Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2023, n. 49951
Sentenza
26 ottobre 2023
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26 ottobre 2023
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Massime • 1
Integra il reato di truffa la condotta di colui che si è procurato un ingiusto profitto in danno di altri, ponendo in essere artifici e raggiri che abbiano indotto in errore la vittima, anche nel caso in cui quest'ultima abbia agito motivata da fini illeciti, posto che non viene meno, in tal caso, l'oggettività giuridica della fattispecie, costituita dall'esigenza di tutela del patrimonio altrui e della libertà del consenso nei negozi patrimoniali.
Sul provvedimento
Testo completo
4995 1-23 Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte Suprema di Cassazione Seconda Sezione Penale Composta da: presidente Sent. n. 2582 dott. Geppino Rago dott. Luciano Imperiali UP 26/10/2023 dott. Lucia Aielli consigliere est. R.g.n.17967/2023 dott. Massimo Perrotti dott. Francesco Florit ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MI LL nata il [...] a [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce in data 30/11/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Pietro Molino ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette conclusioni scritte dell'avv. Vincenzo Perrone difensore di MI LL con le quali ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. A RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 30/11/2022 la Corte d'appello di Lecce riformava, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Brindisi rideterminando la pena irrogata a MI LL per più delitti di truffa, in anni uno, mesi nove di reclusione ed euro 330,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata deducendo i seguenti motivi di ricorso:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 512 c.p.p. In particolare si eccepisce l' inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa contenute nella querela;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 213 e 214 e 191 c.p.p.; 2.3. vizio di motivazione in relazione alla eccezione di inutilizzabilità della trascrizione delle conversazioni registrate in privato dalle persone offese;
2.4. violazione di legge in relazione agli artt. 491 e 493 c.p.p., per avere la Corte d'appello (e il Tribunale) ritenuto utilizzabile la documentazione prodotta dalla persona offesa successivamente all'udienza dedicata alle richieste istruttorie;
2.5. vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla sussistenza degli artifici e raggiri costitutivi del delitto di truffa posto che le persone offese assunsero volontariamente il rischio di ottenere guadagni extra che altrimenti non avrebbero conseguito. La motivazione, sul punto, sarebbe carente essendosi la Corte d'appello limitata a riprodurre principi di diritto senza considerare il caso concreto;
2.6. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 671 c.p.p., la Corte d'appello ha irrogato la pena di anni uno, mesi nove di reclusione ed euro 330,00 di multa per il reato più grave di cui al capo a) partendo da una pena base di mesi 8 di reclusione ed euro 90,00 di multa che, aumentata di 2/3 per la recidiva, non consentiva di addivenire alla pena in mesi 15 di reclusione;
inoltre la Corte avrebbe motivato in maniera apparente, ricorrendo a mere clausole di stile, il diniego della continuazione con riferimento ai reati giudicati con sentenza irrevocabile del 7/6/2019. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato avuto riguardo all'ultimo motivo sulla dosimetria della pena che va ricalcolata ed è inammissibile nel resto perché basato su motivi generici oltre che manifestamente infondati. 2 I fatti sono stati ricostruiti dalle due sentenze di merito con valutazione conforme delle medesime emergenze processuali. Il ricorso è in gran parte (ovvero relativamente ai primi 5 motivi) inammissibile perché del tutto generico in quanto le censure ivi articolate riproducono e reiterano (in termini persino letterali) gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che la ricorrente