Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/1999, n. 5036

CASS
Sentenza
24 maggio 1999
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Sentenza
24 maggio 1999

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Massime • 1

La sospensione della patente conseguente al reato di guida in stato di ebbrezza è espressamente qualificata dal legislatore come sanzione amministrativa accessoria (art. 186, secondo comma C.d.S.), così che il provvedimento prefettizio che la irroghi è legittimamente impugnabile dinanzi all'autorità giudiziaria, per espressa previsione del comma quinto dell'art. 223 C.d.S., nelle forme dell'opposizione di cui agli artt. 22 e 23 della legge 689/81.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/1999, n. 5036
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5036
Data del deposito : 24 maggio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Francesco Paolo FIORE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO RC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso l'avvocato VINCENZO RINALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIROLAMO FARUSI, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
MINISTERO DELL'INTERNO - PREFETTURA DI MASSA CARRARA, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 55/96 della Pretura di MASSA, depositata il 22/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/99 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 5 febbraio 1995, all'esito di controllo del tasso alcolemico, agenti della polizia stradale di Massa contestavano a RC LI la violazione dell'art.186 comma secondo Cds (guida in stato di ebbrezza) e gli ritiravano la patente di guida.
Il 16 febbraio 1995, il Prefetto di Massa, cui erano stati trasmessi gli atti, emetteva ordinanza di sospensione della patente di guida del LI per giorni quindici.
Avverso tale ordinanza, il LI proponeva opposizione innanzi al TO di Massa, ai sensi degli artt.22 e 23 legge n.689/81. All'esito del giudizio, svolto nel contraddittorio della Prefettura di Massa, con sentenza depositata il 22 febbraio 1996, l'adito TO dichiarava inammissibile l'opposizione e confermava l'opposta ordinanza, argomentando in particolare "..che nel caso in esame trattasi di sospensione della patente di guida per guida in istato di ebbrezza e pertanto avverso l'ordinanza prefettizia è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti, mentre non risulta esperibile il rimedio dell'opposizione dinanzi all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.216 e 205 dello stesso Codice, atteso che non si verte nell'ipotesi di sanzione amministrativa accessoria." Per la cassazione della sentenza del TO ha proposto ricorso RC LI, formulando due motivi. Con apposito controricorso si sono costituiti, resistendo alle censure avversarie, il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Massa Carrara, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore. Il ricorrente ha poi depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, e d'ufficio, vertendosi in tema di regolare costituzione del rapporto processuale, va rilevato il difetto di legittimazione del controricorrente Ministero dell'Interno, appunto costituitosi in persona del rappresentante pro tempore

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