Cass. pen., sez. V trib., sentenza 22/03/2023, n. 12107

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 22/03/2023, n. 12107
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12107
Data del deposito : 22 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AI ANTONIA FORTUNATA nata a MESSINA il 07/03/1960 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M T B udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, A V, che si è riportato alla memoria già depositata, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla bancarotta fraudolenta distrattiva;
per inammissibilità del ricorso, nel resto. L'avv. Minissale si associa alle conclusioni del P.G. in relazione al secondo motivo e insiste per l'accoglimento anche del primo motivo. I

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato A F A colpevole dei reati a lei ascritti, quale liquidatore della società "Centro alimentari s.r.l. in liquidazione" dichiarata fallita dal Tribunale di Messina il 23 aprile 2014, di bancarotta fraudolenta documentale ( capo A) e patrimoniale ( capo B) - ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari in anni tre, confermando nel resto le statuizioni di primo grado.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato F G D D, la quale si affida a tre motivi.

2.1. Con il primo, denuncia violazione o erronea applicazione della legge fallimentare, e correlati vizi della motivazione, carente e contraddittoria, con riguardo alla sussistenza degli elementi strutturali del delitto di bancarotta documentale. Si lamenta che, nella sentenza impugnata, sia stato travisato il motivo di appello, interpretato quale denuncia del mancato approfondimento del dolo, laddove, invece, il gravame aveva avuto riferimento al vizio di motivazione della decisione di primo grado per mancanza di chiarezza circa la condotta materiale che aveva dato luogo all'affermazione di responsabilità - se riferibile a un comportamento di sottrazione o occultamento delle scritture contabili, per cui sarebbe rilevante il dolo specifico, ovvero di omessa tenuta delle stesse, in tale ultimo caso rilevando la meno grave condotta di cui all'art. 217 L.F., punibile a titolo di colpa. Si denuncia, inoltre, la contraddittorietà della sentenza impugnata, laddove, in ragione della condotta ritenuta dal Tribunale, consistente nella omessa tenuta della contabilità, la Corte di appello avrebbe dovuto procedere alla corretta qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 217 L.F.. 2.2. Con il secondo motivo, è denunciata violazione delle norme di legge fallimentare quanto alla prova della bancarotta distrattiva, non avendo la Corte di appello argomentato alcunchè in merito alle condotte effettivamente depauperative, e al relativo elemento psicologico, che l'imputata avrebbe posto in essere, desunte, invece, nella sentenza impugnata, esclusivamente dal mero accertamento del passivo, mentre non risulta accertata l'effettiva esistenza dei beni che si assumono sottratti.

2.3. Con il terzo motivo si denunciano vizi della motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, escluse senza una corretta e dovuta analisi del fatto e delle circostanze nonché della personalità dell'autrice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato con riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, e su tale punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice di merito. Nel resto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Non coglie nel segno la doglianza difensiva che afferisce alla bancarotta documentale, laddove denuncia una intrinseca contraddizione nella sentenza impugnata, non risultando chiaro - nell'ottica difensiva - se sia stata ritenuta la fattispecie di distruzione/sottrazione/occultamento delle scritture contabili ovvero quella dell'omessa tenuta.

2.1. Partendo dall'imputazione relativa alla bancarotta documentale, essa consiste nell'avere sottratto o distrutto i libri e le altre scritture contabili con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e procurare un pregiudizio ai creditori, che è, tra le condotte integranti la bancarotta fraudolenta documentale (insieme a quella di avere tenuto i libri contabili in modo da non permettere la ricostruzione del movimento degli affari), quella che, secondo condiviso canone ermeneutico, si caratterizza per il dolo specifico.

2.2. Come ricordato nella stessa sentenza impugnata, il Tribunale aveva ravvisato, piuttosto, a fronte di una solo parziale e frammentaria consegna delle scritture contabili, e della documentazione sociale e amministrativa, la fattispecie della omessa tenuta - a cagione della frammentarietà di quella rinvenuta e/o esibita al curatore - fraudolentemente finalizzata a recare pregiudizio ai creditori. Ha, infatti, precisato la Corte distrettuale - nel replicare all'analoga doglianza dell'appellante - che la consegna parziale della documentazione aveva reso estremamente complicata l'analisi dell'andamento della gestione societaria, delle cause del dissesto e del conseguente fallimento, non essendo stati depositati né i libri contabili nè la documentazione contabile di supporto, come pure la documentazione da cui desumere la compagine sociale e i bilanci. Ha, ancora, precisato che l'imputata, poco dopo la messa in liquidazione della società, aveva effettuato operazioni commerciali (cessione di beni societari, una parte dei quali in favore di una società in cui compariva come socia la figlia della ricorrente), che hanno prodotto un indebolimento della situazione dei creditori. Di tali operazioni, tuttavia, non si era trovata traccia, per la mancata consegna dei libri contabili, e - alla luce anche della opacità di tali operazioni contrattuali, che, peraltro, avevano dato luogo a tre procedimenti penali, e della mancanza di giustificazioni al riguardo - la Corte di appello ha ragionevolmente tratto gli indici sintomatici della fraudolenza, integranti il dolo specifico, ovvero dell'intento di danneggiare i creditori, uno di loro in particolare ( pg. 4 della sentenza impugnata). Dunque, con riguardo alla specifica fattispecie di bancarotta fraudolenta individuata in concreto - elemento su cui si appuntano le critiche della Difesa - se quella di sottrazione/distruzione delle scritture o quella di tenuta in modo da non permettere la ricostruzione dei movimenti degli affari la sentenza impugnata ha fatto chiaro riferimento all'ipotesi di sottrazione o distruzione delle scritture, laddove, a pag. 3, ricorda che il curatore non ha ricevuto la documentazione completa dall'imputata, e a pag. 5, nell'analizzare l'elemento soggettivo, dà atto di "parziale sottrazione definitiva e il tentativo di sottrazione ulteriore".
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