Cass. pen., sez. II, sentenza 24/03/2022, n. 10371

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 24/03/2022, n. 10371
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10371
Data del deposito : 24 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANTONUCCI PIERPAOLO nato a ROMA il 23/04/1995 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore O M che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. G C, il quale ha insistito nei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 5 ottobre 2020, confermava la pronuncia di condanna nei confronti di A P per due diversi episodi di rapina aggravata e lesioni commessi rispettivamente ai danni di B C e M G (capi 1 e 2) e A E (capi 3 e 4).

1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, premettendo che oggetto dell'impugnazione erano soltanto i capi 3 e 4 dell'imputazione;
eccepisce la motivazione apparente in ordine alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, avendo i giudici di merito trascurato che era pacifica l'aggressione subita da Aur"Wi, ma che ciò che doveva essere accertata era l'effettiva partecipazione dell'imputato ai reati, e non avendo considerato che: 1)A, per sua stessa ammissione, era rimasto sconvolto dall'evento ed aveva riportato esiti invalidanti a carattere permanente in punto di completo esercizio delle proprie facoltà cognitive e mnemoniche;
2) le versioni rese avevano palesato genericità nell'indicazione dello specifico coinvolgimento di A, imprecisione ed incostanza sulla descrizione della scena del crimine e dell'imputato, modifiche anche sostanziali del narrato inerente la scansione degli eventi nelle diverse sedi dichiarative;
3) discordanze sul "particolare schieramento degli offensori", da cui derivava che proprio A non apparteneva al gruppo di tre persone che, travisate ed armate di un bastone, venivano riprese mentre si avviavano verso la persona offesa.

1.2 Il difensore ribadisce la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in
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