Cass. civ., sez. II, ordinanza 05/03/2019, n. 06359

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 05/03/2019, n. 06359
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06359
Data del deposito : 5 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 786/2015 R.G. proposto da T P, rappresentato e difeso dall'Avv. P M, con domicilio in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

- ricorrente -

contro

C D P, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. R S dell'Avvocatura Comunale, con domicilio in Roma, piazza Cavour preso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

- controricorrente -

avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2176 depositata il 15 aprile 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2018 dal Consigliere M F. 7-) Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Giudice di pace di Palermo, con sentenza n. 6191 del 2010, decidendo sull'opposizione proposta da P T avverso il verbale di contestazione, notificato in data 09.05.2009, elevato ai sensi degli artt. 180 e 181 codice della strada per versare in stato di abbandono il veicolo di proprietà, la respingeva;
- sul gravame interposto dal Troia, il Tribunale di Palermo, nella resistenza dell'appellato, respingeva l'impugnazione osservando preliminarmente che la sussistenza dello stato di abbandono non poteva essere esaminata.per non essere stato impugnato il relativo e distinto verbale;
nel merito, l'allegata natura privata della strada nella quale il mezzo era parcheggiato non valeva ad escludere i presupposti della violazione contestata;
- per la cassazione del provvedimento del Tribunale di Palermo ricorre il Troia sulla base di quattro motivi;
- il Comune intimato resiste con controricorso. Atteso che: - con il primo ed il secondo motivo di ricorso il Troia denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, oltre a violazione e falsa applicazione del D.M. n. 460 del 1999, dell'art. 1 legge n. 990 del 1969, dell'art. 2, comma 2 Regolamento di esecuzione della legge n. 990 del 1969, degli artt. 180 e 181 D.Lgs. n. 285 del 1992, degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., degli artt. 24, comma 2 e 101 Cost., per avere la corte di merito omesso ogni pronuncia sullo stato di abbandono del mezzo, contestato fin dal primo atto introduttivo dell'opposizione, o comunque non valutato idoneamente gli elementi a sostegno e tutte le prove, tra cui la sentenza del Giudice di pace n. 616 del 2012, il certificato del Comune di Palermo prodotto il 17.02.2010 e la perizia depositata il 22.10.2010 circa le condizioni del veicolo in questione.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c., per non avere il giudice del merito tenuto conto della sentenza definitiva (per mancata impugnazione) n. 616/2012 del Giudice di pace di Palermo, pronunciata fra le medesime parti, relativa ad identica causa petendi, favorevole al ricorrente. Infine, con il quarto mezzo è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, e 2 D.Lgs. n. 285 del 1992, 112, 113, 115 e 116 c.p.c., 24, comma 2 e 101 Cost., assumendo il ricorrente essere generiche le argomentazioni del giudice di appello quanto alla ritenuta presunzione di uso pubblico dell'area de qua, nonostante la presenza di cartelli recanti l'indicazione 'proprietà privata'. Per priorità logica deve essere esaminato anzitutto il terzo motivo che censura l'accertamento della sentenza impugnata in punto di verifica della natura della strada in cui si trovava il veicolo di proprietà del Toia, che si assume già effettuato con sentenza passata in giudicato. I seguenti principi di diritto concorrono ad orientare lo scrutinio di questa Corte, tutti attinenti alla materia del giudicato esterno. In primo luogo e sotto il profilo della individuazione di detto giudicato, va ribadito che, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia
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