Cass. civ., sez. I, ordinanza 10/01/2022, n. 00400

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 10/01/2022, n. 00400
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00400
Data del deposito : 10 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 32464/2020 proposto da: Green Town s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato F L, quale socio designato dalla società fra professionisti Alfa Legai s.r.I., per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente

contro

Curatela del fallimento della Green Town s.r.I.;
F A intimati avverso la sentenza n. 2000/2020 della Corte di appello di Bari, pubblicata il 25 novembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021 dal consigliere M V.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza emessa il 25 novembre 2020 la Corte di appello di Bari ha rigettato il reclamo proposto dalla Green Town s.r.l. contro la pronuncia dichiarativa del suo fallimento contenuta nella sentenza resa dal Tribunale di Trani il 3 aprile 2020 in accoglimento della istanza di A F (che assumeva di essere creditrice di tale società per essere assegnataria, in sede di espropriazione presso il terzo Green Town, del credito di detta società nei confronti della propria debitrice Follow me s.r.I.).

1.1 A sostegno della conferma dell'accertamento dello stato di insolvenza di Green Town la sentenza, in risposta ai motivi di reclamo, afferma che: a fronte di consistenti debiti, di natura previdenziale e tribuaria (specificamente indicati a pag. 4 dell'atto)/ "non è stata fornita la prova di fonti di liquidità idonee a soddisfare tutti i debiti";
"la mancata veicolazione in cartelle esattoriali non esclude la sussistenza del debito erariale";
al piano di rateizzazione non è da riconoscere alcuna rilevanza, "essendo onere della fallita provare di essere in grado di far fronte all'esposizione debitoria al netto della definizione premiale";
la concreta possibilità di "adire la procedura di rottamazione per estinguere il debito erariale" è futura e "nulla dice in ordine alle fonti di liquidità necessarie per onorare il debito";
inoltre, anche in considerazione delle domande di ammissione al passivo del fallimento per crediti di non consistente entità, emerge "l'incapacità della società di far fronte non solo a debitorie importanti (come quella erariale...) ma anche a debiti di modesta entità (tra cui rientra anche quello della F) il che integra un indice
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi