Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/09/2010, n. 19510

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Il difensore dell'appellato - secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale, idonea a dare attuazione ai principi di economia processuale e di tutela del diritto di azione e di difesa della parte stabiliti dagli artt. 24 e 111 Cost. - può proporre appello incidentale anche nel caso in cui la procura sia stata apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in appello, ossia ad uno degli atti previsti dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto la facoltà di proporre tutte le domande ricollegabili all'interesse del suo assistito e riferibili all'originario oggetto della causa è attribuita al difensore direttamente dall'art. 84 dello stesso codice di rito e non dalla volontà della parte che conferisce la procura alle liti, rappresentando tale conferimento non un'attribuzione di poteri, ma semplicemente una scelta ed una designazione, con la conseguenza che la natura dell'atto con il quale od all'interno del quale viene conferita, o la sua collocazione formale, non costituiscono elementi idonei a limitare l'ambito dei poteri del difensore.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/09/2010, n. 19510
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19510
Data del deposito : 14 settembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. P R - Presidente di Sezione -
Dott. V A - Presidente di Sezione -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. S G - rel. Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. O M - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 21565-2006 proposto da:
ABBRUZZESE DE NAPOLI GIUSEPPE, ABBRUZZESE DE NAPOLI ALFREDO, ABBRUZZESE DE NAPOLI ONOFRIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

RONCIGLIONE

3, presso lo studio degli avvocati GULLOTTA FABIO, SCIUTO FILIPPO, che li rappresentano e difendono per delega in calce al ricorso;



- ricorrenti -


contro
AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI, UFFICIO DEL GENIO CIVILE - UFFICIO REGIONE PUGLIA, COMUNE DI BARI;



- intimati -


sul ricorso 27828-2006 proposto da:
REGIONE PUGLIA e nell'interesse dell'UFFICIO DEL GENIO CIVILE-REGIONE PUGLIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OTTAVIANO

43, presso lo studio dell'avvocato S M, che la rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PANAMA

74, presso lo studio dell'avvocato COLAPINTO CARLO, rappresentato e difeso dall'avvocato D'INNELLA RAFFAELE, per delega in atti;

- controricorrente al ricorrente incidentale -
e contro
ABBRUZZESE DE NAPOLI GIUSEPPE, ABBRUZZESE DE NAPOLI ALFREDO, ABBRUZZESE DE NAPOLI ONOFRIO, AMMINISTRAZIONE DEL LAVORI PUBBLICI;



- intimati -


sul ricorso 30313-2006 proposto da:
COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PANAMA

74, presso lo studio dell'avvocato COLAPINTO CARLO, rappresentato e difeso dall'avvocato D'INNELLA RAFFAELE, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ABBRUZZESE DE NAPOLI ONOFRIO, ABBRUZZESE DE NAPOLI GIUSEPPE, ABBRUZZESE DE NAPOLI ALFREDO, REGIONE PUGLIA E L'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BARI - REGIONE PUGLIA, MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI;



- intimati -


avverso la sentenza definitiva n. 127/2004 depositata il 26/02/2004 e la definitiva n. 331/2006 depositata il 05/04/2006, entrambe della Corte d'Appello di Bari;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/09 dal Cons. Dott. GIUSEPPE SALMÈ;

udito l'Avvocato Fabio GULLOTTA;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.

IANNELLI

Domenico, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, rinvio per il resto ad una sezione semplice. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Il 30 gennaio 1971 il provveditorato regionale delle opere pubbliche della Puglia, nell'ambito di un più vasto programma di edilizia scolastica previsto dalla L. n. 641 del 1967, ha approvato la realizzazione di un edificio da destinare a scuola media in contrada S. Spirito del Comune di Bari, affidando la progettazione ed esecuzione delle opere in concessione al comune di Bari, con onere finanziario prevalentemente a carico dello Stato e nella misura di circa il 20% a carico del comune, che ha delegato all'espropriazione dei suoli l'ufficio del Genio civile di Bari, ai sensi della L. n. 641, art. 13.
Con decreto del 19 giugno 1973 il presidente della giunta regionale ha disposto l'occupazione provvisoria d'urgenza delle aree interessate che è stata effettivamente eseguita il 27 agosto 1973. Poiché nei cinque anni successivi non è stato adottato il decreto di esproprio, con atto di citazione notificato il 13 novembre 1978 De N F, M e A nonché Abruzzese D N O, G e A, proprietari del suolo oggetto di occupazione, hanno convenuto in giudizio il comune di Bari chiedendone la condanna alla restituzione ovvero al risarcimento del danno per essere stato irreversibilmente trasformato a seguito del completamento della costruzione dell'opera pubblica. Eccepito dal convenuto il difetto di legittimazione passiva, il contraddittorio è stato integrato nei confronti del Ministero dei lavori pubblici, della regione Puglia e del Genio civile di Bari. Nel corso del giudizio il provveditorato alle opere pubbliche, in data 27 dicembre 1978, ha riapprovato il progetto dell'opera pubblica, facendo ripartire la procedura espropriativa, che è stata completata con l'emissione di decreto di esproprio da parte del prefetto di Bari in data 12 settembre 1980. Gli atti della nuova procedura sono stati impugnati davanti al t.a.r. Puglia e pertanto il giudizio davanti al tribunale di Bari è stato sospeso con ordinanza del 25 ottobre 1982. Con sentenza del 19 dicembre 1986, passata in giudicato, il t.a.r. ha annullato il decreto prefettizio per incompetenza, ma, essendo stato il giudizio civile riassunto tardivamente, il tribunale adito ne ha dichiarato l'estinzione. I privati, con atto di citazione notificato il 25 gennaio 1990, hanno riproposto le domande in precedenza formulate nei confronti di tutte le controparti del giudizio estinto, le quali hanno eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, hanno contestato, con differenti argomentazioni, la propria legittimazione passiva e, nel merito, ne hanno eccepito l'infondatezza. Il comune ha anche proposto in via subordinata azione di garanzia nei confronti del ministero.


2. Il tribunale di Bari, con sentenza del 14 settembre 1999, ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ha affermato la legittimazione del comune di Bari e della regione Puglia e li ha condannati in solido al pagamento di L. 23 7.600.000 a titolo di risarcimento dei danni, oltre a L. 59.000.000 a titolo di indennità di occupazione legittima.
La corte d'appello di Bari, con sentenza non definitiva del 26 febbraio 2004, ha confermato il rigetto dell'eccezione di prescrizione e di difetto di legittimazione passiva, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello incidentale dei privati diretto a ottenere una liquidazione dei danni in misura maggiore e ha disposto la prosecuzione del giudizio per la liquidazione del risarcimento dei danni e dell'indennità di occupazione legittima, previo espletamento di un supplemento di consulenza tecnica.
In particolare, quanto alla prescrizione, la corte ha osservato che il principio di cui all'art. 2945 c.c., comma 3 deve essere coordinato con quello affermato dall'art. 2935 c.c. secondo il quale la prescrizione decorre solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Pertanto, se è vero che a seguito dell'estinzione del primo giudizio l'atto di citazione non poteva più avere effetti interruttivi-sospensivi del termine di prescrizione ma solo efficacia interruttiva, il nuovo termine non avrebbe potuto decorrere se non dopo il venir meno del periodo di sospensione del processo, disposta senza che alcuna delle parti se ne fosse doluta e costituente ostacolo giuridico all'esercizio del diritto. Il nuovo termine di prescrizione ha iniziato quindi a decorre dal 20 febbraio 1987, data del passaggio in giudicato della sentenza del t.a.r., e rispetto a tale momento l'atto di citazione del secondo giudizio (25 gennaio 1990) era tempestivo. Quanto alla legittimazione passiva, la corte barese ha confermato l'esclusione della responsabilità del Ministero dei lavori pubblici, essendo irrilevante il mero finanziamento e la messa a disposizione della propria struttura operativa (uffici del Genio civile, peraltro poco dopo passati alle regioni) e ha affermato la responsabilità concorrente del comune e della regione, il primo quale espropriante e destinatario dell'affidamento della realizzazione dell'opera pubblica in concessione, la seconda quale soggetto che, dopo avere disposto l'occupazione d'urgenza, era tenuto ad emettere il decreto di esproprio.
La corte territoriale ha inoltre ritenuto inammissibile l'appello incidentale dei privati perché la procura rilasciata in calce alla copia notificata dell'atto di appello non avrebbe abilitato il difensore alla proposizione dell'impugnazione incidentale e, comunque, perché le ultime difese spiegate integravano una domanda nuova, avendo essi solo con le ultime repliche invocato il risarcimento integrale del danno ai sensi dell'art. 1 del protocollo addizionale della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.


3. Con sentenza definitiva del 5 aprile 2006, la corte territoriale, ha liquidato il danno, sulla base del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 "bis", comma 7 "bis" in Euro 39.243,00 e l'indennità di occupazione legittima in Euro 8.918,86, disattendendo le conclusioni della c.t.u. che, al fine di determinare un valore il più possibile in linea con quello di mercato, aveva incrementato i dati emergenti dagli atti di compravendita di terreni simili in epoca vicina a quella dell'irreversibile trasformazione con quelli risultanti da una rivista nazionale specializzata.
Avverso le due sentenze della corte di appello di Bari hanno proposto ricorso per cassazione Abruzzese D N O, G e A sulla base di tre motivi, illustrati con memoria. Resistono con autonomi controricorsi, da un lato, la regione Puglia e l'ufficio regionale del Genio Civile e, dall'altro, il comune di Bari. Ciascuno dei controricorrenti ha anche proposto ricorso incidentale affidato a due motivi. Il comune ha resistito al ricorso incidentale della regione con controricorso.
I ricorrenti hanno anche depositato memoria con la quale invocano l'applicazione dello jus superveniens costituito dalla L. n. 244 del 2007, art. 2 della cui costituzionalità tuttavia dubitano per
l'illogica equiparazione del risarcimento derivante da occupazione acquisitiva all'indennità per espropriazione legittima, anche ai fini tributari, a causa dell'applicazione della tassazione prevista dalla L. n. 413 del 1991, art. 11 anche alla percezione di somme di natura risarcitoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e i due ricorsi incidentali, proposti nei confronti delle stesse sentenze debbono essere riuniti.

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