Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/01/2023, n. 00877

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/01/2023, n. 00877
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00877
Data del deposito : 12 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S C, nato a Napoli il 02/09/1981 avverso la sentenza del Tribunale di Trieste del 22/02/2021 Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente S B;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G C, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste per l'ulteriore corso;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito in favore della parte civile e dell'imputato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a C S (imputato di furto pluriaggravato commesso in Trieste il 12 febbraio 2019), ritenuta la continuazione con i reati separatamente giudicati dal Tribunale di Cremona con sentenza del 6 luglio 2020 (irrevocabile dal 22 luglio 2020), la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro seicento di multa, così determinata: - pena base: anni cinque e mesi tre di reclusione ed euro seicento di multa, "per il reato di furto nella ipotesi aggravata";
- "riconosciute le attenuanti generiche con la contestata recidiva in ragione della ammissione dei fatti resa dall'imputato";
- pena aumentata ad anni sei e mesi tre di reclusione ed euro novecento di multa ex art. 81 cod. pen. per i reati di cui agli artt. 416 e 648 cod. pen., separatamente giudicati;
- ridotta ad anni quattro e mesi due di reclusione ed euro seicento di multa per il rito.

2. Com-so la predetta decisione, il difensore dell'imputato ha tempestivamente proposto ricorso, deducendo violazione dell'art. 69 cod. pen. e conseguente applicazione di una pena illegale, perché eccedente il massimo edittale previsto per il furto semplice: il Tribunale, chiamato a bilanciare una serie di circostanze eterogenee concorrenti, avrebbe computato le circostanze aggravanti speciali del furto senza bilanciarle con le riconosciute circostanze attenuanti generiche, i cui effetti sarebbero stati limitati al solo annullamento della recidiva contestata;
il medesimo giudicante-persona fisica si sarebbe avveduto di essere incorso in analogo errore nella decisione riguardante i due coimputati giudicati con rito abbreviato, dandone atto nel corpo della motivazione della relativa sentenza.

3. Il ricorso è stato assegnato alla Quinta Sezione.

3.1. Nelle more dell'udienza camerale non partecipata all'uopo fissata, il Sostituto Procuratore generale ha depositato una richiesta di rigetto del ricorso. La pane civile A.S.U.G.I. (Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina), in persona del legale rappresentante pro tempore, ha depositato memoria e nota spese, con richiesta di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o, comunque, il suo rigetto.

3.2 La Quinta Sezione, con ordinanza n. 9523 del 17 febbraio 2022, ha disposto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen. /,()_9_3 Premesso in fatto che il Tribunale avrebbe riconosciuto «le attenuanti generiche equivalenti alla sola contestata recidiva semplice, in ragione della ammissione dei fatti resa dall'imputato», e giudicato «evidente il giudizio di equivalenza "selettivo" rispetto a tale sola aggravante, pur non esplicitato», ha rilevato l'esistenza di un contrasto interpretativo in ordine alla nozione di "pena illegale", rhevante ai fini della delimitazione dell'ambito del sindacato di legittimità sulle sentenze che applicano la pena a richiesta di parte, ai sensi degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen.

4. Con decreto del 20 aprile 2022, il Presidente aggiunto, preso atto dell'esistenza e della rilevanza ai fini della decisione del contrasto giurisprudenziale ravvisato call'ordinanza di rimessione, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissandone la trattazione per l'odierna udienza camerale, celebrata nelle forme di cui all'art. 611 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione rimessa alle Sezioni Unite è stata così formulata: «se configuri "pena illegale", ai fini del sindacato di legittimità sul patteggiamento, quella fissata sulla base di un'erronea applicazione del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, in violazione del criterio unitario previsto dall'art. 69, comma terzo, cod. pen.».

2. Prima di esaminare la questione controversa, è necessario evidenziare che, secondo il pacifico orientamento di questa Corte, la recidiva non diversamente qualificata dal capo d'imputazione deve ritenersi "semplice", ex art. 99, comma primo, cod. pen. (sull'onere di specifica contestazione delle forme di recidiva qualificata, cfr. Sez. 1, n. 19681 del 08/02/2001, C, Rv. 219283-01 e Sez. 6, n. 35335 del 27/02/1996, C, Rv. 205072-01;
sulla necessità di ritenere la recidiva come "semplice" qualora non vi sia stata contestazione di una specifica, diversa e più grave tipologia tra quelle previste dall'art. 99 cod. pen., cfr. Sez. 3, n. 43795 del 01/12/2016, Bencantando, Rv. 270843-01 e Sez. 2, n. 5663 dei 20/11/2012, dep. 2013, A C, Rv. 254692-01). Di conseguenza, nessun problema si poneva quanto alla facoltà dell'imputato di accedere al rito alternativo prescelto, atteso che l'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. la preclude unicamente al recidivo qualificato ex art. 99, comma quarto, cod. pen., "qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria".

3. Secondo il ricorrente e secondo l'ordinanza di rimessione, nel caso di specie la sentenza impugnata avrebbe implicitamente ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla sola recidiva semplice, senza considerare, nel bilanciamento, le ulteriori circostanze aggravanti inerenti al reato di furto contestato all'imputato (artt. 61, comma primo, nn. 5 e 7, e 625, comma primo, nn. 2, 5 e 7, cod. pen.), non escluse: ciò sarebbe confermato dal fatto che non risulta operata una riduzione di pena per le ritenute circostanze attenuanti generiche, né risulta operato un aumento di pena per la contestata recidiva, neppure esclusa.

3.1. L'assoluto silenzio della motivazione della sentenza impugnata sul punto non consente di ritenere che la contestata recidiva sia stata esclusa, né che le riconosciute circostanze attenuanti generiche siano state ritenute subvalenti rispetto alle circostanze aggravanti concorrenti. D'altro canto, se, da un lato, il Tribunale risulta avere pedissequamente recepito l'accordo intervenuto inter partes, riportandolo integralmente in sentenza, dall'altro deve rilevarsi che, nella proposta di "patteggiamento" (esistente in atti), il procuratore speciale dell'imputato afferma espressamente che il reato giudicando è più grave quoad poenam del reato separatamente giudicato che si richiede ritenersi unificato al primo ex art. 81, comma secondo, cod. pen., il che non corrisponderebbe al vero se le circostanze attenuanti generiche fossero state ritenute equivalenti a tutte le circostanze aggravanti concorrenti. Deve, pertanto, ritenersi che la determinazione della pena applicata all'imputato su concorde richiesta sua e del pubblico ministero sia avvenuta previo bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la sola recidiva semplice (con - a quanto pare - implicito giudizio di equivalenza), non anche con le plurime ulteriori circostanze che aggravavano il contestato reato di furto.

3.2. Risulta, conseguentemente, violato (in difetto di circostanze aggravanti "privilegiate" nel giudizio di comparazione, ovvero da valutare autonomamente, fuori dal bilanciamento, per espressa previsione di legge: cfr. Sez. U, n. 42414 del 29/4/2021, C, Rv. 282096-01 relativa alla disposizione speciale di cui all'art. 624-bis, comma quarto, cod. pen.) l'art. 69, comma terzo, cod. pen., a norma del quale il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario, dovendo riguardare tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, sia comuni che ad effetto speciale, in quanto la disciplina differenziata per queste ultime concerne solo l'applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanze attenuanti ed aggravanti. La preclusione al bilanciamento unitario opera, infatti, solo nei casi in cui vi sia un espresso divieto di comparazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, A, Rv. 281217-01): in difetto, non è consentito operare il bilanciamento tra le circostanze attenuanti ed una sola (o soltanto alcune) delle circostanze aggravanti concorrenti, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice (Sez. 1, n. 28109 del 11/06/2021, C, Rv. 281671-01;
Sez. 5, n. 12988 del 22/02/2012, B, Rv. 252313-01;
Sez. 5, n. 4991 del 28/04/1981, M, Rv. 149034- 01).

3.3. Diversamente da quanto afferma il ricorrente, nella sentenza emessa dal medesimo giudicante all'esito del giudizio abbreviato celebrato nei confronti dei coimputati (allegata al ricorso) non può dirsi intervenuto analogo errore, atteso che, in dispositivo, viene espressamente ritenuta l'equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche alle circostanze aggravanti concorrenti ed alla recidiva contestata e ritenuta.

4. In ordine alla possibilità di ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, facendo valere l'asserita illegalità della pena, contro una sentenza emessa ai sensi degli articoli 444 e seguenti cod. proc. pen., come anticipato, si registrano diverse opzioni esegetiche di questa Corte.

4.1. Un orientamento sostiene che, nel c.d. "patteggiamento", la legalità, in relazione all'osservanza dei limiti edittali, della pena applicata va valutata considerando non soltanto la pena conclusivamente determinata, ma anche i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione (tra i quali rientrano anche quelli inerenti al bilanciamento delle circostanze eterogenee concorrenti). Il principio è stato affermato in relazione a due diverse tipologie di situazioni.
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