Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/05/2014, n. 10627

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In tema di illeciti disciplinari riguardanti i magistrati, il recepimento letterale in un provvedimento giudiziario delle considerazioni contenute negli atti di una o entrambe le parti del processo è consentito se fatto per ragioni di economia processuale e di semplificazione, in funzione dell'accorciamento dei tempi di redazione, sempreché la riproduzione sia manifesta e la motivazione sia comunque supportata, pur se in modo non prevalente, da idonei spunti critici di ragionamento logico-giuridico propri del giudice, non potendosi risolvere nel mero assorbimento dell'atto di parte mediante ricopiatura, scannerizzazione e/o uso dello strumento informatico del "copia - incolla". (Nella specie, il giudice per le indagini preliminari aveva adottato un'ordinanza applicativa di misura cautelare limitandosi a riprodurre integralmente il testo della corrispondente richiesta formulata dal P.M., senza alcuna virgolettatura ed in assenza di vaglio critico).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/05/2014, n. 10627
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10627
Data del deposito : 15 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

SENTENZA
sul ricorso 23666-2013 proposto da:
L.P.P. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL
TRITONE 169, presso lo studio degli avvocati SULLI RENATA, PORTA OLGA, che la rappresentano e difendono, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 87/2013 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 23/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2014 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l'Avvocato Olga PORTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. ESPOSIZIONE DEL FATTO
1.- Con sentenza n. 87/2013, pronunciata il 17 maggio 2013 e depositata il 23 luglio successivo, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha inflitto alla dott.ssa L.P.P. , giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di XXXXXX, la sanzione della censura, avendola riconosciuta responsabile di due illeciti disciplinari di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. I). Le era stato addebitato:
a) di avere, utilizzando in modo totalmente indiscriminato lo strumento informatico del "copia e incolla", redatto un'ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di nove indagati nella quale 231 delle complessive 244 pagine del provvedimento riproducevano testualmente la richiesta di misura cautelare presentata dai pubblici ministeri, tanto che risultavano riportate espressioni quali "presente richiesta cautelare, questo P.M., codesto G.I.P.", e di avere così emesso un provvedimento privo di motivazione sostanziale, in quanto del tutto privo di autonomi passaggi valutativi;

b) di avere, utilizzando lo stesso sistema del "copia e incolla" con integrale trasposizione del testo della richiesta del pubblico ministero senza alcuna virgolettatura, inoltre ricopiando il passo motivazionale di altro provvedimento evidentemente estraneo al caso in esame e facendo riferimento nella parte conclusiva dell'ordinanza a fatti non relativi alla contestazione (tanto da dar luogo a negativi commenti da parte della stampa), emesso altro provvedimento applicativo della custodia in carcere a carico di diciotto indagati anch'esso privo in realtà di motivazione per essere mancata un'autonoma valutazione dei fatti, con sostanziale abdicazione al ruolo di giudice e tradimento dell'essenza stessa della propria funzione.
Entrambe le ordinanze - era precisato nei capi di incolpazione -erano state per questo annullate dal tribunale del riesame con ordinanze rispettivamente del 2.12.2011 e del 13.2.2012;
con sentenza n. 22372/2912 era stato inoltre rigettato il ricorso per cassazione proposto avverso la seconda.
2.- Contro la sentenza ricorre per cassazione la dott.ssa L. , affidandosi a quattro motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La sentenza è censurata:
a) col primo motivo, per falsa applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. I), nonché per mancanza e manifesta
illogicità della motivazione in riferimento all'elemento oggettivo

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