Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/07/2019, n. 18261

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/07/2019, n. 18261
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18261
Data del deposito : 8 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27416-2017 proposto da: HYDROWAT7 ABRUZZO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q.

VISCONTI

99, presso Io studio dell'avvocato GIOVANNI BATTISTA CONTE, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

REGIONE ABRUZZO, A.C.A. - AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 152/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 01/08/2017. Udita la reazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2019 dal Consigliere L R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

FATTI DI CAUSA

E

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nel 2006, la Hydrowatt Abruzzo S.p.a. presentò domanda di sfruttamento a scopo idroelettrico dell'acqua fluente nell'acquedotto del Giardino, in località Solcano, in Comune di Scafa (PE), specificando l'esistenza, tra la ricorrente e l'Ente d'Ambito Territoriale n. 4 pescarese, di una convenzione per l'utilizzazione dei salti energetici delle condotte idriche ricadenti nel territorio del medesimo ATO n. 4 per la produzione di energia elettrica. Il procedimento fu sospeso e riavviato solo nel 2010;
la Regione dichiarò la definitiva procedibilità della domanda. Tuttavia, in data 4 ottobre 2011, l'Amministrazione procedente richiese che la Hydrowatt Abruzzo concludesse una convenzione da stipulare con l'E.R.S.I., ente titolare delle reti idriche integrate. La ricorrente rappresentò di aver già sottoscritto apposita convenzione con l'A.T.O. n. 4, dopo l'incorporamento di questo nell'E.R.S.I., dovendo pertanto la suddetta convenzione ritenersi trasferita in capo al nuovo ente, senza che fosse necessario procedere alla sottoscrizione di una nuova. Ric. 2017 n. 27416 sez. SU - ud. 16-04-2019 -2- Inoltre, nel maggio 2012, la A.C.A. Azienda Comprensoriale acquedottistica S.p.a. fornì un proprio parere tecnico di compatibilità per il progetto Hydrowatt alla A.U.S.L. di Pescara e successivamente, con propria nota 23 maggio 2012 prot. 8840, precisò di aver convenuto assieme alla ricorrente un importo di euro 10,00 per ogni kW di potenza istallata sulla rete acquedottistica di competenza dell'ATO n.
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