Cass. civ., sez. III, ordinanza interlocutoria 17/02/2023, n. 05052

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza interlocutoria 17/02/2023, n. 05052
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05052
Data del deposito : 17 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

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0.n "111191..""Ir 1"1.0.1.131"1111LPi 11 GrkLA.PLAIJ II IL/ R.11" sul ricorso 31874-2020 proposto da: BOLLETTA GNI, domiciliato ex lege, in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avvocato A B;

- ricorrente -

contro

BCCOLI CARLO, BCCOLI UBALDO, LEPRI MARIA, domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di r>cca7inno rannrocontti o rlifoci riAll'A nmnrAtn Prrirocra f r' CAPEZZALI;

- controricorrente -

nonché

contro

G B S, nella qualità di procuratrice generale di FUTURA SPV SRL, PURPLE SPV SRL e, per essa, quale mandataria, CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, BIETTI PAOLA, FININT REVALUE SPA, quale procuratrice speciale di FLAMINIA SPV, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E BETTONA SOC. COOP., AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, I.N.P.S., SACCARIA CAFFÈ SRL, FRAPPICINI PATRIZIA, MAZZEO ADRIANA, COENDAMASCHIPIETROLI SRL, PETROL UMBRA SRL, DITTA CAPONI FAUSTO, CISTELLINI VERA;

- intimati -

avverso ordinanza n. 3045/2020 de! TRIBuNAL P di PERUGIA, depositata il 09/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/12/2022 dal consigliere Dott. S G G. Ritenuto in fatto - che Giovanni Bolletta ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione dell'ordinanza ex art. 702-bis cod. proc. civ., n. 3045/20, del 9 novembre 2020, del Tribunale di Perugia,, che ha accolto l'opposizione ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ., proposta dal debitore esecutato Carlo Bacoccoli, nonché da Ubaldo Bacoccoli e Maria Lepre, in relazione all'ordinanza di liberazione dell'immobile del quale il Bolletta, all'esito di procedura esecutiva per espropriazione immobiliare (avviata e coltivata da diversi r.rcirlii-nri n nì r-nnfrnni-i d I nrnrini-i-^ S...511 III SII n-.15...1 rado E::acoccoli), si era reso aggiudicatario;
- che riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di essersi, appunto, aggiudicato - in data 27 febbraio 2018 - il suddetto immobile di proprietà di Carlo Bacoccoli, del quale, tuttavia, si vedeva costretto a chiedere la liberazione, risultando occupato dai genitori del debitore esecutato (Ubaldo Bacoccoli e Maria Lepre);- che, difatti, il terreno sul quale risultava insistere il fabbricato di maggiore consistenza era pervenuto alresecutato in forza di donazione - del 23 dicembre 2006 - effettuata dal padre e dalla mnrirndImearincirrin I 1 M.. \A I I I i I'. 4 I i i •.0 i I ii%A rh I./ I W \ V k.4 il i I %...1 i inn nhInlirin-7innn J 1-4 IL. 119 %A Live di dare ai donanti, vita loro durante, alloggio gratuito nel piano rialzato del(l'allora) costruendo edificio;
- che stabilito dal giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 4 maggio 2018, che non si potesse procedere all'ordine di liberazione, dato che gli occupanti "sembrano avere un titolo opponibile da atto trascritto", il Bolletta - sul presupposto che "né In runri-sin" nffni-i-e I L i4 S.. I l imfmri I t-nrc ri i%...1 L /i d Il r rne-ci I %.1 di irn ne ne-i %A i .1 itiun "nr5 il V l II bando di vendita", definissero "come opponibile alla procedura l'occupazione dell'immobile", e ciò perché quella assunta dal donatario non poteva che essere "un'obbligazione dì carattere personale" - insisteva per l'emissione dell'ordine di liberazione;
- che emesso lo stesso, nel contraddittorio delle parti, dal giudice dell'esecuzione (sul rilievo che quello spettante ai donanti non fosse né un diritto reale, né un'obbligazione propter rem, stante il principio di tipicità degli uni come delle altre), ma disposta, poi, dal medesimo giudice, la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di liberazione, il collegio, infine, revocava - su iniziativa del Bolletta - il provvedimento di sospensione, con ordinanza del 31 luglio 2019, tanto che l'ordine di liberazione veniva, conclusivamente, attuato dal custode, Istituto Vendite enie erli—rimrieb• 11/4.., - che il debitore esecutato e i suoi genitori - con atto di citazione ex art. 617, comma 2, cod. proc.. civ., notificato, oltre che all'aggiudicatario, a tutti i creditori procedenti e intervenuti nella procedura esecutiva - incardinavano il giudizio di merito, trattato dal giudice nelle forme dì cui all'art. 702-bis cod. proc. civ.;- che esso - svoltosi nel contradditorio, unicamente, degli opponenti, dell'assegnatario e (tra i creditori) della sociel:à Guber Banca - si concludeva con ordinanza che dichiarava illegittimo e ineseguibile l'ordine di liberazione;
- che, secondo l'adito giudicante, non era, infatti, "rilevante discutere se e quanto" risultasse "appropriata la denominazione «obbligazione propter rem» usata nello strumento contrattuale" (né "se il modus accessorio alla donazione" dovesse essere interpretato "come costitutivo di un diritto reale limitato e temporaneo, e precisamente il diritto di abitazione di cui all'art. 1 fil) rnr1 r.i.• \ LI. LAV. ), occorrendo, invece, attenersi alla "interpretazione più cautamente riduttiva del contratto";
- che in base ad essa, assume il Tribunale perugino, quello costituito in favore dei donanti deve intendersi come "un diritto personale di godimento, in qualche misura assimilabile al diritto del locatario", non rilevando "in contrario la circostanza che la locazione comporti per il conduttore l'obbligo di pagamento del e-mnr,nc, r-he3 à in na ,ci-rn N.A..1 e-mc msc i I I i i %. n...‘1..) \ I LA i 1 A-. i %À %. r1"":i 1 nI I °WinOteSi che occupa, "l'obbligazione assunta dal donatario verso i donanti non è una mera liberalità senza contropartite, ma invece rienl:ra nella figura del modus annesso alla donazione ed ha quindi una sua giustificazione economica";
- che in questa prospettiva, dunque, il titolo vantato dagli occupanti - giacché trascritto, oltre che "richiamato Lì ettagliatamente nella perizia di stima e nei bando di \.,,endita" - è opponibile all'aggiudicatario ex art. 1599, comma 3, cod. civ. Considerato in diritto - che avverso l'ordinanza del Tribunale perugino ha proposto ricorso per cassazione il Bolletta, sulla base - come già detto - di tre motivi;- che il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli alt. 1362, 793, 1571 e 1589 cod. civ.;
- e-hc, ci r-art cui rn I mni nnzi-n n rn inti i i %.1 I I. i ii,Jk..491 i Li LA./ 1.*1 Li V V •...N.,11111,....1 i ‘rr-In n tn in n i i M-n _ i^n n ,..1 II I \IN.1‘..n i i LV I riferimento alla clausola contrattuale che prevede l'onere, "a carico del donatario e dei suoi aventi causa", di "dare ai donanti, vita di loro durante, per il tempo che questi vorranno a propria scelta, sia congiuntamente che separatamente e anche saltuariamente, alloggio gratuito nel piano rialzato di detto edificio" - avrebbe errato "nel non qualificare l'onere «de quo» quale obbligazione modale nell'eimbito della donazione", in 1,7a1 modo "non facendo uso corretto degli artt. 1362 e 793 cod. civ.";
- che il secondo motivo denuncia - sempre ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. cìv. - violazione o falsa applicazione degli artt.1589, 2643, 2645, 2659 e 2923 cod. civ., nonché dell'art. 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 25;
- che si censura, in questo caso, l'impugnata ordinanza perché Lie rnr«Inen n r-i4-enrnesr-^ r•In‘n I 'inrn.n (...1 int-nen-l^ t-i 'r IGi VI eri i In niln rnen,r4-nniinen.n Il i GJUI I IG .ILI .7111111C.. CA114 pi dipendente da una locazione" - essa avrebbe, comunque, errato nel ritenerlo opponibile all'aggiudicatario, in quanto trascritto;
- che il terzo motivo denuncia - ai senso dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. cìv. - violazione dì legge e omessa pronuncia sulla domanda subordinata, proposta dal Bolletta, con riferimento all'art. 112 cod. proc. civ.;
- r h ...i i.- il ries" rrnrni-in c. Li II i rl n I ci in nes nc-t-n li i %A./ n rIcAl fm4-1-r. 1/44 i LA L L hn il GIAG li Tribunale avrebbe omesso ogni pronuncia in ordine alla sua domanda - proposta in via subordinata - di conferma dell'ordine di liberazione quanto alla porzione di fabbricato (diversa dal "piano rialzato") non compresa nel diritto di alloggio dei genitori del debitore esecutato;
- che hanno resistito all'avversaria impugnazione, con unico controricorso, i Bacoccoli e la Lepre, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata;
- che sono rimasti solo intimati, invece,, i creditori che hanno promosso la procedura di espropriazione immobiliare o sono intervenuti nella stessa, vale a dire, le società Guber Banca S.p.a., Purple Spv S.r.l., Finint Revalue S.p.a, Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona Soc. Coop., Saccaria Caffè S.r.l., Coendamaschipietroli S.r.l., Petrol Umbra S.r.l., nonché Paola Betti, Patrizia Frappicini, Adriana Mazzeo, Vera Cistellini, la Ditta Caponi Fausto, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione e l'INPS;
- che il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha presentato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso;
- che il ricorrente ha depositato memoria;
- che il ricorso in esame, tuttavia, risulta notificato - a tutte le :a — • • a-s." A:C pOt LI 1 II 1
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