Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/04/2018, n. 10265
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Il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicché non può validamente prospettarsi l'insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all'esito del giudizio di secondo grado, perché tale questione non dipende dall'esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal "petitum" sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione nei confronti di una pronuncia del giudice contabile, ove la parte ricorrente aveva allegato che la questione sulla giurisdizione era insorta solo con la sentenza di secondo grado, ritenuta viziata da eccesso di potere giurisdizionale).
Sul provvedimento
Testo completo
10265-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RICORSI CON STEFANO PETITTI - Primo Pres.te f.f. - MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE GIUSEPPE BRONZINI -- Consigliere - Ud. 16/01/2018 - PIETRO CAMPANILE Consigliere - PU R.G.N. 19383/2015 ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - Ram 10265 I Rep. DOMENICO CHINDEMI Consigliere - Rel. Consigliere - FELICE MANNA GIACINTO BISOGNI - Consigliere - ём ALBERTO GIUSTI - Consigliere ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19383-2015 proposto da: G G, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN SALVATORE IN LAURO 13, presso lo studio dell'avvocato G P, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAMBATTISTA SCHININA';
- ricorrente -
6 1 8 1
contro
PROCURA GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- controricorrente -
nonchè
contro
PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 98/2015 della CORTE DEI CONTI PER LA SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA, depositata il 2/04/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2018 dal Consigliere FELICE MANNA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Umberto De Augustinis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2-Ric. 2015 n. 19383 sez. SU - ud. 16-01-2018 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 98 del 14.4.2015 la Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, in riforma della pronuncia di primo grado, condannava Giuseppe Garofalo a pagare in favore della Regione Sicilia la somma di € 55.780,71, oltre accessori, a titolo di restituzione del finanziamento di pari importo che questi aveva ricevuto per l'apertura di un bed and breakfast in comune di Modica, in base alla L.R. n. 32/00 e al decreto dell'Assessorato al Turismo n. 33/S.3/Tur. del 25.1.2005. A fondamento della sentenza, la Corte dei conti osservava che il bando pubblico di selezione richiedeva, in particolare, la proprietà dell'immobile destinato 5 all'attività ricettiva, l'effettiva residenza in esso del proprietario e l'impegno di lui ad esercitare l'attività per almeno un quinquennio;
che in base alla corretta interpretazione del bando, quest'ultimo requisito doveva permanere per l'intero quinquennio, pena la revoca del contributo, e non già sussistere al solo momento della presentazione della domanda;
e che il Garofalo, dopo meno di tre anni dalla percezione del finanziamento, aveva alienato ai propri genitori l'immobile, continuando a detenerlo a titolo di comodato. Contro tale sentenza Giuseppe Garofalo propone ricorso straordinario per cassazione, affidato a sei motivi. Resiste con controricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 1. - Preliminarmente va respinta l'istanza di differimento dell'udienza, avanzata dal ricorrente perché impossibilitato a comparire. L'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art.