Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/10/2009, n. 22154
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In tema di prestazioni per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo, dipendente da aziende di navigazione aerea, in relazione alle domande, presentate anteriormente al 1 luglio 1997, di liquidazione in somma capitale di una quota della pensione, l'art. 34 della legge n. 859 del 1965 - secondo il quale tale quota è calcolata in base "ai coefficienti in uso presso l'INPS" - deve intendersi nel senso che trovano applicazione i coefficienti di cui alla tabella allegata al r.d. n. 1403 del 1922, concernenti il calcolo delle pensioni degli iscritti alle pensioni facoltative, che consentono di risalire dalla quota di pensione alla capitalizzazione secondo i coefficienti della vita media, senza alcuna proiezione per il futuro, dovendosi, per contro, escludere l'applicabilità tanto dell'art. 13, sesto comma, della legge n. 1338 del 1962 (relativo alla determinazione della quota matematica in caso di omissione contributiva), che postula una capitalizzazione da effettuarsi tenendo conto anche di fattori ulteriori, quali la reversibilità della pensione e la possibilità di miglioramenti normativi della pensione dovuta, tanto del d.m. 19 febbraio 1981, che ha introdotto nuovi coefficienti di capitalizzazioni riferiti esclusivamente all'AGO (e non anche al Fondo volo), non estendendosi l'indicato rinvio ai coefficienti in uso presso l'istituto previdenziale anche ai successivi aggiornamenti degli stessi, quanto, infine, dell'art. 2, comma 503, della legge n. 244 del 2007 - che ha ritenuto applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sui criteri attuariali specifici per il predetto Fondo ove regolarmente deliberati dal consiglio di amministrazione dell'INPS - non avendo tale norma natura interpretativa ed efficacia retroattiva.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. PAPA Enrico - Presidente di Sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9098/2005 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, BIONDI GIOVANNA, VALENTE NICOLA, per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IR ME ([...]), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LORENZO IL MAGNIFICO 67, presso lo studio dell'avvocato CECCHERINI ARTURO, rappresentato e difeso dall'avvocato AMADORI MASSIMO, per procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 94/2004 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 28/12/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2009 dal Consigliere Dott. LA TERZA MAURA;
udito l'Avvocato RICCIO Alessandro;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
in subordine, sollevarsi la questione di legittimità costituzionale della L. n.244 del 2007, art. 2, comma 503.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe indicata del 28 dicembre 2005 la Corte d'appello di Trento confermava la statuizione di primo grado, con cui era stata accolta la domanda proposta nei confronti dell'PS da RA EN, il quale - premesso di essersi collocato in pensione il primo gennaio 1988 e di avere avanzato all'PS domanda per ottenere dal Fondo Volo cui era stato iscritto, la pensione di anzianità con la liquidazione di una quota in capitale, ai sensi della L. n. 859 del 1965, art. 34, - aveva lamentato che l'Istituto aveva erroneamente determinato il coefficiente di capitalizzazione, avendolo calcolato non in base alla tabella allegata al D.M. 19 febbraio 1981, ma in base a coefficienti diversi ed inferiori, così
violando la previsione del citato art. 34, per cui il valore capitale della quota di pensione deve essere calcolato in base ai "coefficienti in uso presso l'PS", i quali, sosteneva il ricorrente, non potevano che essere quelli di cui al D.M. 19 febbraio 1981, emanato ai sensi della L. n. 1338 del 1962, art. 13, che era
l'unico in uso nelle forme pensionistiche l'obbligatorie per ottenere i valori capitali della riserva matematica.
La Corte territoriale disattendeva la tesi dell'PS - per cui non potevano assimilarsi e sottoporsi allo stesso trattamento due situazioni diverse, come, da una parte, il riscatto a carico dell'assicurato per integrare una base contributiva e, dall'altra, la capitalizzazione della pensione - osservando che, nel primo caso, l'assicurato compie una valutazione delle proprie aspettative di vita e versa oggi, nel caso della riserva matematica, un capitale nella prospettiva di fruire di una pensione di misura tale da essere più favorevole di una messa a frutto alternativa del medesimo capitale;
nel caso della capitalizzazione l'assicurato compie una valutazione di segno opposto, ma perfettamente speculare. Entrambe le scelte, ossia, sia versare in anticipo o ricevere in anticipo il capitale, essendo specularmente identiche, devono, logicamente, essere assoggettate ad identici coefficienti.
Avverso detta sentenza l'PS propone ricorso con un unico complesso motivo. Resiste il pensionato con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie, la prima in vista della udienza di discussione presso la sezione Lavoro, la seconda in vista dell'udienza delle Sezioni unite, cui la causa è stata rimessa quale questione di massima di particolare importanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo l'PS denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 859 del 1965, art. 34, della L. n. 1338 del 1962, art. 13, in relazione al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, nonché all'art. 12 preleggi.
Sostiene l'Istituto la bontà del suo operato, avendo applicato i coefficienti di capitalizzazione elaborati per la compilazione del bilancio tecnico del Fondo Volo, prima del 1967 e poi del 1988, mentre non sarebbero applicabili i criteri di cui al D.M. del 1981 emanati per calcolare la riserva matematica di cui alla L. n. 1338 del 1981, art. 13, essendo questa operazione del tutto diversa da
quella che comporta la capitalizzazione della quota di pensione. Il ricorso è fondato.
1. Va preliminarmente rilevato che il Fondo Volo concerne una gestione speciale costituita presso l'PS, recante regole specifiche per questa categoria di personale, profondamente diverse da quelle vigenti nell'AGO, dal momento che è stato costituito proprio in ragione della particolarità, rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti, dell'attività prestata dalla "gente dell'aria", ad esempio per quanto riguarda l'età pensionabile ancorata, per lungo tempo, all'età di quarantacinque anni. La normativa che lo regola si compendia, in via generale, nella L. 13 luglio 1965, n. 859, successivamente modificata da molteplici
disposizioni (L. 30 luglio 1973, n. 484, nella L. 31 ottobre 1988, n.480, nel D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164, nella L. 27 dicembre 1997, n.449, art. 59, comma 2) volte progressivamente a ridurre la misura
della quota di pensione da capitalizzare, ma che non riguardano la questione che interessa, la quale attiene, non già alla misura di detta quota, ma ai coefficienti da utilizzare per calcolare la capitalizzazione. L'evoluzione normativa è culminata con il D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, art. 1 quater, comma 3, convertito in L. 3 dicembre 2004, n. 291, che ha definitivamente eliminato la facoltà
di capitalizzazione, sia a causa sia della estrema onerosità del meccanismo per il Fondo erogatore, sia perché, costituendo una sorta di unicum nel sistema previdenziale attuale, non risultava più coerente con la tendenza alla armonizzazione dei trattamenti pensionistici.
2. La citata L. n. 859 del 1965 all'art. 34, prevedeva - nella sua originaria formulazione - la possibilità, a richiesta dell'iscritto al Fondo, della liquidazione in capitale di una parte della pensione spettante.
L'art. 34 prevedeva "L'iscritto che abbia raggiunto i requisiti previsti dalla presente legge per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, ha la facoltà di chiedere che gli sia corrisposto, in sostituzione di una quota della pensione spettante gli, il valore capitale della quota stessa calcolato in base ai coefficienti in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. "Il problema che si pone nella presente controversia è il seguente: quale sia il coefficiente da utilizzare per la capitalizzazione della suddetta quota di pensione, e precisamente se operino i coefficienti che l'PS ha applicato, elaborandoli autonomamente sulla base della gestione tecnica del Fondo, oppure operino, e quindi si sarebbero dovuti applicare, come sostengono i pensionati, quelli previsti dal D.M. 19 febbraio 1981, che aggiorna i precedenti di cui al D.M. 27 gennaio 1964, elaborati per il calcolo della riserva matematica di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, attraverso i quali si perviene ad un maggiore importo della quota di pensione capitalizzata, che viene appunto richiesta nel presente giudizio.
È pacifico, e proprio per questo sorge la questione, che al momento di entrata in vigore della L. n. 859 del 1963, mancavano tabelle di capitalizzazione specifiche per gli iscritti al Fondo volo. La disamina viene limitata alla disciplina concernente le domande di pensione presentate anteriormente alla entrata in vigore del D.Lgs.29 aprile 1997, n. 164, giacché è pacifico che questo sia il caso
di specie, mentre per le domande presentate successivamente si pongono problemi diversi da trattare specificamente.
3. L'operato dell'PS non appare corretto.
In proposito non si possono che richiamare le argomentazioni svolte da questa Corte con la sentenza n. 7132 del 23 marzo 2007, la quale, pur non condivisibile quanto alle conclusioni, ha affermato che era preclusa l'Istituto la elaborazione di tariffe autonome per la capitalizzazione della quota di pensione. Si è osservato in detta pronunzia che, alla mancanza di specifiche tariffe, non poteva supplire l'INPS stesso in sede di compilazione del bilancio tecnico della gestione del Fondo. L'art. 34 della legge medesima, nel far riferimento ai "coefficienti (di capitalizzazione) in uso" presso l'INPS, non ha certo inteso demandare allo stesso la determinazione dell'ammontare della somma dovuta, non essendo ipotizzarle che la quantificazione dell'obbligazione sia