Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2022, n. 12253
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da IN ST, nato a [...] il [...] AL PP, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/4/2021 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricors;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 aprile 2021 la Corte d'appello di Catanzaro, provvedendo sulle impugnazioni proposte da ST NO, AS AP, PP AL e CO MA nei confronti della sentenza del 2 maggio 2019 del Tribunale di Crotone, con la quale gli stessi erano stati condannati alla pena di sei mesi di reclusione e 200,00 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 176 d.lgs. 42/2004 (loro ascritto per essersi impossessati di 4 monete antiche, 1 anello in bronzo e 1 medaglietta antica, beni culturali appartenenti allo Stato;
in Petilia Policastro il 22 marzo 2014), ha ridotto a quattro mesi di reclusione e 133,00 euro di multa la pena inflitta a CO MA, confermando nel resto la sentenza del Tribunale di Crotone.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione i soli IN e AL, affidato a un unico motivo, mediante il quale hanno lamentato la errata applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione, nella parte relativa alla valutazione delle prove. Hanno sottolineato, in particolare, la contraddittorietà delle dichiarazioni del teste CC, agente di polizia giudiziaria, che aveva riferito di trovarsi a circa 20 metri di distanza dal luogo in cui si trovavano gli imputati e di averli visti mentre facevano scivolare gli oggetti dalla tasca gettandoli oltre una siepe, senza indicare chi fosse stato l'autore di tale condotta per non averlo potuto vedere, in quanto tutti gli imputati erano coperti dalla sagoma di una automobile. Nonostante ciò la Corte d'appello aveva ribadito l'affermazione di responsabilità, non considerando adeguatamente sia la visione parziale del teste CC, sia l'incompatibilità logica tra la condotta di far scivolare gli oggetti da una tasca e quella di lanciarli oltre una siepe, tra l'altro da parte di uno tra i quattro coimputati che non era stato individuato, con la conseguente contraddittorietà e insufficienza della motivazione, stante l'equivocità degli elementi a carico e la sussistenza di un ragionevole dubbio, non adeguatamente considerato, in ordine alla partecipazione alla condotta contestata da parte dei ricorrenti.
3. Il Procuratore