Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2023, n. 00900

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2023, n. 00900
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00900
Data del deposito : 13 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

SENTENZA sul ricorso n. 31919-2019RG proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis;
-ricorrente –

contro

INSIGNE SALVATORE, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavourpresso la cancelleria della C orte di Cassazione , rappresentato e difeso dall'avvocato G L Vain forza di procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente – INTIMAZIONE DI PAGAMENTO r.g. n. 31919/2019 Cons. est. F L avverso la sentenza n. 2472/14/2019 della Commissione t ributaria regionale della Campania, depositata il 19marzo 2019;
udita la relazione della causa nella pubblica udienza del 6 dicembre 2022, svoltasi nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, tenuta dal consiglieredott. F L;
dato atto che il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa P F ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. L a Commissione t ributaria p rovinciale di Napoli rigettava i l ricorso di S I avverso l'intimazione di pagamento avente come presupposti un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2010 e la sentenza della Commissione tributaria provinciale n. 2013/07/2016, a l primo relativa , che aveva ridotto il reddito imponibile.

2. La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva, nella parte di interesse al fine della presente controversia, l'appello del contribuente, rilevando l'assenza di qualsiasi giustificazione relativa all’applicazione delle sanzioni in misura del 200 per cento rispetto all'imposta dovuta, e rideterminava le sanzioni nella misura del 100per cento rispetto a tale imposta .

3. L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si è costitui ta con controricorso e in prossimità dell'udienza camerale ha deposita to memoria .

3. Con ordinanza della sesta sezione, pubblicata in data 29 aprile 2021,la causa è stata rimessa alla pubblica udienza , fissata poi al 6 dicembre 2022 e svoltasi nelle forme di cui all’art. 23 , comma 8 - bis , r.g. n. 31919/2019 Cons. est. F L d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. C on l'unico
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