Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2022, n. 40814

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2022, n. 40814
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40814
Data del deposito : 27 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUSTAJAB ARSAL nato a PESHAWAR( PAKISTAN) il 20/08/1997 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MANUELA GUERRA - nt ha concluso chiedendo iGLQAM4A.z.ti

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna, emessa all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di Imperia, in data 23 luglio 2020 nei confronti di A M alla pena di mesi otto di reclusione ed euro ventimila di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, comma 1, d. Igs. n. 286 del 1998, per aver trasportato nel territorio nazionale, nella qualità di conducente della vettura di proprietà del concorrente nel reato, due sedicenti fratelli, provenienti dalla Francia, cittadini extracomunitari, privi di titoli per l'ingresso, al fine di procurare loro l'ingresso illegale nel territorio dello Stato.

2.Ricorre, avverso la descritta sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore, avv. V T, denunciando tre vizi, di seguito riassunti, nei limiti necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di norme previste a pena di nullità con riferimento all'art. 503 cod. proc. pen. Il giudice di primo grado aveva posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità le dichiarazioni dello stesso imputato, rese in sede di interrogatorio, svolto sulla base di domande poste soltanto dal giudice, senza che fosse stato dato modo alla difesa di formularne di proprie, con lesione del diritto di difesa e del contraddittorio. La dedotta nullità era stata eccepita con l'atto di appello e la Corte territoriale aveva reputato la denunciata violazione quale mera irregolarità. Sul punto si osserva che la lesione del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 Cost. e quello del contraddittorio e del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. non può mai costituire mera irregolarità. Nel caso di specie, secondo la difesa, non si sarebbe soltanto invertito l'ordine delle parti nell'assunzione dell'interrogatorio ma non sarebbe stata concessa alla difesa la possibilità di esaminare l'imputato, come risulterebbe dal verbale allegato. In particolare, si rileva che il giudice ha condotto personalmente l'interrogatorio senza dare la parola alla difesa, avendo all'esito chiesto alle parti soltanto di concludere ed anzi, negando detta possibilità, a fronte della richiesta della difesa di intervenire.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Si rileva che la motivazione, nella parte in cui risponde al motivo di appello prospettato, in relazione all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, indica la tesi difensiva come "menzognera", senza considerare che, nel giudizio abbreviato, resta, comunque, in capo all'accusa l'onere di fornire elementi a carico e non spetta all'imputato dare prova della sua innocenza. La Corte territoriale, peraltro, sosterrebbe la falsità della versione difensiva in base a mere affermazioni apodittiche. Si riporta la tesi difensiva che, comunque, ha reso l'imputato (titolarità da parte di suo padre dell'agenzia di viaggi cui il proprietario della vettura, coimputato, si sarebbe rivolto per l'acquisto di biglietti, non trovati, per portare i due fratelli in Italia da Barcellona, persone che avevano titolo per entrare in Italia o che comunque erano stati così indicati dal proprietario della vettura), sostenendo che la motivazione dei giudici di merito che reputano non credibile detta versione, per la mancata esibizione dei permessi di soggiorno da parte dei due trasportati, sarebbe priva di valore. Si contesta, altresì, la ricostruzione resa dai trasportati, indicati come soggetti che avevano interesse a mentire. In definitiva, si sostiene l'assenza di elemento soggettivo in capo all'imputato, venuto a conoscenza della mancanza di documenti da parte dei cittadini stranieri solo a seguito dello svolto controllo.
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