Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2007, n. 8306

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In tema di pensione di anzianità, in applicazione della regola delle "finestre" (art. 1, comma 29, legge n.335 del 1995), in base alla quale l'apertura della "finestra" è condizione essenziale per la decorrenza della pensione di anzianità, sia a carico dell'assistenza generale obbligatoria che delle forme sostitutive, non è sufficiente il possesso dei requisiti assicurativi e contributivi prescritti (oltre che la presentazione della domanda e la cessazione dell'attività lavorativa) dovendo in aggiunta verificarsi, ai fini della decorrenza del trattamento, la condizione dell'apertura delle "finestre" per il conseguimento della prestazione, sicché, ove i requisiti si perfezionino entro il terzo trimestre dell'anno, gli interessati possono accedere al pensionamento dal primo gennaio dell'anno successivo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2007, n. 8306
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8306
Data del deposito : 3 aprile 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA UD, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pisistrato, n. 1, presso l'Avv. ROMOLI Gianni, che lo difende con procura speciale apposta in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - Inps - in persona del legale rappresentante;

- intimato -

per la cassazione della sentenza n. 34197 del Tribunale di Roma in data 8 gennaio 2004 (R.G.N. 47042/1999);

sentiti, nella pubblica udienza del 6.2.2007:
il Cons. Dott. Picone Pasquale che ha svolto la relazione della causa;

l'Avv. Romoli;

il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, con la sentenza sopra specificata, ha accolto l'appello dell'Inps e, in riforma della decisione del Pretore della stessa sede in data 3.3.1999, ha rigettato la domanda proposta da SC UD per l'accertamento del diritto alla pensione di anzianità con decorrenza 1 gennaio 1998.
I giudici dell'appello hanno ritenuto che per il SC, dipendente dello stesso Inps, ma iscritto all'assicurazione generale obbligatoria e perciò equiparato ai dipendenti privati quanto al regime pensionistico, cessato dal servizio in data 30 dicembre 1997 (accettazione delle dimissioni da parte dell'Inps), il diritto alla pensione di anzianità poteva decorrere solo dal 1 gennaio 1998 perché non avrebbe potuto conseguire la pensione di anzianità nell'anno 1997. Per questa ragione, ad avviso del Tribunale, trovava applicazione la previsione di cui L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 54, che aveva fissato al 1 aprile 1998 la decorrenza della pensione
di anzianità per i lavoratori in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione di anzianità alla data del 1 gennaio 1998. La cassazione della sentenza è domandata da SC UD con ricorso per un unico motivo;
l'Inps non ha svolto attività di resistenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'unico motivo di ricorso

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