Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2023, n. 10342

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2023, n. 10342
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10342
Data del deposito : 10 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BR CO nato il [...]:2 in SVIZZERA avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la nota dell'Avvocato ANDREA PONGILUPPO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. NA OM, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 14/09/2021 della Corte di appello di Brescia, che -in accoglimento dell'appello del Procuratore generale- ha parzialmente riformato la sentenza in data 15/04/2019 del Tribunale di Bergamo, rideterminando la pena inflitta per i reati di truffa e ricettazione. Deduce:

1.1. Violazione dell'art. 156 cod.proc.pen. e nullità delle notifiche all'imputato detenuto.Il ricorrente premette che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato emesso il 18/06/2015 -quando l'imputato era detenuto- e notificato al difensore di fiducia domiciliatario (Avv. Luca Faccin) il 25/06/2015, con conseguente violazione dell'art. 159 cod.proc.pen., giacche la notificazione doveva essere effettuata presso l'imputato detenuto. Precisa che a causa dell'assenza di contatti tra difensori e assistito era mancata la conoscenza della situazione processuale fino al deposito dei motivi nuovi di appello. Osserva che l'intero processo si è svolto all'insaputa di NA, senza che venisse rilevata alcuna nullità.

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di assenza. Il ricorrente ribadisce che "la Corte territoriale non mostra di tenere in alcun conto tale profilo inerente fatti processuali, ritenendo che la mera nomina di 'difensore di fiducia' -che a rigore tale non può considerarsi- possa presumersi la conoscenza di processi, laddove il medesimo non risulta avere mai avuto contatti". 1.3. "Violazione di legge - Omessa motivazione in tema di Istanza di restituzione in termini". Scrive la difesa: "la sentenza omette di motivare in merito alla rilevata carenza di notifica (notifica presso il difensore domiciliatario, già rinunciante) del ricorso per Cassazione del SPG". 1.4. "Violazione di legge - Omessa motivazione in tema di istanza di restituzione in termini". A tale riguardo scrive il ricorrente: "la sentenza non prerde poi posizione in merito alla istanza di restituzione in termini, che, ove non diversamente opinato, deve ritenersi non rigettata, con ogni conseguenza rispetto alla tempestività delle eccezioni di nullità". 1.5. "Inutilizzabilità del riconoscimento fotografico. Mancato riconoscimento dibattimentale - Mancanza di consenso in relazione alla non conoscenza del processo - Vizio di motivazione e travisamento in relazione ad insussistente riconoscimento al di là di ogni dubbio ragionevole". "E' chiaro -scrive la difesa- in relazione a quanto sopra, che qualsiasi consenso espresso da difensore d'ufficio senza contatti con l'assistito non può assumere valenza abdicativa rispetto alla formazione della prova in ambito dibattimentale". Assume, quindi, che manca ogni certezza circa il riconoscimento dell'imputato, attesa l'inutilizzabilità del riconoscimento fotografico, non rinnovato in dibattimento ed eseguito oltre i termini per il compimento delle indagini.Si osserva che il riconoscimento non può fondarsi sulle poco nitide immagini registrate dal sistema di video sorveglianza. 1.6. "Motivazione apparente in punto di attendibilità dei testi". In questo caso si assume che le dichiarazioni di NI sono

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