Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/11/2003, n. 17806

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/11/2003, n. 17806
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17806
Data del deposito : 24 novembre 2003

Testo completo

Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASS ONE03 6 Oggetto 0 SEZIONE LI benefici 8 contributivi Composta dagli Ill.n Ma strati: 7 Presidente R.G.N. 24298/01 Dott. S Consigliere Cron.35679

CAPITANIO

Dott. Nata Dott. F R Rel. Consigliere Rep. Dott. G CO Consigliere - Ud. 26/05/03 Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - ha pronunciato la seguente 220 SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

FREZZA

17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO DOMENICO PONTURO, F FONZO, giusta delega CORRERA, in atti; -- ricorrente contro A.R.S. ALLEVATORI RIUNITI SOVICILLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L., in persona del legale 2003 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 3187 -1- " in ROMA, VIA

COSSERIA

5, presso lo studio dell'avvocato G R, che lo rappresenta eFRANCESCO PAOLO BANFI, giusta all'avvocato difende unitamente delega in atti; controricorrente - avverso la sentenza n. 380/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 04/06/01 R.G.N. 773/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI; udito l'Avvocato CORRERA;
1 udito l'Avvocato PECORA per delega ROMANELLI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con sentenza del 4 giugno 2001 la Corte d'appello di Firenze confermava, per quanto qui interessa, la decisione con cui il Tribunale di Siena aveva condannato l'Inps a restituire alla s.copp.r.l. Allevatori riuniti di Sovicille quanto percepito per contribuzione previdenziale e per esclusione del cumulo dei benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali, spettante alla generalità degli imprenditori agricoli ex art. 1 1. 29 febbraio 1988 n. 48, e degli sgravi per imprese agricole in zone montane e svantaggiate, spettanti ex art. 9 1. 11 marzo 1988 n. 67; che la Corte riteneva la cumulabilità dei benefici, aventi presupposti e funzioni diverse; che contro questa sentenza ricorre per cassazione l'Inps mentre la detta società resiste con controricorso. Che il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1, commi 5 e 6, 1. n. 48 del 1988 e 9, comma 5, 1. n. 67 del 1988, escludendo la cumulabilità dei suddetti benefici; che il motivo non è fondato; 3 che secondo la sentenza di questa Corte 27 ottobre 2000 n. 14227 il beneficio della fiscaliz- zazione degli oneri sociali, quale previsto dall'art. 1 D.L. 30 dicembre 1987 n. 536 (che dispone che per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987 è concessa ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori del Mezzogiorno la riduzione del 60% dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente) è compatibile con l'ulteriore e diverso beneficio contemplato dall'art. 9 della legge 11 Poull marzo 1988 n. 67 (che dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1988 i premi ed i contributi relativi alle о к й е gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti б е Т nella misura del 15% dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente occupato nei territori montani di cui all'art. 9 d. P.R. 29 settembre 1973 n. 601). Pertanto quando un'azienda presenta i requisiti previsti da entrambe le norme menzionate può godere di entrambi i benefici suddetti; Che da questo orientamento non è ora motivo di discostarsi; che un principio generale di non cumulabilità dei benefici previdenziali, affermato dall'Inps, 68 1. 23 dicembre 2000 negato anche dall'art. n. 388, al quale lo stesso Istituto fa riferimento in memoria e le cui previsioni di non espresse cumulabilità (estranee alla materia qui in esame) non avrebbero ragion d'essere se il detto principio fosse rinvenibile nell'ordinamento;
10 che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi