Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2022, n. 12746

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2022, n. 12746
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12746
Data del deposito : 21 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

SENTENZA sul ricorso 35979-2019 proposto da: A PUALE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati R C, M A C;
nkk

- ricorrente -

396

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE N. 10, presso lo Studio TOFFOLETTO - DE LUCA T e S, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE DE LUCA T;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5588/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/10/2019 R.G.N. 1677/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2022 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG 35979/2019 Fatti di causa 1. In data 15 aprile 2016 Poste Italiane spa intimava a P A, dipendente della società con mansioni di "operatore di sportello" livello C del CCNL di settore presso l'Ufficio di Boscoreale, licenziamento per giusta causa per avere effettuato una serie di operazioni senza attivare il sistema "gestione code", per avere negoziato un assegno bancario nonostante le firme apposte sul titolo per la girata e per l'incasso fossero differenti dalla firma apposta sulla distinta di versamento e per avere effettuato 12 bonifici di indennità di disoccupazione con accredito in favore di Sansone Luigi che aveva dichiarato di non avere mai ricevuto i suddetti bonifici pervenuti dall'INPS e aveva disconosciuto le firme apposte a suo nome.

2. Il giudice di Torre Annunziata, adito nella fase sommaria, rigettava il ricorso proposto dal lavoratore con ordinanza che veniva, poi, confermata in sede di opposizione.

3. Con la sentenza n. 5588/2019 la Corte di appello di Napoli rigettava il reclamo presentato dall'Acanfora.

4. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno ritenuto sussistenti, all'esito delle risultanze processuali, le violazioni contestate, non considerando rilevante, ai fini disciplinari, la richiesta di archiviazione avanzata in sede penale relativamente agli episodi che avevano coinvolto il Sansone e reputando tempestiva la contestazione disciplinare;
hanno, inoltre, precisato che la sanzione del licenziamento era proporzionata ai fatti contestati e che non era fondata la istanza subordinata intesa ad ottenere una sanzione conservativa atteso che, ai sensi dell'art.53 del CCNL, le reiterate condotte poste in violazione delle disposizioni aziendali non erano state poste in essere per una mera imperizia ma scientemente e costantemente.

5. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione P A affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso Poste Italiane spa, che ha altresì depositato memoria.

6. Il PG ha concluso con requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.RG 35979/2019 Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, precisamente degli artt. 1175, 1375, 2104, 2106, 2119, 2118 cc, della legge n. 604/1966, dell'art. 3 cc, dell'art. 7 della legge n. 300/1970;
ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione di norme del CCNL, in particolare degli artt. 53, 54, 55 e 56, 80 lett. e) del

CCNL

14.4.2011 per il personale non dirigente delle Poste Italiane spa, in ordine alla ritenuta sussistenza di una giusta causa di licenziamento in oggetto;
l'insussistenza di una giusta causa di licenziamento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 54 CCNL per la mancanza delle condizioni di sussumibilità della condotta attribuita al ricorrente nella previsione contrattuale così come contestata.

3. Si criticano, in sostanza, le conclusioni della Corte di merito laddove ha accertato la sussumibilità delle condotte accertate in capo al ricorrente nella previsione contrattuale di cui all'art. 54 punto 6 lett.c c.c.n.l. di settore, trascurando di considerare che la previsione ivi contenuta di violazioni dolose di leggi e regolamenti è tale da richiedere l'apporto volontaristico della condotta del dipendente indirizzato ad avvantaggiare il cliente, apporto che nella specie, era assolutamente insussistente. Si deduce che i giudici di seconde cure non avevano accertato, quale effetto della condotta posta in essere, la realizzazione di un forte pregiudizio, e l'erronea qualificazione di detto pregiudizio in termini di potenzialità. Si soggiunge che "non può ritenersi la sussistenza di un forte pregiudizio in re ipsa per il solo fatto delle irregolarità commesse e/o della commessa violazione da parte del dipendente degli obblighi di servizio", argomentandosi che la Corte di merito nello scrutinio della sussumibilità delle condotte ascrivibili al ricorrente nell'ambito delle disposizioni pattizie richiamate, avrebbe dovuto procedere ad una valutazione di tale requisito di gravità.

4. Con il secondo motivo si censura: ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, precisamente, degli artt. 1175, 1375, 2104, 2106, 2119, 2118 cc, della legge n. 604/1966, 2 Ì,(. RG 35979/2019 dell'art. 3 cc, dell'art. 7 della legge n. 300/1970;
ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione di norme del CCNL, in particolare degli artt. 53, 54, 55 e 56, 80 lett. e) del

CCNL

14.4.2011 per il personale non dirigente delle Poste Italiane spa, in ordine alla ritenuta proporzionalità della sanzione espulsiva applicata con il licenziamento de quo;
l'inesistenza di una giusta causa per violazione del principio della proporzionalità della sanzione.

5. Si critica l'impugnata pronuncia sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità dell'addebito, sul rilievo della necessità di elaborazione del relativo giudizio, non sulla base di una valutazione puramente astratta - così come verificatosi nello specifico - ma del vaglio di ogni aspetto concreto in cui si atteggia la fattispecie. Si rimarca che tale onere valutativo è rafforzato dalla circostanza che l'inosservanza di leggi regolamenti o doveri d'ufficio è sanzionata diversamente dal c.c.n.l. di settore, anche con sanzione conservativa, in relazione alla gravità della mancanza;
ci si duole, tuttavia, che il giudice del gravame non abbia proceduto ad una analisi accurata degli elementi sintomatici propri della gravità dei fatti accertati.

6. Con il terzo motivo il ricorrente si duole: ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, precisamente, degli artt. 1175, 1375, 2104, 2106, 2119, 2118 cc, della legge n. 604/1966, dell'art. 3 cc, dell'art. 7 della legge n. 300/1970;
ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione di norme del CCNL, in particolare degli artt. 53, 54, 55 e 56, 80 lett. e) del
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