Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2023, n. 14064

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2023, n. 14064
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14064
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

______________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 18064del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da G M (C.F.: GRS MSM 55T03 E472O) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocatoEugenio Scrocca (C.F.: SCR GNE 74R26 H501O ) -ricorrente- nei confronti di FIDEURAM – INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. (C.F.: 00714540150 ), in persona del rappresen- tanteper procura P P rappresentatae difes a , giusta procura a margine del controri- corso, dall’avvocato M E (C.F.: RLE MSM 63L21 H501E) ITALFONDIARIO S.p.A.(C.F.: 00399750587), in persona del rappresentanteper procura A C, quale rappresentante di CASTELLO FINANCE S.r.l. (C. F.: 04555440967) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati B G (C.F.: GRG BDT 57T21 Z614E) e G G (C.F.: GRG GDU 63B25 H501D) -controricorrenti- nonché Ric. n. 18064/2021– S ez.

3 - U d. 18 aprile 20 23 – Sentenza – Pagina 2 di 10 CERVED CREDIT MANAEMENT S.p.A. (C.F.: 06374460969), quale rappresentante di SARANTINO ITALY S.r.l.(C.F.: 05403940967 ), in persona del legale rappresentante pro tempore CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A., ora Intesa San- paolo S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore AENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F.: non in- dicato), in persona del legale rappresentante pro tem- pore INTESA GESTIONE CREDITI S.p.A., ora Intesa Sanpaolo S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappre- sentante pro tempore INTESA SANPAOLO S.p.A., già Banca Commerciale Ita- liana (C.F.: non indicato), in persona del legale rappre- sentante pro tempore EDILGEN S.r.l. in liquidazione (C.F.: non indicato), in per- sona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6237/2021, pubblicata in data 13 aprile 20 21 (che si assume notificata in data 23 aprile 2021);
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 18 aprile 2023dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott.ssa Anna Maria Soldi , che ha concluso per la di- chiarazione di inammissibilitàdell’opposizione agli atti esecutivi o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
l’avvocato Eugenio Scrocca, per il ricorrente;
l’avvocato Piero Frattarelli , per delega dell’avvocato M E, per la controricorrente Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.;
l’avvocato Roberto Catalano,per delega degli avvocati Guido e B G, per la controricor rente Castello Finance S.p.A.. Ric. n. 18064/2021– S ez.

3 - U d. 18 aprile 20 23 – Sentenza – Pagina 3 di 10 Fatti di causa LaBanca Popolare di Novara e Verona S.c.r.l. (sulla base di un credito poi ceduto a Sagrantino Italy S.r.l., che è intervenuta nel processo a mezzo della mandataria Cerved Credit Manage- ment S.p.A.) ha pignorato, nell’anno 2000, un compendio im- mobiliare in Roma, di proprietà di Edilgen S.r.l., sulla base di un’ipoteca per credito fondiario iscritta nel 1990. A quella ori- ginaria, sono state poi riunite altre procedure esecutive succes- sivamente promosse sui medesimi beni da altri creditori;
sono altresì intervenuti ulteriori creditori, tra i quali la Banca Fideu- ram S.p.A. (oggi Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.), titolare di ipoteca sull’immobile pignorato. È intervenuto nel processo esecutivo anche M G, quale erede di G G, che si era reso acquirente dell’immobile pignorato sulla base di un atto trascritto dopo il pignoramento (nel 2002), il quale faceva peraltro seguito ad un contratto preliminare di vendita trascritto anteriormente (nel 1999), proponendo opposizione, sulla base dell’assunto che le somme incassate dalla locazione dell’immobile pignorato erano sufficienti al pagamento dei creditori aventi effettivo diritto a soddisfarsi su detto immobile. La vendita è stata quindi sospesa dal giudice dell’esecuzione, con immediato avvio della fase di distribuzione delle somme disponibili,nel corso della quale sono sorte contestazioni, che hanno dato luogo ad opposizioni distri- butive, anche ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Nelle more,nell’anno 2012, Castello Finance S.p.A. (rappresen- tata da Italfondiario S.p.A.) ha pignorato, direttamente in danno di M G, il medesimo compendio immobiliare già pignorato in danno di Edilgen S.r.l.. In questa seconda pro- cedura esecutiva sono intervenuti anche Banca Fideuram S.p.A. e l’agente della riscossione. Le due procedure esecutive aventi ad oggetto il medesimo im- mobile sono state riunite, nell’anno 2015, con provvedimento Ric. n. 18064/2021– S ez.

3 - U d. 18 aprile 20 23 – Sentenza – Pagina 4 di 10 del giudice dell’esecuzione del quale il debitore G ha inutil- mente chiesto la revoca. Successivamente, nel 2017, il giudice dell’esecuzione ha dispo- sto la vendita dell’immobile pignorato ed il G ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., av- verso l’ordinanza di vendita. Tale opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma. Ricorre il G, sulla base di quattromotivi. Resistono, con distinti controricors i, Fideuram – Intesa San- paolo Private Banking S.p.A. e Italfondiario S.p.A., in rappre- sentanza di Castello Finance S.p.A.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione o falsa applicazionedell’art. 12 delle preleggi;
violazione o falsa appli- cazionedegli artt. 504, 561, 524 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3». Con il secondo motivo si denunzia « violazione o falsa applica- zione degli artt. 569, 561, 524, 156, 159, secondo comma c.p.c., in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3». I primi due motivi del ricorso sono logicamente e giuridica- mente connessi e possono essere, quindi, esaminati congiunta- mente. Ilricorrente contesta la legittimità del provvedimento del 2015 di riunione delle due procedure esecutive promosse per l’espro- priazione del medesimo immobile, nel 2000 contro la Edilgen S.r.l. e nel 2012 direttamente contro di lui. Sostiene che, da tale (pretesa) illegittimità, deriverebbe altresì l’illegittimità della successiva ordinanza di vendita dell’immobile pignorato, pronunciata dal giudice dell’esecuzione nel 2017. Ric. n. 18064/2021– S ez.
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