Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2024, n. 20862

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In tema di liquidazione coatta amministrativa, i riparti parziali sono impugnabili facendo applicazione analogica della procedura prevista per il riparto finale, secondo le modalità previste dall'art. 213, comma 3, l.fall., mentre nella liquidazione coatta amministrativa delle assicurazioni i riparti parziali sono impugnabili secondo le modalità previste dagli artt. 98 e 99 l.fall., in ragione del combinato disposto degli artt. 261, comma 3, e 254, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2024, n. 20862
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20862
Data del deposito : 25 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 10935/2019 Numero sezionale 2171/2024 Numero di raccolta generale 20862/2024 Data pubblicazione 25/07/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Liquidazione coatta MAGDA CRISTIANO Presidente amministrativa di ALBERTO PAZZI Consigliere-Rel. assicurazione – riparto parziale - impugnazione PAOLA VELLA Consigliere Ud.17/05/2024 PU COSMO CROLLA Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.10935/2019 R.G. proposto da: SANREMO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata in Roma, largo della Torre Argentina n. 11, presso lo studio dell'Avvocato Marco Farina ([...]), che la rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato Andrea Panzarola ([...]), giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente –

contro

DI EL CI e IMMOBILIARE ROMANA s.r.l. -intimati- avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma n. 910/2019 depositata il 27/2/2019;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 maggio 2024 dal Consigliere Alberto Pazzi;
uditi gli Avvocati Marco Farina e Andrea Panzarola, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
Numero registro generale 10935/2019 Numero sezionale 2171/2024 Numero di raccolta generale 20862/2024 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Data pubblicazione 25/07/2024 Generale Giovanni Nardecchia, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

FATTI DI CAUSA

1. AN Di BE proponeva reclamo al piano di riparto parziale depositato dal commissario liquidatore della procedura di liquidazione coatta amministrativa di Sanremo Assicurazioni Riassicurazioni s.p.a. in data 14 marzo 2018 e comunicato il 17 settembre 2018. Lamentava, in particolare, l'errata determinazione della somma computata a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sul credito di lavoro da lui vantato, deducendo che gli importi riconosciuti a tale titolo nel piano di riparto non corrispondevano a quanto stabilito nella sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1519/2017, divenuta definitiva, emessa all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo della compagnia assicuratrice da lui instaurato ai sensi dell'art. 98 l. fall.. Il giudice delegato del Tribunale di Roma, con decreto del 27 febbraio 2019, accoglieva parzialmente il reclamo e disponeva la modifica del piano di riparto, ammettendo il credito di Di BE per interessi e rivalutazione monetaria nel diverso ammontare risultante dal titolo azionato, di cui la C.T.U. disposta nel già menzionato giudizio di opposizione allo stato passivo costituiva parte integrante.

2. Sanremo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 27 febbraio 2019, prospettando cinque motivi di doglianza. Gli intimati AN Di BE e Immobiliare Romana s.r.l. non hanno svolto difese. Il ricorso, che avrebbe dovuto essere deciso all'udienza camerale del 15 giugno 2023, è stato rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in 2 di 11 Numero registro generale 10935/2019 Numero sezionale 2171/2024 Numero di raccolta generale 20862/2024 pubblica udienza, in quanto le questioni relative all'impugnabilità o Data pubblicazione 25/07/2024 meno del riparto parziale nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa delle compagnie assicurative e, in caso di soluzione positiva, all'individuazione della forma con cui questa impugnazione deve essere presentata hanno un'indubbia natura nomofilattica. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, sollecitando la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1 Il primo motivo di ricorso assume, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del provvedimento impugnato per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ.: in base al combinato disposto degli artt. 261, comma 3, e 254, commi 1 e 2, d. lgs. 209/2005, l'opposizione al piano di riparto (sia finale, che parziale) redatto dal commissario liquidatore di una compagnia assicurativa in liquidazione coatta amministrativa è regolata – spiega la ricorrente - dalla disciplina prevista dagli artt. 98 e 99 l. fall., che prevede una trattazione (salvo espressa delega del presidente, ex art. 99, comma 3, l. fall.) e una decisione collegiale da parte del tribunale. L'essere stato il procedimento definito con un provvedimento emesso da un singolo componente del collegio, designato come giudice relatore, darebbe luogo a un'ipotesi di nullità insanabile per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cod. proc. civ., perché la decisione della controversia da parte del singolo giudice costituisce l'esplicazione di funzioni decisorie ad opera di un magistrato al quale le stesse non sono attribuite dalla legge.

3.2 Il secondo motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 50-bis, comma 1, n. 2), e 50- ter cod. proc. civ. e 99, comma 11, l. fall.. 3 di 11 Numero registro generale 10935/2019 Numero sezionale 2171/2024 Numero di raccolta generale 20862/2024 4. Il primo motivo è infondato, mentre è fondato il secondo, Data pubblicazione 25/07/2024 nei termini che si vanno ad illustrare.

4.1 L'art. 260 (nel testo applicabile ratione temporis) del codice delle assicurazioni private prevede, sotto la rubrica «Ripartizione dell'attivo» che «1. I commissari procedono, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare.

2. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'IVASS, possono distribuire acconti o eseguire riparti parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

3. Nell'effettuare i riparti, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme

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