Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2023, n. 35895

CASS
Sentenza
3 maggio 2023
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3 maggio 2023

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Massime1

Risponde del reato di omicidio colposo, a titolo di causalità omissiva, il genitore esercente la potestà su un figlio minore, investito di una posizione di garanzia in ordine alla tutela della sua integrità psico-fisica, per la morte dovuta alla mancata somministrazione di cure farmacologiche, nel caso in cui ricorrano la conoscenza o la conoscibilità dell'evento, la riconoscibilità dell'azione doverosa cui è tenuto il garante e la possibilità oggettiva di impedire l'evento.(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna, per il reato di omicidio colposo, di genitori che, in presenza di un quadro clinico sintomatologico di una ingravescente otite acuta e della palese inefficacia della terapia omeopatica suggerita dal medico curante, avevano omesso di rivolgersi al pediatra o di portare il figlio presso una struttura ospedaliera e si erano limitati a continuare la somministrazione dei farmaci omeopatici prescritti, così cagionando l'insorgenza di uno stato comatoso del minore, da cui era conseguito il suo decesso).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2023, n. 35895
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35895
Data del deposito : 3 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

35 89 5 -23 In caso di diffusione o di produzione dei presente pervedimento per natiu co mazione gu a ometere le gai da un indicati nel fegara pro to, a onder- fan. 52 dal DLvo n. 196 del 2003. REPUBBLICA ITALIANA IL CANCELLERE In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: IA AL Sent. n. sez. 813/2023 Presidente UP - 03/05/2023 VINCENZO PEZZELLA R.G.N. 39019/2022 ALESSANDRO D'ANDREA Relatore - LOREDANA MICCICHE' ANDREA NOCERA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: B.M. nato a [...] il [...] O.M. nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 giugno 2022 la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 6 giugno 2019 con cui in esito a giudizio abbreviato, erano statiB.M. e O.M. condannati, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi tre di reclusione in ordine al delitto di cui agli artt. 113, 40, comma 2, 589, 590-sexies cod. pen., per non avere, in cooperazione colposa tra loro e con (giudicato separatamente), impedito il decesso del minoreM.M. B.F. avvenuto il 27 maggio 2017 presso il Reparto di anestesia e omissisrianimazione pediatrica dell'Ospedale I due imputati, in particolare, sono stati ritenuti responsabili di avere omesso dal 7 al 23 maggio 2017, in qualità di genitori del minore, pur a fronte di un quadro clinico sintomatologico di un'otite media acuta e della sua ingravescenza (dolore dapprima all'orecchio destro e poi a quello sinistro, con fuoriuscita abbondante di liquido da entrambe le orecchie, rialzi febbrili fino a 39,5°, cefalea, irritabilità, dimagrimento, apatia) e della palese inefficacia della terapia omeopatica prescritta dal M.M. con colpa consistita in negligenza e imprudenza, di consultare la pediatra del bambino, ovvero di rivolgersi ad un medico specialista in otorinolaringoiatria o a una struttura ospedaliera, somministrando al minore solo i medicinali omeopatici indicati dal M.M.

2. Le modalità di svolgimento della vicenda fattuale sono state compiutamente ricostruite dalla Corte di merito, nei termini sotto sintetizzati. aveva iniziato a lamentareIn data 7 maggio 2017 B.F. dolore all'orecchio destro, per cui i suoi genitori avevano deciso di contattare medico ompeopatico avente in cura il bambino da circa treM.M. anni, il quale suggeriva la somministrazione di specifici rimedi omeopatici. O.M. madre del bambino, aveva più volteNei giorni successivi contattato il M.M. per aggiornarlo sull'evoluzione della malattia, informandolo della comparsa di nuovi sintomi (fuoriuscita di abbondante liquido giallastro dall'orecchio destro, febbre, dolore all'orecchio sinistro, fuoriuscita di liquido giallo dall'orecchio sinistro). A fronte di tale situazione, il medico aveva ingiunto alla donna di non somministrare tachipirina, a meno che la febbre non avesse raggiunto la temperatura di 43°. 2 ADA Il successivo 13 maggio 2017, quindi, vi era stato un generale miglioramento delle condizioni del bambino, pur persistendo la fuoriuscita di liquido dalle orecchie. Nei giorni tra il 15 e il 18 maggio 2017 la febbre era stata altalenante, comunque perseverando il dolore all'orecchio sinistro. La febbre era, invece, aumentata in modo deciso il 18 maggio 2017, per cui la O.M. previa fissazione di un appuntamento, aveva portato B.F. presso lo studio del M.M. che, a seguito di visita, aveva riscontrato la presenza nel bambino di 39° di febbre, mal d testa, male all'orecchio, fuoriuscita di liquido, irritabilità. Conseguentemente, il medico aveva prescritto la somministrazione di ulteriori rimedi omeopatici, avvertendo i genitori di non dare, comunque, antibiotici o tachipirina a B.F. essendovi il rischio che potesse rimanere sordo. La sera stessa la febbre era ulteriormente aumentata, raggiungendo i 39,9°, e, contattato nuovamente il M.M. veniva ulteriormente modificata la terapia prescritta. Tra il 18 e il 23 maggio 2017 vi era stato, quindi, un ulteriore significativo peggioramento della situazione complessiva, atteso che il bambino era solito dormire molto, non mangiare quasi nulla, versare in stato confusionale, sentire poco, sempre con febbre particolarmente elevata. Pur a fronte di ciò, il | M.M. aveva continuato a tranquillizzare e rassicurare i genitori, sostenendo che non vi fosse la presenza di complicazioni particolarmente serie. Solo in data 23 maggio 2017 il M.M. si era recato presso l'abitazione dei B.F. per visitare tuttavia affermando che la guarigione stava B. tardando unicamente perché il bambino era stato vaccinato. Nel pomeriggio il minore aveva avuto un episodio di vomito, ma il M.M. aveva raccomandato nuovamente ai genitori di non somministrare antibiotici o tachipirina. La madre aveva deciso di non rivolgersi alla pediatra del bambino, nella consapevolezza che tale ultima, come già in passato verificatosi avendo 1 già sofferto B.F. di ulteriori episodi di otite , avrebbe subito impartito al minore una terapia a base di antibiotici e tachipirina. Nel corso della serata i genitori avevano notato come il bambino avesse uno sguardo assente e si lamentasse. Solo allora il M.M. nuovamente allertato dai B. aveva consigliato loro di chiamare un'ambulanza. Giunti presso l'abitazione, i sanitari del 118 avevano potuto verificare come B.F. versasse in stato di coma. Pur a fronte di ciò, la O.M. aveva subito raccomandato ai sanitari di non somministrare tachipirina o antibiotici al figlio, provvedendo a metterli in contatto con il | M.M. 3 ABA Il minore, quindi, era stato trasportato all'Ospedale di omissise da qui trasferito, dopo essere stato intubato e sottoposto a terapia antibiotica, all'Ospedale di omissis ove era stato operato in data 24 maggio 2017. Il successivo 27 maggio 2017 veniva accertato il decesso del bambino.

3. Avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione B.M. proponendo quattro motivi di censura. e O.M. Con il primo hanno dedotto travisamento della prova, per avere la Corte territoriale omesso di valutare un dato fattuale di assoluta rilevanza ai fini della decisione, rappresentato dall'andamento estremamente altalenante, incostante e subdolo della malattia, tale da non aver consentito loro, e neanche al medico curante, di poterne percepire la relativa ingravescenza. Ed infatti, in alcuni momenti (ad esempio nei giorni 13-14 maggio 2017) le condizioni di salute del minore avevano avuto un significativo miglioramento, tanto che il bambino era sfebbrato ed aveva perfino ripreso a giocare. Tale aspetto sarebbe stato erroneamente non considerato dai giudici di merito, essendosi trattato di un elemento costante del decorso della malattia, perfino ravvisabile nei giorni più prossimi al decesso (il 21-22 maggio 2017 la e era apparso più lucido), conseguentemente febbre era scesa B.F. desumendosi che gli imputati si sarebbero potuti accorgere della gravità della malattia solo a partire dal 23 maggio 2017, giorno in cui, tuttavia, per quanto accertato dai consulenti tecnici, ogni cura o intervento sarebbe stato inutilmente tardivo. Con la seconda censura è stata eccepita erronea applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. in relazione alla sussistenza del nesso eziologico tra l'evento morte e la mancata sottoposizione alla terapia antibiotica. I giudici di appello avrebbero errato nell'individuare la regola cautelare violata, ritenendo che la condotta doverosa gravante sugli imputati, e dagli stessi non rispettata, sarebbe stata rappresentata dal fatto di non essersi rivolti ad altri medici, quanto meno per un consulto, anziché fidarsi ciecamente di un unico sanitario, le cui cure non avevano condotto ad alcun miglioramento. Ciò,

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