Cass. civ., sez. I, sentenza 11/03/1986, n. 1645
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Con riguardo all'imposta di consumo sui materiali impiegati in costruzione edilizia, che fa carico sul proprietario al momento della sua ultimazione, e si estende in via solidale ai successori ed aventi causa "nei limiti della responsabilità a ciascuno di essi spettante a norma di legge" (artt. 39 del R.d. 14 settembre 1931 n. 1175 e 34 del R.d. 30 aprile 1936 n. 1138), deve essere affermata l'estraneità di chi sia divenuto proprietario dell'immobile medesimo, dopo detta ultimazione, per effetto di aggiudicazione in esito a procedimento di esecuzione forzata, tenuto conto che tale aggiudicazione non configura un acquisto a titolo derivativo e determina la liberazione del bene da ogni precedente vincolo, ivi inclusi i privilegi speciali (da farsi valere nell'ambito del processo esecutivo), e che inoltre la predetta imposta, ricollegandosi ad un indice di ricchezza costituito dal consumo di materiali, non può essere qualificata ne' come Onere reale, ne' come obbligazione "propter rem". ( V 4899/80, mass n 408735; ( V 2413/79, mass n 398722).*