Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2023, n. 19662

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2023, n. 19662
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19662
Data del deposito : 10 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'OR EP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio con declaratoria di prescrizione. udito il difensore L'avvocato ALAIO ANTONIO del foro di NAPOLI in difesa di D'OR EP, dopo dibattimento, chiede l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 16/12/2021 la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da D'IA EP avverso la sentenza del tribunale di Napoli che il 03/11/2016 lo ha ritenuto responsabile del reato di usura.

2. Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo:

2.1. Nullità della sentenza per violazione degli articoli 169 e 601 comma uno codice procedura penale. Omessa citazione dell'imputato. Sostiene il ricorrente che l'aspetto essenziale della regolarità della notifica l'imputato residente all'estero del decreto di citazione per il giudizio d'appello non è stato valutato dalla Corte territoriale che ha ritenuto essere stato correttamente instaurato il rapporto processuale. Rileva che trattasi di nullità assoluta proponibile in Cassazione;

2.2. nullità della sentenza per violazione dell'articolo 599 bis numero 3 codice di procedura penale e 591 numero 2 codice procedura penale per omessa motivazione sulla causa del rigetto del concordato;

2.3. nullità dell'assenza in relazione all'articolo 581 codice procedura penale (ante riforma) per violazione del principio del favor impugnazioni e del favor rei ;

2.4. nullità della sentenza in relazione agli articoli 581 e 591 codice procedura penale erronea applicazione del requisito di specificità dei motivi di impugnazione. Sostiene che siccome era stato presentato concordato con rinuncia ai motivi d'appello con l'unica esclusione del diniego delle circostanze attenuanti generiche la specificità o meno andava valutata solo ed esclusivamente con riguardo a detto motivo Considerato in diritto 1. Il ricorso è destituito di fondamento giuridico.

2. Deve preliminarmente rilevarsi che contro la sentenza del tribunale di Napoli del 03/11/2016 il D'IA ha presentato appello chiedendo l'assoluzione, quantomeno ex articolo 530 comma 2 codice procedura penale, per l'assenza di prove in ordine alla ritenuta responsabilità e, in via subordinata, la concessione delle circostanze attenuanti generiche perché concesse ad altri imputati e la

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