Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2023, n. 21484

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2023, n. 21484
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21484
Data del deposito : 19 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAZZEO NICOLINO PANTALEONE nato a VIBO VALENTIA il 16/06/1970 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore A C, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Vibo Valentia aveva dichiarato N P M colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 11, comma 2, d.l.gs. n. 159 del 2011. Lamenta che la Corte di appello abbia considerato l'imputato, al momento della violazione delle prescrizioni, ancora sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nonostante il decreto che l'aveva applicata, adottato il 24 giugno 2008, era stato revocato ex tunc con provvedimento del 13 settembre 2016, a nulla rilevando l'aggravamento disposto con decreto del 10 marzo 2011. Tale ultimo provvedimento non può, né protrarre gli effetti di una misura revocata né essere considerato come applicativo di una nuova misura.
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