Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2005, n. 16763
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Ai sensi dell'art. 37, comma primo, lett. b), e comma secondo, della legge n. 416 del 1981, il diritto al pensionamento anticipato a favore dei giornalisti presuppone l'ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato tale diritto non risultando che l'impresa editrice del quotidiano avesse chiesto l'ammissione al trattamento di integrazione salariale a seguito della dichiarazione dello stato di crisi, nè che il Ministero del lavoro l'avesse concessa).
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M V - Presidente -
Dott. D L M - rel. Consigliere -
Dott. L F - Consigliere -
Dott. F D - Consigliere -
Dott. C N - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M V, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell'avvocato A G, rappresentato e difeso dagli avvocati O M, S M, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPGI - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI G A, in persona del Vice Presidente vicario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 35, presso l'Ufficio Legale dell'I.N.P.G.I., rappresentato e difeso dall'avvocato B P, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 18/03 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 08/01/03 R.G.N. 180/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/05/05 dal Consigliere Dott. M D L;
udito l'Avvocato M;
udito l'Avvocato DE ANGELIS per delega BOER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede in data 21 dicembre 2001 - che aveva rigettato la domanda proposta da V M contro l'INPGI, per ottenere pronunce consequenziali all'accertamento del diritto al pensionamento anticipato (prepensionamento), preteso (ai sensi dell'articolo 37 della legge 5 agosto 198, n. 416) in dipendenza dello stato di crisi aziendale (dichiarato dal CIPI) della impresa editrice (s.p.a. Nuova editrice Avanti), dalla quale dipendeva in qualità di giornalista, alla data della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (quale risulta dal verbale di conciliazione giudiziale in data 26 settembre 1984, "nel corso della causa di impugnazione del licenziamento intimatogli dalla azienda editrice in data 15 aprile 1983") - essenzialmente in base ai rilievi seguenti:
- "non risulta ne' che l'impresa editrice del quotidiano L'Avanti abbia chiesto l'ammissione al trattamento di integrazione salariale a seguito della declaratoria dello stato di crisi per il periodo che qui rileva (luglio 1982-luglio 1983), ne' che il Ministero del lavoro l'abbia concessa, ne', infine e conseguentemente, che le dimissioni siano avvenute a seguito dell'ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale o durante il godimento del medesimo";
- "comunque, in via assorbente, (V M) non aveva, al momento delle dimissioni, il requisito di avere maturato almeno quindici anni di anzianità contributiva, ma solamente una anzianità contributiva pari a undici anni e otto mesi compreso il periodo di anzianità virtuale derivante dalla prestazione del servizio militare, (...)", in quanto "risulta avere presentato domanda di ricongiunzione ex lege 29/79 in data 26 giugno 1985, cioè ben oltre due anni dopo le dimissioni, ed avere perfezionato il procedimento di ricongiungimento solo nel gennaio 1994, mediante il pagamento dell'ultima rata, cioè oltre dieci anni dopo le dimissioni volontarie".
Avverso la sentenza d'appello, V M propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.
L'Istituto intimato resiste con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto
(art. 37, 1 e 2 comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416) - V M censura la sentenza impugnata - per avergli negato il diritto al pensionamento anticipato (prepensionamento), preteso (ai sensi dell'articolo 37 della legge 5 agosto 198, n. 416) in dipendenza dello stato di crisi aziendale (dichiarato dal CIPI) della impresa editrice (s.p.a. Nuova editrice Avanti), dalla quale dipendeva in qualità di giornalista, alla data della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (quale risulta dai verbale di conciliazione giudiziale in data 26 settembre 1984, "nel corso della causa di impugnazione del licenziamento intimatogli dalla azienda editrice in data 15 aprile 1983") - sebbene il diritto preteso fosse previsto (dall'articolo 37, 2 comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, cit.) in favore dei "dipendenti di imprese editrici, dichiarate
dal CIPI in stato di crisi occupazionale, alla sola condizione che abbiano maturato i necessari requisiti di anzianità contributiva". Con il secondo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 37, 1 comma, lettera B, della legge 5 agosto 1981, n. 416;3 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;4, comma 2, del regolamento INPGI;2 della
legge 7 febbraio 1979, n. 29) - il ricorrente censura la sentenza impugnata - per avergli negato il diritto ai pensionamento anticipato (prepensionamento), preteso (ai sensi dell'articolo 37 della legge 5 agosto 198, n. 416) in dipendenza dello stato di crisi aziendale (dichiarato dal CIPI) della impresa editrice (s.p.a. Nuova editrice Avanti), dalla quale dipendeva in qualità di giornalista, alla data della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (quale risulta dal verbale di conciliazione giudiziale in data 26 settembre 1984, "nel corso della causa di impugnazione del licenziamento intimatogli dalia azienda editrice in data 15 aprile 1983") - sebbene il diritto preteso fosse previsto (dall'articolo 37, 1 comma, lettera B, della legge 5 agosto 1981, n. 416, cit.) "al 55 anno di età, nei casi in
cui siano stati maturati almeno 15 anni di anzianità contributiva (...)" e l'attuale ricorrente fosse in possesso del requisito contributivo richiesto (15 anni di anzianità contributiva, appunto) - mentre era alle dipendenze dell'impresa in crisi - senza che possa rilevare in contrario la circostanza che sia stata presentata - solo dopo la cessazione dello stesso rapporto di lavoro - la domanda di ricongiunzione di periodi contributivi pregressi, necessari per integrare detto requisito contributivo. Il ricorso non è fondato.