Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/12/2009, n. 25494

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In tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale 22 aprile 1986, n. 102 e 30 aprile 1986, n. 120, con cui fu dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 98 della legge fall., nella parte in cui faceva decorrere il termine per l'opposizione dal deposito dello stato passivo in cancelleria e non prevedeva la comunicazione al curatore del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, al termine concesso dal giudice delegato, ai sensi del secondo comma dell'art. 98 (nel testo originario, "ratione temporis" applicabile), per la notifica al curatore del ricorso e del conseguente decreto di fissazione dell'udienza, deve attribuirsi natura ordinatoria, anche perchè finalizzato a permettere la costituzione del curatore; ne consegue che la sua inosservanza non determina l'inammissibilità dell'opposizione, restando sanata, ex art. 156 cod. proc. civ., se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato il curatore sia comparso e abbia svolto l'attività cui la notifica del ricorso e del decreto era strumentale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/12/2009, n. 25494
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25494
Data del deposito : 4 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. PAPA Enrico - Presidente di sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 10279/2004 proposto da:
OL RO ([...]), IN LA, NZ IO, in proprio e quali componenti dell'Associazione Professionale "L'EMODINAMICA", elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 103, presso lo STUDIO ASSOCIATO (GUTDO e ROMANO) POMARIOI, rappresentati e difesi dagli avvocati BOVE Lucio, PORZIO MARIO, per procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro
CURATELA FALLIMENTO "VILLA DEI GERANI S.P.A.", in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato GAGLIARDO SALVATORE, rappresentato e difeso dall'avvocato DI RIENZO Giuseppe, per procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2553/2003 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/08/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/10/2009 dal Consigliere Doti. SALVATORE SALVAGO;

udito l'Avvocato Lucio BOVE;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 4 giugno 2002 dichiarava inammissibile l'opposizione di OB IO, MI IC e IU NZ, in proprio e quali componenti dell'Associazione Professionale L'Emodinamica allo stato passivo del fallimento della s.p.a. villa dei Gerani onde far valere il loro credito di L.

1.824.230.000 per onorari professionali e di Euro 23.606.268 per spese legali per inosservanza del termina ritenuto perentorio di cui alla L. Fall., art. 98, comma 2, assegnato dal giudice delegato al creditore escluso o ammesso con riserva allo stato passivo per la notifica al curatore del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza.
L'impugnazione del IO e dei consorti è stata respinta dalla Corte di appello di Napoli, con sentenza de 20 agosto 2003, in quanto: a) il termine in questione doveva ritenersi perentorio, in quanto la sua prospettata natura ordinatoria e prorogabile risulta incompatibile con l'esigenza di unitarietà del processo fallimentare, concepita non solo al fine di favorire la speditezza del giudizio, ma soprattutto allo scopo di assicurare il rispetto del principio di concorsualità previsto per la verificazione dello stato passivo;
b) detto risultato perseguito dalla legge sarebbe stato impedito, in caso di termine ordinatorio, dalla possibile proroga concessa dal giudice, la quale, potendo incidere sui tempi che avrebbero dovuto intercorrere tra costituzione e udienza di comparizione, avrebbe finito per alterare il meccanismo della concorsualità;
fermo restando che la qualificazione del termine andava desunta dalla disciplina legislativa dell'istituto e non dalla disapplicazione che nella pratica processuale ne era fatta nella prassi giudiziaria;
c) una volta ritenuto il carattere perentorio del termine in questione, la tempestiva costituzione del convenuto non poteva comportare la sanatoria dell'atto per conseguimento dello scopo, in quanto la possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo era da considerarsi ammissibile solo con riferimento alla forma degli atti processuali e non anche all'inosservanza dei termini perentori, a norma dell'art. 153 c.p.c., applicabile anche alla procedura fallimentare e secondo cui "i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti". Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso il IO, il MI e IU NZ, in proprio e nelle loro qualità, sulla base di due motivi, illustrati con memoria;
il TO intimato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo i ricorrenti - denunciando violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 98, comma 2, e art. 99, anche in relazione all'art. 152 c.p.c., e segg., artt. 415 e 435 c.p.c., e art. 12 preleggi, nonché vizio di carente e contraddittoria motivazione - censurano la sentenza impugnata, per aver attribuito natura perentoria al termine previsto dalla L. Fall., art. 98, comma 2, per la notifica al curatore del ricorso per opposizione allo stato
passivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, "acriticamente richiamando le motivazioni dell'unico precedente di legittimità (Cass. 11 giugno 2002, n. 8323)", con il quale la Corte di cassazione ha ritenuto che la perentorietà del termine discenda dalla previsione, contenuta nella L. Fall., art. 99, di una trattazione coordinata e unitaria delle varie cause di opposizione allo stato passivo, previsione che impedirebbe di riconoscere la natura ordinaria del termine in questione;
senza considerare: 1) che facendo discendere la perentorietà del termine dall'esigenza di concentrazione in un unico giudizio di tutte le opposizioni allo stato passivo, la sentenza aveva fatto riferimento ad "un dato puramente virtuale e privo, all'attualità, di ogni rispondenza nella realtà", in quanto, come rilevato dalla dottrina, il principio di concorsualità ed unitarietà dei giudizi di opposizione allo stato passivo stabilito dalla L. Fall., art. 99, "è del tutto desueto" ed anzi - in seguito alla previsione di termini diversi per ciascun creditore ai fini dalla proposizione dell'opposizione, per effetto sentenza della Corte Costituzionale 30 aprile 1986, n. 120, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della L. Fall., art. 93, comma 2, nella parte in cui non prevedeva nei confronti del creditore
opponente la comunicazione del decreto del giudice delegato almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione e la decorrenza da tale comunicazione del termine per la notifica al curatore del ricorso e del decreto stesso - risulta "completamente ribaltato nella prassi processuale, nella quale al contrario si procede sempre e sistematicamente ad istruzione separata delle varie opposizioni, salvo uno specifico provvedimento di riunione di due o più giudizi";

2) che la natura perentoria del termine non può discendere neppure dalla funzione, a cui esso è preordinate, di consentire l'instaurazione del contraddittorio con il curatore, in quanto tale funzione è assicurata dalla facoltà riconosciuta al curatore medesimo di costituirai tempestivamente in giudizio nella prima udienza senza incorrere in alcuna decadenza;
3) che secondo un'interpretazione costituzionalmente corretta della norma il termine previsto dalla L. Fall., art. 98, comma 2, non può che avere natura meramente ordinatoria, così come natura ordinatoria hanno, per diritto vivente, gli analoghi termini stabiliti dall'art. 415 c.p.c., comma 4, e art. 435 c.p.c., comma 2, nel processo in materia di
controversie di lavoro, le cui caratteristiche di celerità e concentrazione sono simili a quelle dei processo fallimentare.

3. Le suesposte censure sono fondate.
È noto che l'instaurazione del contraddittorio nel procedimento di opposizione allo stato passivo si realizza attraverso un sub- procedimento che si articola in due momenti fondamentali: a) emanazione da parte del giudice delegato del decreto di fissazione dell'udienza destinata alla comparizione delle parti;
b) notificazione al curatore a cura del creditore opponente, di ricorso e pedissequo decreto.
Al riguardo la L. Fall., art. 98, comma 1, nella formulazione originaria stabiliva che "I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione, entro 15 giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria, presentando ricorso al giudice delegato";
ed il comma 2 che "Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui tutti i creditori opponenti e il curatore devono comparire avanti a lui, nonché il termine per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto". Aggiunge l'art. 99, che il giudice delegato istruisce le varie cause di opposizione e quindi fissa l'udienza per la discussione davanti al collegio, che "pronuncia su tutte le opposizioni che gli sono rimesse con unica sentenza". Alla suddetta disciplina sono state apportate delle innovazioni, con tecnica c.d. manipolati va additiva dalla Corte Costituzionale, la quale: 1) con sentenza 102/1986 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 98, comma 1, nella parte in cui stabilisce che i creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito dello stato passivo in cancelleria (Cass. 22013/2007) ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo;
2) con la successiva sentenza 120/1986, ha dichiarato l'illegittimità del comma 2 dell'art. 98, nella parte in cui non prevede nei confronti del creditore opponente la comunicazione, almeno quindici giorni prima della udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore. Ha aggiunto nella (sola) parte motiva che "(non solo i creditori, ma anche) il curatore deve essere noviziato della data dell'udienza...in tempo utile per esercitare il diritto di difesa". Per cui, dal menzionato art. 98, come modificato dal duplice intervento della Consulta si sono ricavati tre distinti precetti,saldamente collegati tra di loro e cioè. A) l'obbligo di comunicazione al creditore opponente del decreto di fissazione dell'udienza;
B) la decorrenza da cale comunicazione del termine, ugualmente ivi previsto,per la notifica al curatore del ricorso ed annesso decreto;
C) la concessione di un termine dilatorio di almeno 15 giorni tra la comunicazione e

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