Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/11/2021, n. 33809
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a seguente SENTENZA sul ricorso 14076-2017 proposto da: ALC TECNOLOGIE ADESIVE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato M P, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati C P, M D T C, SILVIA D'AMARIO;- ricorrente -contro TURINO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell'avvocato B G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO FIORETT;- controricorrente - avverso la sentenza n. 138/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 27/03/2017 R.G.N. 265/2016;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2021 dal Consigliere Dott. A P P;il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG 14076/2017 FATTO 1. Con sentenza del 27 (notificata il 31) marzo 2017, la Corte d'appello di Torino rigettava la domanda risarcitoria proposta da ALC Tecnologie Adesive s.r.I., per voci patrimoniali varie, di oltre C 1.200.000,00 e per danno all'immagine e alla reputazione professionale da liquidare in via equitativa, nei confronti dell'ing. A T (suo dipendente dal marzo 2007 quale dirigente con mansioni di direttore commerciale e dal 2012 anche responsabile dell'area calzature per Toscana e Lombardia, inaspettatamente dimessosi per ragioni familiari il 2 settembre 2013) e condannava la società datrice al pagamento, in favore del predetto a titolo di indennità di mancato preavviso, della somma di C 23.833,33 lordi oltre rivalutazione e interessi dalla cessazione del rapporto: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece condannato il dirigente al pagamento, in favore della società a titolo risarcitorio, della somma di C 370.000,00 oltre rivalutazione e interessi dalle date di maturazione del credito e rigettato la domanda riconvenzionale del lavoratore. 2. In merito agli addebiti di violazione dell'obbligo di fedeltà del dipendente negli anni 2012 e 2013 (in particolare: suo coinvolgimento nella cancellazione del logo Kyotex serigrafato sui rotoli dei nastri;fornitura di ingenti quantità di nastri B gratuitamente o a prezzo di costo all'agente AS Rappresentanze in Toscana e al distributore Bombelli in Lombardia, per agevolare la vendita del nastro A contraffatto, tramite l'abbinamento con il nastro B originale;relazioni con soggetti in concorrenza con ALC;rivelazione a terzi di informazioni tecniche sui metodi di produzione aziendali;partecipazione a prove tecniche di campioni di prodotto concorrente;omessa segnalazione ai vertici aziendali della perdita di clientela e di calo di fatturato in Toscana e in Lombardia), al contrario del Tribunale, la Corte territoriale escludeva l'esistenza di prova alcuna. 3. E ciò sia per l'inutilizzabilità delle conversazioni illegittimamente acquisite dalla società datrice, una volta riconsegnato dal dipendente il computer aziendale in dotazione, sul suo account privato Skype, in violazione della segretezza della corrispondenza (tale essendo anche quella informatica o telematica) e pure della password personale di accesso del lavoratore, mai avendo la società ritenuto di RG 14076/2017 fornirne una aziendale, nonostante l'impiego dell'applicativo Skype anche per lo svolgimento dell'attività lavorativa: non potendo tali comportamenti, in difetto di consenso dell'interessato, essere giustificati dall'art. 24 d.Ig. 196/2003 (Codice della Privacy), in assenza di attualità e diretta strumentalità all'esercizio o alla tutela di un diritto in sede giudiziaria;sia per inidoneità delle risultanze istruttorie, in esito a loro critico ed argomentato scrutinio, al coinvolgimento del dirigente negli illeciti suindicati. 4. Infine, la Corte subalpina riconosceva al predetto il diritto all'indennità di preavviso (nell'importo richiesto con la domanda riconvenzionale, siccome incontestato), avendo egli manifestato, al di là della propria preferenza per una cessazione anticipata del rapporto per le dimissioni rassegnate per ragioni familiari, la disponibilità a lavorare l'intero periodo;avendolo poi la società datrice unilateralmente da ciò esonerato. 5. Con atto notificato il 29 maggio 2017, la società ricorreva per cassazione con cinque motivi, cui il lavoratore resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. 6. Il RG. rassegnava conclusioni scritte, a norma dell'art. 23, comma 8bis d.l. 137/20 inserito da I. conv. 176/20, nel senso dell'inammissibilità o del rigetto del ricorso.
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