Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 06/12/2022, n. 46116

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 06/12/2022, n. 46116
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46116
Data del deposito : 6 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CIOBOTARU CLAUDIU nato il 10/05/1985 CARABULEA ANA MARIA nata il 05/11/1988 VASILE ARAMIS nato il 16/10/1990 avverso l'ordinanza del 01/06/2022 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere L V;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto procuratore E P, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 10 giugno 2022 il Tribunale di Verona ha accolto l'appello promosso dal Pubblico ministero avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città aveva respinto la richiesta di misura cautelare avanzata nei confronti di C C, V A e A M C. Ha disposto, quindi, che C sia sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, V e C siano sottoposti alla misura del divieto di dimora nel territorio della regione Veneto, ritenendoli gravemente indiziati di quattro furti aggravati (artt. 110, 624, 625 n.2, n. 4, n. 5 e n. 8 ter) commessi in Verona il 1 luglio 2021 ai danni di quattro anziani (i signori F, B, A e L) e dell'uso indebito di due delle quattro carte di credito provento dei furti (art. 493 ter cod. pen.), in specie quelle sottratte a F e B. Va precisato che, nel respingere la richiesta, il G.i.p. di Verona aveva ritenuto sussistenti a carico dei tre indagati gravi indizi del reato di cui agli artt. 110, 648 cod. pen. C, V e C, infatti, il 2 luglio 2021, a Padova, erano stati trovati in possesso delle carte di credito sottratte ad A e L. Il G.i.p., ritenuta, in forza della diversa qualificazione giuridica dei fatti, la competenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Padova, aveva valutato non vi fossero ragioni di urgenza e aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Padova.

2. Il difensore degli indagati ha proposto tempestivo ricorso contro l'ordinanza del 10 giugno 2022 deducendo errata applicazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. Il difensore contesta, in primo luogo, la gravità del quadro indiziario. Osserva, in particolare, che la collocazione degli indagati sul luogo dei furti è avvenuta sulla base delle celle attivate dalle utenze telefoniche in uso agli stessi, ma il dato così acquisito non indica «l'esatto luogo ove si colloca in un determinato momento l'apparato cellulare oggetto di monitoraggio» e neppure è certo che, al momento dell'attivazione delle celle, gli apparati mobili monitorati fossero nella concreta disponibilità degli indagati. Con specifico riferimento alla posizione di C la difesa si duole dell'applicazione della custodia in carcere. Sottolinea che la misura del divieto di dimora è stata ritenuta proporzionata per V e C i quali, in ipotesi accusatoria, avrebbero tenuto un comportamento identico a quello ascritto a C. Rileva che la massima misura non può essere giustificata dalla pendenza di altro procedimento per fatti analoghi presso l'autorità giudiziaria di Torino e che la misura del divieto di dimora non ha ragion d'essere, essendo inidonea ad impedire la consumazione di reati analoghi a quelli per cui si procede.

3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
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