Cass. civ., sez. II, sentenza 15/03/2023, n. 07448
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Testo completo
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.27124/2018 R.G. proposto da : COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI, elettivamente domiciliato in
ROMA PIAZZA SAN BERNARDO N
101, presso lo studio dell’avvocato C A (CNCRTR55C13H501S) che lo rappresenta e difende -ricorrente-
contro
DONADIO ANNA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEL SERAFICO, 106, presso lo studio dell’avvocato T G (TRRGPP64B04A756Y) rappresentatae difesa dall'avvocato F F (FRRFNC71R03E919P) -controricorrente- nonchécontro DONADIO ANTONIO, AGENZIA DEL DEMANIO, CIANCIO ROSA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 370/2018 depositata il 07/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consiglieredr. M M . FATTI DI CAUSA G A D ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lagonegro, l’Agenzia del Demanio per sentir dichiarare che, per effetto dell’usucapione, egli era divenuto esclusivo possessore/proprietario del fondo sito in Francavilla in Sinni tra via De Gasperi e via Matteo Cosentino, individuato al N.C.T. al foglio 10, particelle n. 551 e n. 664. Il Tribunale, con sentenza del 1° aprile 2015, ha accolto la domanda dichiarando G A D proprietario, per effetto di usucapione, del fondo sito in Francavilla in Sinni, come sopra identificato, respingendo le ulteriori domande. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia del demanio hanno proposto appello, evidenziando peraltro che, in pendenza di lite, il fondo era stato acquisito dal Comune di Francavilla in Sinni, sicché, configurandosi il litisconsorzio necessario tra dante causa e successore a titolo particolare, si sarebbe dovuto estendere il contraddittorio al predetto Comune. Con comparsa depositata in data 22 febbraio 2016, si è costituito il Comune di Francavilla in Sinni, aderendo alle ragioni spese dagli appellanti e formulando appello incidentale tardivo ad adiuvandum affinché, in riforma della sentenza di primo grado, fosse dichiarato il diritto di proprietà esclusiva del fondo oggetto del giudizio in capo allo stesso Comune. All’udienza del 12 aprile 2016, gli appellanti hanno dedotto che il procuratore domiciliatario di G A D era deceduto. Concesso termine per la rinnovazione della notificazione dell’atto di appello e dell’atto di appello incidentale tardivo ad adiuvandum, si è costituita in giudizio R C, moglie ed erede di G A D, frattanto deceduto il 2 dicembre 2015, la quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità dell’appello principale per mancato rispetto del termine ex art. 325 c.c. e per inesistenza della notificazione dell’atto di appello eseguita nei confronti del domiciliatario di G A D, allorquando lo stesso domiciliatario era già deceduto, nonché l’improcedibilità dell’appello principale per omessa rituale rinnovazione della notificazione nei confronti di A D, erede di G A D. Non si è invece costituito l’altro erede A D. A seguito di rinotifica, si è costituita in giudizio A D, eccependo l’inammissibilità dell’appello principale per mancato rispetto del termine ex art. 325 c.p.c. e per inesistenza della notificazione dell’atto di appello. Con ordinanza pronunciata il 4 luglio 2017, la Corte d’appello, ritenuta la necessità di assumere la decisione sulle eccezioni processuali articolate dagli eredi di G A D, ha fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni e, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile, per tardiva proposizione, l’appello principale proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia del Demanio e la conseguente perdita di efficacia dell’appello incidentale tardivo ad adiuvandum proposto dal Comune di Francavilla in Sinni. In particolare, la Corte ha premesso di anteporre l’esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello principale per mancato rispetto del termine di legge ex art. 325 c.p.c. a quello delle ulteriori eccezioni di inammissibilità dell’appelloprincipale (e cioè di inesistenza della notificazione dell’atto di appello per essere stato notificato nei confronti del domiciliatario di G A D allorquando lo stesso domiciliatario era già deceduto, nonché per inesistenza e/o nullità insanabile della rinnovazione della notificazione ordinata dalla Corte distrettuale con ordinanza pronunciata all’udienza del 12 aprile 2016). La Corte territoriale ha, quindi, accolto l’eccezione di inammissibilità del gravame per tardiva proposizione dello stesso, sul presupposto della intervenuta legale conoscenza in data 8 maggio 2015, ad opera di tutte le parti, della sentenza impugnata in ragione dell’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., proposta avverso la medesima sentenza dal Comune di Francavilla in Sinni con atto notificato l’8 maggio 2015 a tutte le parti del giudizio di primo grado. La Corte, in particolare, ha rilevato come emerga dagli atti del giudizio che: -la sentenza n. 33/2015, pronunciata dal Tribunale di Lagonegro a definizione del giudizio
ROMA PIAZZA SAN BERNARDO N
101, presso lo studio dell’avvocato C A (CNCRTR55C13H501S) che lo rappresenta e difende -ricorrente-
contro
DONADIO ANNA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEL SERAFICO, 106, presso lo studio dell’avvocato T G (TRRGPP64B04A756Y) rappresentatae difesa dall'avvocato F F (FRRFNC71R03E919P) -controricorrente- nonchécontro DONADIO ANTONIO, AGENZIA DEL DEMANIO, CIANCIO ROSA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 370/2018 depositata il 07/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consiglieredr. M M . FATTI DI CAUSA G A D ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lagonegro, l’Agenzia del Demanio per sentir dichiarare che, per effetto dell’usucapione, egli era divenuto esclusivo possessore/proprietario del fondo sito in Francavilla in Sinni tra via De Gasperi e via Matteo Cosentino, individuato al N.C.T. al foglio 10, particelle n. 551 e n. 664. Il Tribunale, con sentenza del 1° aprile 2015, ha accolto la domanda dichiarando G A D proprietario, per effetto di usucapione, del fondo sito in Francavilla in Sinni, come sopra identificato, respingendo le ulteriori domande. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia del demanio hanno proposto appello, evidenziando peraltro che, in pendenza di lite, il fondo era stato acquisito dal Comune di Francavilla in Sinni, sicché, configurandosi il litisconsorzio necessario tra dante causa e successore a titolo particolare, si sarebbe dovuto estendere il contraddittorio al predetto Comune. Con comparsa depositata in data 22 febbraio 2016, si è costituito il Comune di Francavilla in Sinni, aderendo alle ragioni spese dagli appellanti e formulando appello incidentale tardivo ad adiuvandum affinché, in riforma della sentenza di primo grado, fosse dichiarato il diritto di proprietà esclusiva del fondo oggetto del giudizio in capo allo stesso Comune. All’udienza del 12 aprile 2016, gli appellanti hanno dedotto che il procuratore domiciliatario di G A D era deceduto. Concesso termine per la rinnovazione della notificazione dell’atto di appello e dell’atto di appello incidentale tardivo ad adiuvandum, si è costituita in giudizio R C, moglie ed erede di G A D, frattanto deceduto il 2 dicembre 2015, la quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità dell’appello principale per mancato rispetto del termine ex art. 325 c.c. e per inesistenza della notificazione dell’atto di appello eseguita nei confronti del domiciliatario di G A D, allorquando lo stesso domiciliatario era già deceduto, nonché l’improcedibilità dell’appello principale per omessa rituale rinnovazione della notificazione nei confronti di A D, erede di G A D. Non si è invece costituito l’altro erede A D. A seguito di rinotifica, si è costituita in giudizio A D, eccependo l’inammissibilità dell’appello principale per mancato rispetto del termine ex art. 325 c.p.c. e per inesistenza della notificazione dell’atto di appello. Con ordinanza pronunciata il 4 luglio 2017, la Corte d’appello, ritenuta la necessità di assumere la decisione sulle eccezioni processuali articolate dagli eredi di G A D, ha fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni e, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile, per tardiva proposizione, l’appello principale proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia del Demanio e la conseguente perdita di efficacia dell’appello incidentale tardivo ad adiuvandum proposto dal Comune di Francavilla in Sinni. In particolare, la Corte ha premesso di anteporre l’esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello principale per mancato rispetto del termine di legge ex art. 325 c.p.c. a quello delle ulteriori eccezioni di inammissibilità dell’appelloprincipale (e cioè di inesistenza della notificazione dell’atto di appello per essere stato notificato nei confronti del domiciliatario di G A D allorquando lo stesso domiciliatario era già deceduto, nonché per inesistenza e/o nullità insanabile della rinnovazione della notificazione ordinata dalla Corte distrettuale con ordinanza pronunciata all’udienza del 12 aprile 2016). La Corte territoriale ha, quindi, accolto l’eccezione di inammissibilità del gravame per tardiva proposizione dello stesso, sul presupposto della intervenuta legale conoscenza in data 8 maggio 2015, ad opera di tutte le parti, della sentenza impugnata in ragione dell’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., proposta avverso la medesima sentenza dal Comune di Francavilla in Sinni con atto notificato l’8 maggio 2015 a tutte le parti del giudizio di primo grado. La Corte, in particolare, ha rilevato come emerga dagli atti del giudizio che: -la sentenza n. 33/2015, pronunciata dal Tribunale di Lagonegro a definizione del giudizio
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