Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/06/2024, n. 15364

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, emessa il 12 marzo 2024, con numero di registro generale 31803/2021. Le parti in causa erano un avvocato e un suo collega, che avevano richiesto la condanna di una cliente al pagamento di un compenso professionale per attività legale svolta in seguito a un sinistro su una pista da sci. La cliente, invece, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che l'attività legale fosse diretta verso la Germania, suo paese di residenza, e invocando l'applicazione del Regolamento UE n. 1215/2012.

Il giudice ha accolto il primo motivo di ricorso della cliente, ritenendo che la Corte d'Appello avesse errato nel non considerare sufficienti gli indizi presentati per dimostrare che l'attività professionale degli avvocati fosse diretta verso la Germania. La Corte ha sottolineato che, in caso di eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da un consumatore, il giudice deve esaminare la propria competenza internazionale sulla base di tutti gli elementi di prova disponibili, senza necessità di specifiche deduzioni da parte del consumatore. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice italiano e compensando le spese del giudizio.

Massime1

In tema di giurisdizione sullo straniero, il consumatore che, convenuto in giudizio da un professionista, eccepisce tempestivamente la carenza di giurisdizione del giudice adito, invocando la sua qualità ed il suo domicilio in altro Stato membro, non ha l'onere di dedurre espressamente ed immediatamente nelle sue difese, ai fini dell'art. 17, comma 1, lett. c), Reg. UE n. 1215 del 2012, che le attività dell'attore sono dirette, con qualsiasi mezzo, presso lo Stato del suo domicilio, dovendo il giudice verificare la ricorrenza degli elementi fondanti la propria competenza internazionale sulla base degli elementi di prova risultanti oggettivamente dal fascicolo, ivi incluse le prove costituende.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/06/2024, n. 15364
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15364
Data del deposito : 3 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 31803/2021 Numero sezionale 96/2024 Numero di raccolta generale 15364/2024 Data pubblicazione 03/06/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dai Magistrati: *PRESTAZIONE PASQUALE D'SC - Presidente aggiunto - D'OPERA INTELLETTUALE GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente - Ud. 12/03/2024 - MARIA ACIERNO - Presidente - PU ORONZO DE MASI - Consigliere - R.G.N. 31803/2021 ALBERTO GIUSTI - Consigliere - Rep. GIULIA IOFRIDA - Consigliere - CATERINA MAROTTA - Consigliere - IRENE TRICOMI - Consigliere - MAURO CRISCUOLO - Consigliere Rel. - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 31803-2021 proposto da: IN AR, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 6, presso lo studio dell'avvocato DANTE PICCA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDRÈ CASTELLI;
- ricorrente – Numero registro generale 31803/2021 Numero sezionale 96/2024 Numero di raccolta generale 15364/2024 Data pubblicazione 03/06/2024

contro

STUDIO LEGALE WENTER & MARSICO (già studio legale TEGabrieli), in persona dell'avvocato Markus TE, rappresentato e difeso da sé medesimo unitamente all'avvocato GABRIELE PAFUNDI, presso il cui studio in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, è elettivamente domiciliato;
- controricorrente – nonché

contro

IN RI;
- intimato – avverso la sentenza n. 74/2021 della CORTE D'APPELLO di TRENTO - Sezione Distaccata di BOLZANO, depositata il 14/05/2021. lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dottor GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, il quale chiede che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite voglia accogliere il ricorso;
lette le memorie depositate da parte controricorrente;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2024 dal Consigliere MAURO CRISCUOLO;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dottor GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che ha richiesto l'accoglimento delle conclusioni scritte;
Uditi l'avvocato Andrè Castelli per la ricorrente e l'avvocato Gabriele Pafundi per i controricorrenti;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Gli avvocati Markus TE e Martin Gabrieli convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano la cliente TI NG, cittadina tedesca, chiedendone la condanna al pagamento del compenso professionale per l'attività difensiva da essi svolta in Ric. 2021 n. 31803 sez. SU - ud. 12-03-2024 -2- Numero registro generale 31803/2021 Numero sezionale 96/2024 Numero di raccolta generale 15364/2024 Data pubblicazione 03/06/2024 sede civile e penale a seguito di un sinistro verificatosi su una pista da sci in Alta Val Badia. La convenuta eccepì preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in applicazione dell'art. 5 del regolamento UE n. 44/2001, ed il Tribunale adito, con sentenza n. 780/2018, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, decise la causa nel merito, accogliendo la domanda dei professionisti nei limiti della somma di €. 7.531,57. La Corte d'Appello di Bolzano, con sentenza n. 74/2021 resa pubblica il 14.5.2021, ha respinto il gravame proposto dalla soccombente TI NG, rilevando, quanto all'eccepito difetto di giurisdizione del giudice italiano (oggetto del primo motivo di gravame): - che l'argomento della “direzione” delle attività dei legali verso la Germania (che renderebbe applicabile l'art. 17 del regolamento UE n. 1215/2012 e quindi porterebbe a radicare la giurisdizione del giudice dello Stato membro di domicilio del consumatore) era stato tardivamente introdotto nel dibattito, essendo stato affrontato solo nella comparsa conclusionale nel giudizio di appello, sicché trovava applicazione la preclusione dell'art. 345 cpc;
- che la convenuta non aveva assolto all'onere probatorio posto a suo carico (sulla specifica circostanza dell'attività professionale dei due legali diretta verso la Germania);
- che la mancata dimostrazione della sussistenza delle condizioni di applicabilità dell'art. 17 Reg. UE n. 1215/2012 rendeva applicabile al caso di specie l'art. 7 del citato Regolamento (sulla devoluzione della causa al giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio), in linea con un precedente di questa Corte (Sez. U -, Ordinanza n. 6001 del 04/03/2021). Ric. 2021 n. 31803 sez. SU - ud. 12-03-2024 -3- Numero registro generale 31803/2021 Numero sezionale 96/2024 Numero di raccolta generale 15364/2024 Data pubblicazione 03/06/2024 2. Avverso la predetta sentenza NG TI ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi illustrati da memoria, contrastato con controricorso dallo studio legale TE & RS (già studio legale TE-Gabrieli) il quale ha a sua volta depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale, mentre l'avvocato Martin Gabrieli è rimasto intimato.

3. Con ordinanza interlocutoria n. 28945 del 18 ottobre 2023 la Corte ha ritenuto opportuno, in relazione ai temi posti dal primo motivo di ricorso, rinviare la causa alla pubblica udienza, in prossimità della quale parte controricorrente ha depositato memoria.

4. Con il primo motivo si denunzia la violazione dell'art. 17 comma 1 lett. c) Reg. UE n. 1215/2012 in tema di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 7.12.2010 in cause C-585/08 e C-144/09), per avere la Corte d'Appello ritenuto non dedotta la circostanza – necessaria per l'applicazione dell'art. 18 sulla competenza in materia di contratti conclusi dal consumatore - della direzione dell'attività difensiva verso la Germania, benché agli atti vi fossero plurimi elementi indiziari a tal fine (capitoli di prova per testi, lettera a firma dell'avvocato TE, pagina estratta dal sito Internet con indicazione del numero telefonico dello studio legale preceduto da prefisso internazionale). Con il secondo motivo si denunzia violazione dell'art. 101 cpc per avere la Corte altoatesina omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva adottato una decisione a sorpresa, rilevando di ufficio la questione della necessità che l'attività professionale degli avvocati fosse diretta Ric. 2021 n. 31803 sez. SU - ud. 12-03-2024 -4- Numero registro generale 31803/2021 Numero sezionale 96/2024 Numero di raccolta generale 15364/2024 Data pubblicazione 03/06/2024 verso la Germania, Stato membro di domicilio del consumatore, senza concedere il termine previsto dal secondo comma della disposizione, necessario per porre la convenuta in condizioni di integrare la sue difese.

5. La Corte d'Appello nella sentenza impugnata, dopo aver rilevato che nella fattispecie, ratione temporis, trovava applicazione la previsione di cui all'art. 7 del Regolamento UE n. 1215/2012, entrato in vigore in data anteriore alla proposizione della domanda, ha rilevato che solo in appello la convenuta aveva evidenziato che l'attività professionale delle controparti fosse diretta verso la Germania, come comprovato anche dal fatto che l'estratto del sito web dello studio professionale era stato prodotto per la prima volta in appello. Ha quindi osservato che il divieto di nova di cui all'art. 345 c.p.c. si estendeva anche alle contestazioni nuove, tra le quali rientrava anche l'allegazione circa il fatto che l'attività professionale fosse diretta verso lo stato di appartenenza della ricorrente, occorrendo in ogni caso escludere l'ammissibilità della prova nuova in appello. Per l'effetto, doveva escludersi che fosse stata offerta la dimostrazione del fatto che gli avvocati avevano rivolto la loro attività professionale verso la Germania.

6. Il primo motivo è fondato, e risulta quindi meritevole di accoglimento. La giurisprudenza di questa Corte ha già affermato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 206 del 2005, nei rapporti tra avvocato e cliente quest'ultimo riveste la qualità di consumatore, ma ciò non comporta, ai fini dell'individuazione del giudice al quale spetta la giurisdizione sulle relative controversie, l'automatica applicabilità della regola contenuta nell'art. 16 della Ric. 2021 n. 31803 sez. SU - ud. 12-03-2024 -5- Numero registro generale 31803/2021 Numero sezionale 96/2024 Numero di raccolta generale 15364/2024 Data pubblicazione 03/06/2024 Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 (che individua il giudice della causa promossa contro il consumatore, in quello dello Stato in cui il consumatore è domiciliato), atteso che il precedente art. 15 distingue tra contratti con consumatori che ricadono "sic e simpliciter" nell'ambito di applicazione della convenzione (vendita a rate di beni mobili o prestiti connessi con finanziamenti per tali vendite) e contratti con consumatori per i quali è richiesto che il professionista svolga la sua attività nello Stato vincolato in cui è domiciliato il consumatore oppure che tale attività sia diretta, con qualsiasi mezzo, verso di esso, vale a dire che sia offerta alla potenziale clientela di quello Stato (Cass. S.U. n. 6001/2021). Ancorché il precedente citato sia relativo ad una controversia che involgeva la giurisdizione nei confronti della Svizzera, stato non appartenente all'Unione Europea, tuttavia deve reputarsi che si riveli pertinente, atteso che, come sottolineato in motivazione, il testo della Convenzione di Lugano, applicabile nel caso deciso, è il medesimo del corrispondente articolo del Regolamento n. 44/2001, Bruxelles I, e del successivo Regolamento n. 1215/2012, Bruxelles I bis. Tuttavia, come si ricava sempre dalla motivazione della decisione citata, il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione in quella sede sollevata dal convenuto è stata argomentata in ragione del fatto che l'attività professionale era stata svolta in Italia (come anche riscontrabile nel caso in esame), e che mancavano sia la prova che l'allegazione che l'attività professionale del legale italiano fosse diretta verso lo stato estero, elemento questo di differenziazione rispetto alla controversia in esame, in cui, come sottolineato nel primo motivo, si assume che lo studio Ric. 2021 n. 31803 sez. SU - ud. 12-03-2024 -6- Numero registro generale 31803/2021 Numero sezionale 96/2024 Numero di raccolta generale 15364/2024 Data pubblicazione 03/06/2024 controricorrente avesse specificamente diretto la propria attività verso la Germania. Né può essere invocata a sostegno della tesi della giurisdizione italiana, come invece vorrebbe parte controricorrente nelle memorie, il precedente di questa Corte n. 29575/2023, atteso che nello stesso non si poneva la questione della qualità di consumatore dell'utente delle prestazioni professionali.

7. Sul piano normativo viene in gioco il testo degli artt. 17 e 18 del Reg. UE n. 1215/2012, che nel sostituire il precedente Regolamento n. 44/2001, così dispongono: Articolo 17 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 e dall'articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione: a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;
b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni;
o c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività.

2. Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro ma possieda una succursale, Ric. 2021 n. 31803 sez. SU - ud. 12-03-2024 -7- Numero registro generale 31803/2021 Numero sezionale 96/2024 Numero di raccolta generale 15364/2024 Data pubblicazione 03/06/2024 un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio in quest'ultimo Stato membro.

3. La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale. Articolo 18 1. L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell'altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore.

2. L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.

3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti all'autorità giurisdizionale investita della domanda principale in conformità della presente sezione. Le norme, come già ricordato dal precedente del 2021, sono sostanzialmente riproduttive di quelle dei precedenti artt. 15 e 16 del Reg. n. 44/2001, il che consente di poter avvalersi dell'interpretazione che di queste ultime è stata offerta dalla Corte di Giustizia, onde inferire i principi suscettibili di applicazione anche nella vicenda oggetto di causa. Risulta evidente che, avendo gli attori espletato la loro attività difensiva nell'interesse della NG in Italia, ed esulando il contratto Ric. 2021 n. 31803 sez. SU - ud. 12-03-2024 -8- Numero registro generale 31803/2021 Numero sezionale 96/2024 Numero di raccolta generale 15364/2024 Data pubblicazione 03/06/2024 d'opera professionale dal novero delle previsioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 17 (che radicano sempre la giurisdizione nel luogo di domicilio del consumatore), è possibile affermare la giurisdizione presso l'autorità giudiziaria straniera solo nel caso in cui si dimostri che l'attività professionale sia diretta, con qualsiasi mezzo, verso lo Stato membro di domicilio del consumatore o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività, essendo tale requisito (come confermato dalla disgiuntiva ”o”, alternativo al fatto che l'attività professionale sia svolta in altro Stato membro).

8. Ai fini della corretta esegesi delle norme, occorre far richiamo a quanto precisato dalla Corte di Giustizia UE grande sezione, 07/12/2010, n.585, nei procedimenti riuniti C-585/08 e C- 144/09, che, sebbene riferita alle previgenti disposizioni del Reg. n. 44/2001, stante l'identità del suo contenuto rispetto al Reg. n. 1215/2012, si pone come essenziale anche ai fini della decisione della controversia in esame. La Corte di Giustizia, dopo aver evidenziato (§55) che il regolamento n. 44/2001 non contiene alcuna definizione della nozione di attività «diretta verso» lo Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato, ha precisato che tale nozione dev'essere interpretata in maniera autonoma, facendo principalmente riferimento al sistema e alle finalità del regolamento medesimo, al fine di garantirne la piena efficacia. In tale prospettiva è stato sottolineato come la norma assolve la funzione di tutela della parte più debole, onde garantire un'adeguata protezione del

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