Cass. civ., sez. II, sentenza 04/05/2022, n. 14148

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 04/05/2022, n. 14148
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14148
Data del deposito : 4 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 4549/2020 RG proposto da: MAZZONI CARLO E MAZZONI LUISA, elettivamente domiciliati in ROMA, Lungotevere della Vittoria 5, presso lo studio DEGLI AVVOCATI GIOVANNI E ALESSANDRO ARIETA, che li rappresentano e difendono come da procura speciale in atti;

- ricorrenti -

contro

RESTA MARIA CONCETTA, CANCELLARA ROSSELLA, CANCELLARA DOMENICO E CANCELLARA GIUSEPPIUNA RAFFAELLA, quali eredi di CANCELLARA VINCENZO, nonchè TRITTO GINA, CANCELLARA DOMENICO, CANCELLARA EGIDIO, CANCELLARA COSIMO, CANCELLARA VINCENZO E CANCELLARA ROSA, quali eredi di CANCELLAR BENIAMINO elettivamente domiciliati in Bari via F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 Gimma 34/A presso lo studio dell'avvocato Leonardo G, che Numero sezionale 728/2022Numero di raccolta generale 14148/2022 li rappresenta e difende unitamente all’avv. Irma C Data pubblicazione 04/05/2022come da procura in atti;
- controricorrenti- avverso la sentenza n. 819/2019 della CORTE D'APPELLO di potenza, depositata il 25.11.2019 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Lorenzo Orilia;
Viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Pepe (accoglimento del ricorso)

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione del 14/03/2003 Carlo e Luisa M, premettendo di essere proprietari in Montemilone contrada Lura di una strada di campagna definita “passata” (in catasto al foglio 33 particella 233) e di una striscia di terreno sita tra la suddetta strada e il limitrofo fondo (facente parte anch’essa della particella 233), convennero il vicino V C davanti al Tribunale di Melfi per far accertare l’esatto confine e ottenere la condanna del convenuto al rilascio della striscia di terreno. Chiesero altresì il risarcimento dei danni e l’accertamento di inesistenza di servitù di passaggio sulla strada. Si costituirono in giudizio V C e, con intervento volontario, il comproprietario B C, chiedendo il rigetto delle domande, nonché, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà sulla medesima parte di terreno e della servitù di passaggio sulla strada. Espletata l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale e c.t.u., il Tribunale di Melfi con sentenza depositata il 16/02/2012 accolse le domande riconvenzionali proposte dai C e rigettò quelle F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 Numero sezionale 728/2022 proposte dagli attori di rilascio della striscia e di accertamento della Numero di raccolta generale 14148/2022Data pubblicazione 04/05/2022 libertà del fondo. La Corte d'Appello di Potenza, con sentenza n. 301/2013 pronunciata ex art. 281 sexies cod. proc. civ., dichiarò inammissibile l'appello dei M per difetto di specificità dei motivi. La pronuncia è stata cassata da questa Corte che, con ordinanza n. 2955/2018, in accoglimento del primo e terzo motivo del ricorso dei M, ha investito il giudice di rinvio del nuovo esame dell’impugnazione. Il giudizio di rinvio è stato riassunto dai rispettivi eredi di V e B C. Con sentenza 25.11.2019 la Corte d’Appello di Potenza in sede di rinvio ha respinto il gravame, condannando gli originari appellanti al pagamento delle spese. Per giungere a tale conclusione la Corte di rinvio, ha osservato, per quanto ancora interessa: -che era inammissibile, per violazione dell’art. 345 cpc, la domanda di accertamento della proprietà della passata, mai avanzata davanti al Tribunale;
-che doveva ritenersi fondata l’eccezione di inammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello;
-che le questioni principali da esaminare riguardavano a) la titolarità della proprietà della fascia contesa di mq 5.400,00 asseritamente facente parte del fondo particella 233 compresa tra la passata e il confine col fondo C;
b) la esatta individuazione della cd passata;
-che in ordine alla prima questione, la presenza di una staccionata a delimitazione della passata rispetto al fondo C non escludeva che il confine fosse rappresentato dal margine laterale esterno della passata, con logica conseguenza che tra il margine estremo della passata e il fondo C non F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 Numero sezionale 728/2022 esistesse nessuna fascia di mq. 5.400,00 appartenente al fondo Numero di raccolta generale 14148/2022Data pubblicazione 04/05/2022 M;
-che l’espressione “attacco indicata negli atti pubblici stava ad indicare confine della passata col fondo C, il che escludeva l’esistenza della fascia di mq 5.400,00;
-che gli appellanti non avevano sottoposto ad adeguata critica il riferimento fatto dal Tribunale agli esiti della consulenza tecnica di ufficio da cui era sempre emerso che il confine tra i fondi era rappresentato dalla passata;
-che in merito alla identificazione della passata l’asserita confusione fatta dal Tribunale (collocazione a levante del fondo C piuttosto che a ponente), la questione, anche se non rilevante in chiave di accertamento della proprietà per mancata proposizione di specifica domanda, rilevava comunque con riferimento alla domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio ed in proposito andava rilevata la mancata proposizione di specifiche censure alle deposizioni dei testi nel senso che il passaggio abbia interessato una passata diversa da quella oggetto di causa;
-che, in altre parole, gli appellanti non avevano contestato la riferibilità delle menzionate deposizioni testimoniali proprio alla passata ubicata a ponente rispetto al fondo C;
-che pertanto nessuna influenza aveva sulla ratio decidendi l’eventuale esistenza di una diversa ulteriore passata ubicata a levante rispetto al fondo C e apparentemente documentata dagli atti evocati dagli appellanti, sicché non era ravvisabile nessun errore del Tribunale sulla esatta identificazione della passata;
-che la presenza del filo spinato non era stata indicata né dai testi né dal CTU e ciò rendeva plausibile la sua rimozione dopo l’atto pubblico del 1929. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 Numero sezionale 728/2022 Ricorrono nuovamente in cassazione i fratelli M con 8 Numero di raccolta generale 14148/2022Data pubblicazione 04/05/2022 motivi di ricorso contrastati con controricorso dagli eredi di V e B C. In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 Col primo motivo si denunzia ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e di accertamento da parte del consulente, la collocazione della passata oggetto di causa (originariamente larga mt. 5,50 e oggi larga metri 3,00) interamente all’interno della proprietà M, nel senso che essa non è più a confine con dette proprietà bensì tra la striscia di terreno rivendicata e la restante proprietà dei M. Si denunzia altresì ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc l’omesso esame del motivo di appello concernente il medesimo fatto decisivo e cioè la circostanza che la lingua di terra fosse interamente all’interno della proprietà M, come affermato dal consulente tecnico. Il fatto trascurato sarebbe, ad avviso dei ricorrenti, l’avvenuto restringimento della passata dagli originari mt. 5,50 ai mt. 3,00 e il suo posizionamento non più sul confine e ciò ha comportato, sempre a dire dei ricorrenti, l’erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù di passaggio. Ribadiscono i ricorrenti l’erronea individuazione della “passata” oggetto di giudizio, che sarebbe ubicata in luogo diverso. Evidenziano inoltre l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla estinzione della servitù. Il motivo è infondato. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato Numero sezionale 728/2022Numero di raccolta generale 14148/2022 dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto Data pubblicazione 04/05/2022 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831 ed altre). Nel caso in esame, il fatto decisivo che si assume trascurato è rappresentato dalla esatta ubicazione della striscia e della passata, ma la CA ha proceduto al relativo esame, seppure con esito non conforme alle aspettative degli odierni ricorrenti, come si evince dalla motivazione sintetizzata in narrativa e svolta alle pagg. 12 e ss in cui si è dato atto della collocazione della passata all’interno della proprietà M, del fatto che essa era delimitata da una recinzione e ancora della assenza della striscia di mq 5.400 appartenente ai M. Se poi sono stati esaminati diversamente alcuni elementi istruttori o circostanze di fatto, tale diversa valutazione non rientra nella previsione dell’art. 360 n. 5 per espressa previsione F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 legislativa, a meno di non voler stravolgere la natura del giudizio di Numero sezionale 728/2022Numero di raccolta generale 14148/2022 legittimità. È noto, infatti, che alla Corte di Cassazione è Data pubblicazione 04/05/2022 istituzionalmente preclusa ogni nuova rivalutazione dei fatti (cfr. tra le tante, Sez. 3 -, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021 Rv. 661628;
Sez. 1 -, Ordinanza n. 6519 del 06/03/2019 Rv. 653222;
Sez. U -, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019 Rv. 656492;
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017 Rv. 646976;
Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016 Rv. 641328;
Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014 Rv. 633335;
Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006 Rv. 588486). Quanto all’originaria consistenza della passata e al successivo restringimento delle dimensioni da mt 5,50 a mt 3,00, trattasi di circostanza che non risulta dalla sentenza impugnata (e neppure da quella di primo grado, richiamata in ricorso, per quanto interessa, a pag. 4) ma solo da una affermazione degli attori. Né può attribuirsi rilievo alla ricostruzione del CTU in base alla situazione catastale, che i ricorrenti valorizzano (v. pag. 12 ricorso e memoria). E’ noto infatti che nella determinazione dei confini le risultanze catastali rivestono solo efficacia residuale. Nel caso in esame, il consulente tecnico aveva accertato che il confine naturale tra i fondi è rappresentato dalla passata e la Corte di rinvio a pag. 15 della sentenza ha condiviso la conclusione così come in precedenza aveva fatto il Tribunale. Le considerazioni esposte escludono logicamente anche l’omesso esame del motivo di appello sulla collocazione della striscia di terra all’interno della proprietà M. 2 Il secondo motivo di ricorso allega la nullità della sentenza per violazione degli artt. 345 e 112 cpc per avere ritenuto inammissibile per novità la domanda petitoria di accertamento del diritto di proprietà sulla passata. Denunziano inoltre i ricorrenti la mancata applicazione dei principi sul giudicato interno perché la F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 precedente pronuncia di appello n. 301/2013 aveva invece ritenuto Numero sezionale 728/2022Numero di raccolta generale 14148/2022 che gli appellati non avessero formulato domande nuove. Data pubblicazione 04/05/2022 Il motivo è inammissibile. Innanzitutto, non si vede come una sentenza di appello cassata in sede di legittimità (quale è appunto la n. 301/2013) possa acquistare efficacia di giudicato. In secondo luogo, secondo un generale principio di diritto, la parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell'attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l'onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata (Sez. 1 - , Sentenza n. 19759 del 09/08/2017 Rv. 645194;
Sez. 3, Sentenza n. 26157 del 12/12/2014 Rv. 633693). Nel caso di specie, se è vero che la Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento della proprietà della strada definita “passata” (cfr. sentenza impugnata pag. 8), è altrettanto vero che a pag. 16 ha richiamato il seguente passaggio della sentenza di primo grado (integralmente confermata): “è incontestato che i sigg. M siano proprietari della cd. passata alla luce di quanto accertato” (analoga affermazione è contenuta anche a pag. 12). Un eventuale giudizio di rinvio su tale questione non aggiungerebbe quindi nulla di più favorevole agli odierni ricorrenti. 3 Col terzo motivo si denunzia la nullità della sentenza (art. 360 n. 4 cpc) per avere la Corte d’Appello ritenuto inammissibile in sede di gravame la produzione dell’atto di vendita del 1937 e per F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 Numero sezionale 728/2022 averne omesso l’esame, seppure espressamente menzionato nella Numero di raccolta generale 14148/2022Data pubblicazione 04/05/2022 consulenza tecnica e negli scritti processuali, in quanto collegato al grafico planimetrico dell’agosto 1937 esaminato dal consulente. Questo atto – secondo la tesi dei ricorrenti – dimostrerebbe che essi sono i proprietari della passata che ricade interamente nel loro fondo. Il motivo – che attiene anch’esso alla proprietà della passata - è inammissibile per le stesse ragioni richiamate nella trattazione del precedente motivo (concreto pregiudizio del diritto di difesa) e pertanto ad esso si rinvia. 4 Col quarto motivo i ricorrenti denunziano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 345 cpc e 2909 cc in tema di giudicato interno: i ricorrenti si lamentano della ritenuta inammissibilità di sette documenti in appello, trattandosi di documenti già entrati nel processo in quanto utilizzati dal consulente tecnico nel contraddittorio delle parti, senza alcuna tempestiva eccezione di parte. Il motivo è infondato perché l’art. 345 cpc è chiarissimo nel vietare, salvo alcune ristrette ipotesi, qui certamente non ricorrenti, la produzione di nuovi documenti in appello. Il fatto che tali documenti siano stati utilizzati dal CTU nel contraddittorio delle parti non solo è tutt’altro che pacifico (cfr. controricorso pagg. 30 e ss ove si contesta decisamente l’assunto), ma non è certamente verificabile in sede di legittimità a meno di non volere snaturare il relativo giudizio affidando alla Corte di legittimità l’esame della consulenza tecnica di ufficio e dei titoli di proprietà. La questione della indispensabilità dei documenti nuovi in appello ex art. 345 cpc è affrontata per la prima volta solo in memoria, perché nel ricorso si insiste solo sulla loro appartenenza al dibattito processuale per averne fatto uso il consulente tecnico. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 4549/2020 Fuori luogo è quindi la giurisprudenza richiamata in memoria a Numero sezionale 728/2022Numero di raccolta generale 14148/2022 pag. 5 sui poteri di accertamento in fatto della indispensabilità del Data pubblicazione 04/05/2022 documento da parte della Corte di Cassazione (accertamento, peraltro, da svolgere solo in astratto) perché tale regola presuppone pur sempre la deduzione della “indispensabilità” come motivo di ricorso: cfr. Sez.
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