Cass. pen., sez. VII, ordinanza 26/11/2021, n. 43823

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 26/11/2021, n. 43823
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43823
Data del deposito : 26 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENNI1TI ANDREA nato a PESCARA il 10/11/1964 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello dell'Aquila confermava, in punto di penale responsabilità, la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto A V colpevole della contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (inottemperanza al foglio di via obbligatorio), e riduceva la pena inflitta alla misura di un mese di arresto.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di tre motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione, in ordine al mancato riscontro del richiesto elemento soggettivo del reato, integrato almeno dalla colpa, e all'erronea identificazione dell'elemento oggettivo. Sotto quest'ultimo aspetto, l'imputato, cui era fatto divieto di far rientro nel territorio del Comune di Miglianico, fu sorpreso all'interno di un'area di servizio autostradale che, per definizione, non apparterrebbe ad alcun Ente comunale in grado di esercitarvi la potestà amministrativa. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata disapplicazione del provvedimento questorile che imponeva il foglià di via, nonostante la sua illegittimità per eccesso di potere. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, in ordine al mancato rilievo officioso della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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