Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2022, n. 23211
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: R A nato a MELITO DI PORTO SALVO il 11/12/1959 avverso l'ordinanza del 16/12/2021 del TRIBUNALE di VERBANIAudita la relazione svolta dal Consigliere G R;lette le conclusioni del PG E C che ha chiesto il rigetto del ricorso /Th RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Verbania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente di esecuzione avanzato dal difensore di A R, rilevando che l'istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza dello stesso Tribunale di Verbania era già stata dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Torino e che l'ordine di esecuzione della sentenza di primo grado era stato notificato al difensore di fiducia di R. 2. Ricorre per cassazione il difensore di A R, deducendo nullità dell'ordine di esecuzione della pena in regime di detenzione domiciliare emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Verbania il 27/8/2021. Il ricorrente riferisce che il Tribunale di Sorveglianza di Torino, provvedendo sull'istanza formulata all'esito della notifica dell'ordine di esecuzione, aveva applicato nei confronti di R la detenzione domiciliare;il conseguente ordine di esecuzione era stato notificato al solo R nel mese di settembre 2021, mentre non era stato notificato al nuovo difensore di fiducia avv. E R, nominato nel corso del procedimento di sorveglianza. La nomina del difensore di fiducia aveva determinato la cessazione dell'incarico del difensore d'ufficio, che aveva promosso il procedimento di sorveglianza. La mancata notifica dell'ordine di esecuzione della detenzione domiciliare al difensore di fiducia ne aveva determinato la nullità ai sensi dell'art. 655, comma 5, cod. proc. pen., non essendo stato rispettato il termine perentorio di trenta giorni;di conseguenza, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione in corso della detenzione domiciliare. Il ricorrente ricorda che l'art. 659 cod. proc. pen. impone le medesime modalità di esecuzione previste dall'art. 656 cod. proc. pen. per i provvedimenti del giudice di sorveglianza. Il ricorrente conclude per l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato con conseguente declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione della pena in regime di detenzione domiciliare e con sospensione immediata di tale esecuzione. 3. Il Sostituto Procuratore generale E C, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.1. Il ricorrente fa leva sul testo dell'art. 659 cod. proc. pen., che dispone che il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con le modalità previste dall'art. 656, comma 4 (ora, comma 3), cod. proc. pen., "quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato". Il ricorrente sostiene che, essendo prevista la notificazione del provvedimento del pubblico ministero al difensore del condannato (art. 656, comma 3, cod. proc. pen.), tale notificazione, in forza dell'art. 655, comma 5, cod. proc. pen., deve essere eseguita entro trenta giorni a pena di nullità. Poiché la notificazione del provvedimento del pubblico ministero sarebbe stata effettuata erroneamente a difensore diverso da quello nominato di fiducia nel corso del procedimento di sorveglianza ed essendo decorso il termine di trenta giorni, il provvedimento del pubblico ministero sarebbe nullo e il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione della misura alternativa.
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