Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/1982, n. 4663
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L'esecutore testamentario, mentre è titolare iure proprio delle azioni, relative all'Esercizio del suo ufficio, che trovano il loro fondamento ed il loro presupposto sostanziale nel suo incarico di custode e di detentore dei beni ereditari ovvero nella gestione, con o senza amministrazione, della massa ereditaria, è soltanto legittimato processuale, a norma dell'art. 704 cod. civ., per quanto riguarda le azioni relative all'eredità, e cioè a diritti ed obblighi che egli non acquista o assume per sè, in quanto ricadenti direttamente nel patrimonio ereditario, pur agendo in nome proprio. In tale ultima ipotesi, in cui l'esecutore testamentario non è investito della legale rappresentanza degli eredi del de cuius, ma agisce in nome proprio, assume la figura di sostituto processuale, in quanto resiste a tutela di un diritto di cui sono titolari gli eredi, ma la sua chiamata in giudizio è necessaria ad integrare il contraddittorio.*