Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/2004, n. 11081
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In tema di società consortili, qualora un soggetto (nella specie, ente pubblico territoriale, in persona della Regione Marche) assuma una partecipazione al capitale di una società consortile per azioni (nella specie, con legge regionale) "secondo le norme del codice civile", concedendo a quest'ultima finanziamenti a titolo di contributo(nella specie, per le spese di acquisizione delle aree necessarie allo svolgimento dell'attività sociale ed alla progettazione ed esecuzione dei relativi manufatti), tale contributo (che costituisce una forma di finanziamento della società) non genera alcun obbligo di remunerazione o di restituzione, dovendosi nettamente distinguere dai prestiti sociali, ed assimilarsi, invece, ai "versamenti a fondo perduto", con la conseguenza che, fallita la società consortile, nessun diritto all'ammissione al passivo può essere legittimamente vantato dal finanziatore.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G A - Presidente -
Dott. M G - rel. Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. N A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE MARCHE, in persona del Presidente della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Prati Fiscali n. 158, presso l'avv. S D V, unitamente all'avv. S C del Servizio legale regionale e all'avv. R F del Foro di Macerata che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO SOCIETÀ CONSORTILE Centro merci intermodale delle Marche - CE.M.I.M., S.p.a., in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2, presso il prof. avv. A C, unitamente all'avv. A L del Foro di Ancona, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del controricorso (Rep. n. 132523);
- controricorrente -
e
SICES IMPRESA S.r.l., (già Adriatica Edilstrade S.p.a., capogruppo dell'associazione temporanea di imprese "Adriatica Edilstrade S.p.a. &Tiretti Dottori &C. S.p.a.") e TORELLI DOTTORI S.p.a., rispettivamente in persona dell'amministratore unico e dell'amministratore delegato, elettivamente domiciliate in Roma, Viale Liegi n. 7, presso l'avv. Marco Claudio Ramazzotti, che lo rappresenta e difende con l'avv. P. Mario T, in virtù di procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
e
FRANCO FERRANTI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pisanelli n. 4, presso l'avv. Giuseppe G, che lo rappresenta e difende con l'avv. Domenico Bartolini, in virtù di procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
e
ALFIO BASSOTTI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiodoro n. 19, presso l'avv. Arturo A, che lo rappresenta e difende con l'avv. Amos Benni del Foro di Ancona, in virtù di procura a margine dell'atto di controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e
CARLO ALBERTO DEL MASTRO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Archimede n. 97, presso l'avv. L D M, unitamente all'avv. G P del Foro di Ancona che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e
BANCA POPOLARE DI BRESCIA, Soc. coop. a.r.l., quale successore a tritolo particolare del Banco di Napoli S.p.a.;
- intimata -
nonché sul ricorso proposto da:
ALFIO BASSOTTI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiodoro n. 19, presso l'avv. Arturo A, che lo rappresenta e difende con l'avv. Amos Benni del Foro di Ancona, in virtù di procura a margine dell'atto di controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
REGIONE MARCHE, CARLO ALBERTO DEL MASTRO, FRANCO FERRANTI, BANCA POPOLARE DI BRESCIA, quale successore a titolo particolare del Banco di Napoli S.p.a., IMPRESA SICES S.r.l., TORELLI DOTTORI S.p.A.;
- intimati -
nonché sul ricorso n. 17185/00 proposto da:
CARLO ALBERTO DEL MASTRO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Archimede n. 97, presso l'avv. L D M, unitamente all'avv. G P del Foro di Ancona che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso;
- ricorrente incidentale -
contro
REGIONE MARCHE, FALLIMENTO S.p.a. CE.M.I.M., IMPRESA SICES S.r.L., TORELLI DOTTORI S.p.a., FRANCO FERRANTI, ALFIO BASSOTTI, BANCA POPOLARE DI BRESCIA, quale successore a titolo particolare del Banco di Napoli S.p.a.;
intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 124/00 del 15 aprile 2000, notificata il 24 maggio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 novembre 2003 dal Relatore Cons. Dott. G M;
Uditi, per le parti, gli avvocati C, G, L, T e A;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G A, il quale ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.
PREMESSE IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con legge n. 15 del 23 giugno 1986, la Regione Marche deliberò di assumere, "secondo le norme del codice civile", una partecipazione al capitale della società consortile per azioni "Centro Merci Intermodale delle Marche CE.M.I.M. S.p.a.", avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione di un centro merci intermodale regionale ... da realizzare nel territorio del comune di Jesi", costituito da "un sistema unitario di opere, infrastrutture e servizi, complessivamente preordinati alla ricezione, movimentazione, custodia, magazzinaggio e smistamento di merci, materie prime, prodotti intermedi e finiti secondo il criterio dell'integrazione tra i vari modi di trasporto" (art. 1).
1.1 - Dal 1988 al 1991, la Regione concesse alla Società finanziamenti per un ammontare complessivo di L. 16.609.548.729, a titolo di contributo per le spese di acquisizione delle aree e per quelle relative alla progettazione e all'esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione del Centro.
Il 5 luglio 1993, la Giunta regionale dichiarò la "decadenza" della Società dai finanziamenti in questione, sul rilievo che le somme erogate non erano state utilizzate "correttamente e per gli scopi per i quali i finanziamenti erano stati richiesti e concessì". Quindi la Regione chiese di essere ammessa in via chirografaria al passivo del fallimento della Società, che nel frattempo era stato dichiarato dal Tribunale di Ancona, in misura pari all'ammontare dei "finanziamenti" erogati.
La domanda veniva accolta dal giudice delegato solo in parte, limitatamente alla somme (L. 8.347.461.729) destinate a finanziare la progettazione e l'esecuzione del "Centro", in base alla considerazione che la Regione non aveva titolo per chiedere la restituzione di quelle (L. 8.262.087.000) erogate per l'acquisizione delle aree, essendo il loro versamento avvenuto in ottemperanza ad una specifica previsione di legge.