Cass. pen., sez. II, sentenza 30/07/2020, n. 23363

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 30/07/2020, n. 23363
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23363
Data del deposito : 30 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UNICREDIT SPA IN PERSONA DEL PROCURATORE AVV. FABIO PANTALEO avverso il decreto del 18/09/2019 del TRIBUNALE di CATAN/A udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del PG L O, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

Con decreto del 18 settembre 2019, la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania rigettava l'opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo proposto dalla Unicredit S.p.a.

1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di Unicredit S.p.a. Premette che, dopo che Unicredit (già Banco di Sicilia) aveva concesso facilitazioni creditizie all'azienda D D F, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva disposto il sequestro preventivo ex art. 321 cod.proc.pen delle società riconducibili a D D R e il Tribunale di Catania, sezione misure di prevenzione aveva sequestrato i beni direttamente o indirettamente riconducibili direttamente e indirettamente a D D R, nonché ai conviventi e ai terzi interessati, tra cui D D F, beni poi definitivamente confiscati;
Unicredit aveva quindi presentato domanda di ammissione al passivo ex art. 52 e segg. D.Lgs. 159/2001, specificando che la confisca aveva colpito l'intero capitale sociale dell'impresa individuale D D F e l'intero complesso aziendale. che non vi erano altri beni di Di Dio su cui si poteva soddisfare e che i crediti avrebbero dovuto essere riconosciuti in prededuzione ex art. 54 D.Lgs. 159/2011 in quanto sorti in funzione del procedimento di prevenzione e finalizzati alla prosecuzione dell'attività dell'azienda;
la domanda veniva rigettata dal giudice delegato. Unicredit aveva quindi proposto ricorso in opposizione, che era stato rigettato dal Tribunale di Catania. Ciò premesso, il difensore del ricorrente osserva innanzitutto che l'amministratore giudiziario era subentrato già all'epoca del sequestro nei contratti bancari in essere con l'azienda di D D F, avendo effettuato versamenti ed avendo proposto a Unicredit un piano di rientro, a seguito del quale Unicredit aveva concesso affidamenti in pendenza di amministrazione giudiziaria;
successivamente lo stesso amministratore giudiziario, autorizzato dal Presidente della Sez.IVA penale del Tribunale di Catania, aveva inviato ad Unicredit una ennesima richiesta di nuova finanza, proposta anch'essa accettata da Unicredit: erano quindi evidenti sia il subentro dell'amministratore nei rapporti in essere con Unicredit che il fatto che le proposte erano finalizzate alla prosecuzione dell'attività tipica dell'azienda in sequestro;
aveva quindi errato il Tribunale nel ritenere che le proposte non si erano concretizzate con l'erogazione di nuova finanza.
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