ad opera delle regioni, con mezzi finanziari messi a disposizione dallo stato, per i residuali (art. 12) l'imputazione alla gestione corrente delle Usl nelle quali sono confluiti i soppressi enti ospedalieri;
infatti, le predette disposizioni del d.l. n. 382 del 1987, avendo contenuto innovativo di carattere sostanziale, non sono applicabili retroattivamente e determinano, quindi, solo una forma di successione "ex lege" nella titolarità passiva del rapporto che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., non implica l'estromissione del rapporto processuale del comune, originario debitore, cui spetta attivare i meccanismi stabiliti dalla legge per l'estinzione del debito (Conf. Cass.5.12.1995,n. 12505;
Cass.3.7.1997,n. 6003).

1.3. Essendo pacifico il suddetto principio, risulta infondata anche la doglianza secondo cui, pur rimanendo parte nel giudizio il Comune, nei suoi confronti non poteva emettersi una sentenza di condanna.
Infatti, proprio perché a norma dell'art. 111 c.p.c. il trasferimento a titolo particolare nel corso del processo del diritto controverso non spiega alcun effetto sul rapporto processuale, che continua a svolgersi tra le parti originarie, detto trasferimento non può comportare una riduzione della domanda, da domanda di condanna in domanda di accertamento, poiché per questa via egualmente si realizzerebbe un'ipotesi di sopravvenuta carenza di legittimazione passiva del dante causa, quanto meno limitatamente alla domanda di condanna, che, invece, la norma in questione esclude. Il principio della continuazione del processo tra le parti originarie, allorché sia trasferito il diritto controverso, determina infatti la non influenza rispetto ai termini della controversia delle vicende attinenti a posizioni giuridiche attive o passive successive all'inizio della controversia stessa, che prosegue negli esatti termini (e non in termini ridotti, come ritenuto dal ricorrente) tra le

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