Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2023, n. 5077

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Sentenza
25 ottobre 2023
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25 ottobre 2023

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In tema di tentativo incompiuto, la desistenza volontaria del singolo concorrente, perché si riverberi favorevolmente sulla posizione dei compartecipi, non può esaurirsi nella cessazione della azione criminosa individuale, ma deve instaurare un processo causale che determini l'interruzione volontaria della sequenza degli atti destinati a produrre l'evento antigiuridico. (Fattispecie relativa a reato di abuso di ufficio in cui, in seguito a delibera comunale di affidamento senza gara dell'utilizzo di locali, è stata ravvisata l'esimente a vantaggio dei componenti dell'intera giunta con riguardo alla condotta della dirigente comunale che, prima che si addivenisse alla stipula della convenzione attuativa, decise di dare corso alla procedura di evidenza pubblica).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2023, n. 5077
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5077
Data del deposito : 25 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

05077-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Massimo Ricciarelli Presidente relatore Sent. n. sez.1238 Martino Rosati MA Sabina Vigna U.P. 25/10/2023 Pietro Silvestri R.G.N. 20700/2023 Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AT PE, nato il [...] a [...], nata il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nata il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nata il [...] a [...], nata il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...] avverso la sentenza in data 08/11/2022 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Massimo Ricciarelli;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per la riqualificazione del reato come tentativo e per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
uditi i difensori, Avv. Gian Domenico Caiazza e Avv. Sebastiano Marco Panella per AT, Avv. Vincenzo Belvedere per UA, Avv. PE Mazzetti in sost. dell'Avv. PE Alvaro per HE, Avv. Andrea Alvaro per ER, Avv. Pier MA Carà e Avv. Patrizia Surace per AR, Avv. Carlo Morace, anche in sost. Avv. Francesco Azzarà per NO, Avv. Sergio Laganà, anche in sost. dell'Avv. IN Palermiti per RA, Avv. PE Mazzetti per NE, Avv. Sebastiano Marco Panella in sost. dell'Avv. Fortunato Dattola per AN, Avv. Andrea Alvaro per EL, Avv. Renato Giorgio Vitetta per TT, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 08/11/2022 la Corte di appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato, riducendo le pene e concedendo la non menzione, quella del Tribunale di Reggio Calabria in data 19/11/2021, con cui il Sindaco di Reggio Calabria PE AT, i componenti della TA comunale AV HE, ND ER, SA MA AR, PE NO, NN RA NN, GA NE e AG TT, la dirigente di settore MA LU Ada AN, il Segretario comunale OV AN UA, il terzo beneficiario AO EL, nella veste di presidente dell'associazione no profit «Il sottoscala», sono stati riconosciuti colpevoli del delitto di abuso di ufficio. In particolare, è stato addebitato agli imputati di aver concorso nelle diverse vesti a procurare intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale a AO EL, attraverso la delibera di TA del 16 luglio 2015, con cui a fronte dei lavori di ripristino e pulizia, si affidava senza procedura ad evidenza pubblica e senza previa gara informale, alla associazione di promozione sociale «Il sottoscala» per tre mesi l'utilizzo di alcuni locali della struttura denominata Albergo Miramare, dichiarata di interesse culturale, per la realizzazione di una serie di eventi con finalità di promozione culturale e ricreativa. I giudici di merito hanno ritenuto che la delibera avesse ad oggetto una concessione mista di servizi, relativa alla valorizzazione del bene di interesse culturale, adottata senza previa gara informale ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 163 del 2006, integrante altresì un vantaggio economico concesso senza previa determinazione dei criteri, in violazione degli artt. 12 legge 241 del 1990 e 26 d.lgs. 33 del 2013, e che la stessa fosse stata adottata in violazione del dovere di 2 17 astensione gravante sul Sindaco, legato a EL da stretti rapporti di amicizia e di riconoscenza. Hanno inoltre ritenuto che con tale delibera e con l'affidamento in via di fatto del bene, prima della stipula della prevista convenzione, fosse stato arrecato un ingiusto vantaggio patrimoniale, idoneo a determinare un indebito accrescimento della situazione giuridica dell'associazione e una condizione di favore anche in vista della successiva richiesta di manifestazione di interesse, contemplata per il periodo successivo.

2. Hanno proposto ricorso tutti gli imputati tramite i rispettivi difensori nei termini che seguono. 3) UA OV AN 3.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 323 cod. pen., 30 d.lgs. 163 del 2006, 118, comma quarto, Cost., 10, 112, 117 d.lgs. 42 del 2004. Ricostruita l'impostazione delle sentenze di merito, incentrate sulla configurabilità di una concessione mista, con contenuto principale di concessione di servizio, la ricorrente ne segnala l'erroneità. La delibera 101 del 2015 si poneva al di fuori del ciclo di eventi denominati Estate Reggina 2015 e non configurava una concessione di servizio pubblico in ordine alla messa a disposizione in via temporanea e sperimentale dell'associazione onlus Il sottoscala di alcuni locali della struttura Albergo Miramare, per la realizzazione di un suo programma di eventi culturali, che avrebbe costituito un'esperienza pilota di utilizzo della struttura in vista dell'elaborazione di un programma dell'ente, da rendere pubblico mediante apposito avviso, come di seguito sarebbe avvenuto. Richiama la sentenza 67/2014 del TAR Liguria in ordine alle finalità di tutela della concorrenza e di pari trattamento, che presiedono all'evidenza pubblica nel caso di concessioni di beni pubblici suscettibili di sfruttamento commerciale o costituenti il mezzo per affidare a terzi attività suscettibili di sfruttamento, essendo altrimenti ravvisabile una manifestazione del potere dominicale dell'ente e non essendo l'ente tenuto a procedure comparative, allorché ritenga che l'attività di determinati soggetti possa essere favorita in ragione dell'interesse per la collettività. Avrebbe dovuto ritenersi errato il riferimento all'art. 12 legge 241 del 1990 e all'art. 26 d.lgs. 33 del 2013 in tema di vantaggi economici che implicano la predisposizione di criteri e modalità: in realtà erroneamente i giudici di merito avevano escluso la corrispettività in relazione all'importo dei lavori e al confronto 3 con canoni locativi esigibili per quel tipo di strutture, venendo in rilievo un affidamento solo temporaneo di alcuni locali in condizioni precarie e non in uso. La Corte aveva rafforzato la sua valutazione facendo riferimento al d.lgs. 42 del 2004 in relazione alla qualità di bene di valore culturale della struttura. Ma erroneamente era stato richiamato l'art. 10 che è applicabile nel caso di appartenenza a soggetti diversi da Stato, regioni ed enti territoriali. Inoltre, non era comunque configurabile un servizio pubblico nei termini delineati dalla sentenza n. 7 del 2014 dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, in assenza dei delineati tratti distintivi. Era ultroneo il riferimento all'art. 112 d.lgs. 42 in materia di servizi aggiuntivi, fermo restando che il Comune non aveva elaborato un programma di iniziative finalizzate ad esigenze della collettività, ciò che l'ente si riprometteva di fare in prosieguo. L'affidamento del bene era estraneo al disposto dell'art. 117 d.lgs. 42 in tema di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico. Il contenuto della delibera incriminata si risolveva nell'attività di gestione dominicale del bene in via transitoria, e, non essendo ravvisabile un atto destinato allo sfruttamento economico, non avrebbe dovuto attivarsi una procedura di evidenza pubblica. Nessuna delle norme che si assumono violate era dunque applicabile, mentre l'azione della ricorrente, nella veste di Segretaria comunale, era valsa a ricondurre la delibera nell'alveo della legalità, anche in ragione del riferimento alla sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma quarto, Cost. Sul piano della motivazione la Corte aveva erroneamente operato un'interpretazione della volontà della TA di voler applicare l'art. 118 comma quarto Cost. Sul punto del rapporto tra TA e associazione aveva travalicato il dato letterale della delibera, in una interpretazione delle intenzioni o emettendo di valutare il carattere programmatico e di indirizzo della delibera. Riportando quest'ultima, quale atto di indirizzo, nei suoi vari passaggi, rileva la ricorrente che era legittima la cornice normativa entro cui era stata concretizzata la volontà amministrativa, essendo stato colto l'interesse pubblico a dare corso all'iniziativa pilota.

3.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento psicologico in capo alla ricorrente. Segnala le deduzioni contenute al riguardo nell'atto di appello e contesta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva fatto riferimento a fatti inventati, non riscontrati dagli atti processuali, in ordine alla circostanza che fossero emersi prima della pubblicazione del testo definitivo il rapporto tra il Sindaco e EL e la riconducibilità dell'associazione a quest'ultimo, dovendosi desumere il contrario dalle dichiarazioni rese dall'assessore AN, fermo restando che, quanto alla mancanza di una previa istruttoria, avrebbe dovuto farsi riferimento alle dichiarazioni della teste Iannì, che aveva parlato di quanto preventivamente valutato a tal fine. Indebitamente la Corte aveva tratto la dimostrazione del dolo della ricorrente riconducendo la volontà di agevolare l'obiettivo delittuoso del Sindaco alla sua funzione e alla mancanza di una cornice normativa. Ma il contrasto con il quadro normativo era stato desunto sulla base di un'interpretazione a posteriori, quando la ricorrente non aveva ravvisato una concessione di servizi, anche in ragione della mancanza dello scopo di lucro. Apoditticamente era stata attribuita alla ricorrente la volontà di agevolare il Sindaco. 4) HE AV 4.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'individuazione della violazione di legge che integra il delitto di abuso di ufficio. La Corte aveva escluso che la proposta dell'associazione Il sottoscala fosse riconducibile al bando per l'Estate Reggina, quando lo stesso non indicava tassativamente i siti e statuiva un potere discrezionale, onde poter valutare le offerte relativamente ad altri siti: la proposta dell'associazione dunque si inseriva in un contesto di evidenza pubblica.

4.2. Con il secondo motivo

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