Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/03/2020, n. 07266

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/03/2020, n. 07266
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07266
Data del deposito : 16 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20842/2016 R.G. proposto da Agenzia delle dogane, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- ricorrente -

Contro

C T, elettivamente domiciliato in Roma, via An- cilia Marighetto n. 94, presso lo studio dell' avv.to F P, rap- presentato e difeso dagli avv.ti M P e R M giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 921/23/2016, depositata il 5 febbraio 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2019 dal Cons. M D. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dott. S D M, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Uditi gli l'Avv.ti delle parti costituite.

FATTI DI CAUSA

C T impugnava l'atto di irrogazione di sanzioni amministrative n. 22983 in data 28 maggio 2012 per l'importo di eu- ro 9.592,66 emesso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli - ufficio di Napoli 1 per errata indicazione doganale del valore della merce (464 colli) importata dalla Cina nell'anno 2011;
contestava in partico- lare l'applicabilità della sanzione, in solido con l'importatore, anche al- lo spedizioniere che avesse agito in rappresentanza diretta di quest'ultimo. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso con sentenza n. 10294/2014 depositata il 24 aprile 2014. Avverso tale decisione l' Agenzia proponeva appello, che veniva dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regio- nale della Campania con sentenza n. 921/23/2016 del 26 gennaio 2016 (depositata il 5 febbraio 2016). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ricorre in questa sede e chiede la cassazione della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione e vittoria di spese. Re- siste il Cotumaccio con controricorso e chiede il rigetto del ricorso, vinte le spese.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle dogane deduce violazione e falsa applicazione dell' art. 53 del d. Igs. 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando l'erroneità della sentenza della CTR che ha ritenuto inammissibile l'appello per mancanza di censure specifiche alla sen- tenza di primo grado. Infatti l'atto di appello conteneva la chiara ed univoca esposizione della domanda rivolta ai giudici del gravame e delle ragioni delle doglianze.
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