Cass. pen., sez. II, sentenza 24/03/2022, n. 10371

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 24/03/2022, n. 10371
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10371
Data del deposito : 24 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANTONUCCI PIERPAOLO nato a ROMA il 23/04/1995 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore O M che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. G C, il quale ha insistito nei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 5 ottobre 2020, confermava la pronuncia di condanna nei confronti di A P per due diversi episodi di rapina aggravata e lesioni commessi rispettivamente ai danni di B C e M G (capi 1 e 2) e A E (capi 3 e 4).

1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, premettendo che oggetto dell'impugnazione erano soltanto i capi 3 e 4 dell'imputazione;
eccepisce la motivazione apparente in ordine alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, avendo i giudici di merito trascurato che era pacifica l'aggressione subita da Aur"Wi, ma che ciò che doveva essere accertata era l'effettiva partecipazione dell'imputato ai reati, e non avendo considerato che: 1)A, per sua stessa ammissione, era rimasto sconvolto dall'evento ed aveva riportato esiti invalidanti a carattere permanente in punto di completo esercizio delle proprie facoltà cognitive e mnemoniche;
2) le versioni rese avevano palesato genericità nell'indicazione dello specifico coinvolgimento di A, imprecisione ed incostanza sulla descrizione della scena del crimine e dell'imputato, modifiche anche sostanziali del narrato inerente la scansione degli eventi nelle diverse sedi dichiarative;
3) discordanze sul "particolare schieramento degli offensori", da cui derivava che proprio A non apparteneva al gruppo di tre persone che, travisate ed armate di un bastone, venivano riprese mentre si avviavano verso la persona offesa.

1.2 Il difensore ribadisce la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in punto di valutazioni dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che aveva reso quattro versioni tra di loro divergenti su dettagli di estremo rilievo ai fini della verifica dell'effettiva partecipazione di A all'aggressione;
aggiunge che dalle riprese dell'impianto di videosorveglianza emergeva che il gruppo che aveva assalito A era composto da tre persone, mentre Antenucci era stato inquadrato, in un frangente antecedente, mentre andava in direzione opposta e privo di travisamenti.
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