Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 17/05/2018, n. 12096
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In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale che si concretizza nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", quale ipotesi che non rende percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che conteneva affermazioni inconciliabili in ordine alla presenza o meno dell'assoggettamento della lavoratrice al vincolo della subordinazione).
Sul provvedimento
Testo completo
Y 17 MAG 2018 T I R D E M T A N S E S AULA 'A' E 12096 . 18 - E N O I Z A R T S I G Oggetto E R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R E T E T N N E E S E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17722/2014 n. 12096 - Presidente - Dott. GIUSEPPE BRONZINI Cron. Rep. - Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI Ud. 30/01/2018 Consigliere Dott. MATILDE LORITO CC © Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA Rel. Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17722-2014 proposto da: NI LO, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI rappresentata e difesa dagli avvocato CASSAZIONE, SILVESTRI, ALESSANDRO BERTUCCINI, giusta FABRIZIO delega in atti;
ricorrente
contro
C.A. V. CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CAGLIARI;
2018 intimato 377 Nonché da: C.A.V. CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CAGLIARI, Associazione di volontariato di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PINEROLO, 22, presso lo studio dell'avvocato MARCO ROSSI, rappresentata e difesa ì dagli avvocati MONICA MARRAS, CARLO ATZORI, CARLO MASSACCI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
NI LO, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI rappresentata e difesa dagli avvocato CASSAZIONE, SILVESTRI, ALESSANDRO BERTUCCINI, giusta FABRIZIO delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 181/2013 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 25/06/2014 R.G. N. 430/2011;
il P.M. ha depositato conclusioni scritte. R.G. n. 17722/2014 RILEVATO che la Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 25 giugno 2014, in riforma della pronuncia di primo grado, ritenuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra ED MA ed il Centro di Aiuto alla Vita - CAV di Cagliari dal 23 dicembre 1997 al 15 settembre 1998, ha condannato quest'ultimo al pagamento della somma in favore della lavoratrice pari ad euro 1.942,27, oltre accessori, a titolo di differenze retributive non corrisposte;
che per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso principale la MA con 2 motivi, cui ha resistito il CAV con controricorso contenente impugnazione incidentale affidata a 5 motivi (rubricati in sei paragrafi);
che il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto di entrambi i motivi;
che entrambe le parti hanno depositato memorie;
и ш е CONSIDERATO che i motivi del ricorso principale della MA denunciano: il primo violazione e falsa applicazione di norme di legge e di contratto collettivo, per avere la Corte territoriale ritenuto di applicare, al fine di quantificare gli importi dovuti alla lavoratrice, il CCNL Lavoro Domestico in luogo di quello delle Cooperative Sociali, invocato a sostegno della domanda introduttiva;
il secondo violazione di legge, con riferimento agli artt. 115, 132 c.p.c. e 111 Cost., assumendo che la ricostruzione del rapporto in termini tali da ridurre significativamente l'effettiva