Cass. pen., sez. III, sentenza 22/07/2021, n. 28430

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/07/2021, n. 28430
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28430
Data del deposito : 22 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FE IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 20/07/2020 della Corte d'appello dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria presentata nell'interesse del ricorrente dall'avvocato Luigi Di Penta, che replica alle conclusioni del Procuratore generale e insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 20 luglio 2020, la Corte di appello dell'Aquila ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale dell'Aquila che aveva dichiarato la penale responsabilità di IO FE per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 relativamente al periodo di imposta 2009, e gli aveva irrogato la pena di un anno e tre mesi di reclusione. Secondo i giudici di merito, l'imputato, quale legale rappresentante della società "Gemma Car s.r.l.", al fine di evadere l'IRES, avrebbe omesso di presentare la dichiarazione fiscale per il 2009, pur essendovi obbligato, ed avendo conseguito un reddito imponibile IRES pari a 210.424,35 euro, con evasione di tale imposta pari a 57.867,00 euro, con condotta consumata alla data del 30 novembre 2011, termine ultimo di adempimento degli obblighi tributari come stabilito per le zone terremotate del cratere aquilano dal D.P.C.M. 4 agosto 2011. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe IO FE, con atto a firma dell'avvocato Luigi Di Penta, articolato in cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 1 d.P.C.M. del 4 agosto 2011, 5 d.lgs. n. 74 del 2000, e 2 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla individuazione della data di commissione del reato nel 30 novembre 2011. Si deduce che la sentenza impugnata è viziata perché: a) il ricorrente è divenuto amministratore della società solo il 20 settembre 2011;
b) il termine ordinario per presentare la dichiarazione per il 2009 scadeva il 31 dicembre 2010;
c) la proroga del termine, disposta dall'art. 1 d.P.C.M. del 4 agosto 2011, era funzionale esclusivamente a consentire di regolarizzare gli obblighi fiscali, e, quindi, non costituiva una proroga, bensì una sanatoria. Si aggiunge che la soluzione secondo cui il d.P.C.M. del 4 agosto 2011 avrebbe introdotto una proroga è ancor meno convincente se si considera l'effetto in malam partem determinato dall'abbassamento della soglia di punibilità, che, solo per effetto del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, è stato ridotto da 77.468,53 euro a 30.000,00 euro.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di omessa presentazione della dichiarazione. Si deduce che la sentenza impugnata è viziata perché il superamento della soglia di punibilità, pari a soli 7.867,00, posto che, attualmente, la soglia di punibilità è pari a 50.000,00 euro, è stato determinato sulla base di un accertamento tributario di natura induttiva, fondato su presunzioni, come riconosciuto dal funzionario dell'Agenzia delle Entrate escusso a dibattimento, sebbene le presunzioni tributarie, ai fini del giudizio penale, rilevano come meri indizi (si cita, in particolare, Sez. 3, n. 37335 del 2014). Si evidenzia, inoltre, che, anche dalla lettura del testo della motivazione della sentenza impugnata, emerge con chiarezza l'allineamento della Corte d'appello all'accertamento induttivo senza ulteriori approfondimenti.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di omessa presentazione della dichiarazione. Si deduce che la sentenza impugnata è viziata anche perché ha omesso di esaminare il motivo di appello concernente l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, e che, a tal fine, rileva anche la consapevolezza e volontà di realizzare una evasione superiore alla soglia di punibilità, integrando questa un elemento costitutivo del reato (si citano Sez. U, n. 37424 del 2013, e Sez. 3, n. 32490 del 2018). Si segnala che l'esame della censura era tanto più doveroso se si considera che: -) l'imputato è divenuto amministratore della società oltre un anno e mezzo dopo la chiusura dell'esercizio al quale si riferisce l'omissione dichiarativa;
-) la sede della società era inaccessibile a causa del sisma, come documentato dal verbale dell'assemblea in cui il medesimo è stato nominato legale rappresentante dell'impresa;
-) il tempo per presentare la dichiarazione dalla nomina alla scadenza del termine previsto dal d.P.C.M. è stato molto breve.

2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e 2 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla individuazione della soglia di punibilità. Si deduce che la sentenza impugnata erroneamente ha omesso di considerare che la soglia di punibilità era pari a 77.468,53 euro alla data dell'i gennaio 2010, e che quella è la data in cui inizia ad assumere rilievo la mancata presentazione della dichiarazione. Si conclude che, di conseguenza, deve applicarsi la disciplina vigente alla data dell'i gennaio 2010 quale disciplina più favorevole, secondo i principi fissati dall'art. 2 cod. pen.

2.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art.133 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla determinazione della pena. Si deduce che è stata irrogata una pena ben superiore al minimo edittale sull'erroneo presupposto di un'evasione IRES pari a 210.424,35 euro, mentre questo è l'imponibile dichiarato, e, invece, l'imposta evasa è pari a 57.867,00 euro, ossia a soli 7.867,00 euro in più della soglia di_phi-194bilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla determinazione della pena, mentre è infondato nel resto, per le ragioni di seguito precisate.

2. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'individuazione al 30 novembre 2011 della data del commesso reato, costituito dall'omessa presentazione della dichiarazione ai fini IRES per i redditi conseguiti nel 2009 dalla società "Gemma Car s.r.l.", deducendo, in particolare, che la proroga del termine, disposta dall'art. 1 d.P.C.M. del 4 agosto 2011, in quanto funzionale esclusivamente a consentire di regolarizzare gli obblighi fiscali, prevedeva non una proroga, ma una sanatoria.

2.1. La disposizione di cui all'art. 1 d.P.C.M. 4 agosto 2011, dettata dichiaratamente - come evidenzia il preambolo del medesimo d.P.C.M. - in esecuzione di quanto previsto dall'art. 39, commi 1, 3-bis e 3-ter, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e modificato dall'art. 2,