Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/1988, n. 4845
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La disciplina dettata dall'art. 2112 cod. civ. (in ordine alla successione dell'imprenditore cessionario all'imprenditore cedente nel rapporto di lavoro) trova applicazione, non solo nel caso di trasferimento dell'intera azienda, ma anche di singole unità produttive suscettibili di costituire idoneo e completo strumento d'impresa, atteso che - come può desumersi anche dall'art. 2573 cod. civ., che prevede espressamente il trasferimento di un ramo particolare dell'azienda come presupposto per il trasferimento del diritto all'uso del marchio registrato - è possibile che l'azienda sia suddivisibile in più complessi organizzati di beni, ciascuno dei quali, in caso di acquisto di autonomia rispetto all'originaria struttura unitaria, integri gli estremi dell'azienda. ( V 3076/87, mass n 452173; ( V 1799/87, mass n 451163).*