Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/12/2022, n. 48635
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VO PE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni scritte del il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI, che ha concluso chiedendo pronunciarsi la inammissibilità del ricorso. Esaminate le conclusioni scritte del difensore del ricorrente VO, ai sensi dell'art.23 D.L. n.137/2020. in persona dell'avv.to Gaetano Crisileo, il quale insiste nei motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Campobasso, con la sentenza impugnata, pronunciata in data 15 Luglio 2021, in parziale riforma della decisione di primo grado, riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena nei confronti di VO SE in un anno di reclusione per il delitto di cui all'art.450 cod.pen. come riqualificata dal giudice di primo grado la originaria contestazione di cui agli art.430 e 449 cod.pen.
2. Con riferimento al motivo di doglianza concernente la responsabilità penale rilevava che l'esame dei contributi dichiarativi in atti e degli elementi obiettivi concernenti il movimento dell'autoarticolato condotto dall'imputato, risultanti dal cronotachigrafo, l'attivazione dei segnali luminosi che fornivano via libera al treno prima di incrociare la strada delimitata dal passaggio a livello e i tempi di percorrenza del suddetto passaggio a livello, fornivano evidenza del fatto che il VO aveva tentato di oltrepassare l'area in cui si trovava il passaggio a livello nel mentre i segnali luminosi che preannunciavano l'incrocio del treno erano già in funzione e le sbarre che delimitavano l'area stavano per abbassarsi, di talchè la circostanza che il mezzo fosse rimasto bloccato all'interno dello spazio delimitato dalle sbarre, e quindi in coincidenza dei binari in cui sarebbe transitato il treno, era riconducibile a sua colpa per non avere rispettato precise regole cautelari che disciplinano la condotta da tenere in tali occasioni. La condotta colposa era poi consistita nel fatto che, verosimilmente preso dal panico, il VO non aveva neppure adottato le azioni di emergenza, pure previste