Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2022, n. 07927
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI CAUSI IN UA OL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;
sentite le conclusioni del PG FRANCA ZACCO che a chiesto la revoca della sentenza della V° Sezione Penale di questa Corte del 22.02.2021 limitatamente sul punto del ricorso sub.
1. udito il difensore l'avvocato CELANO FEDERICO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso presentato il 13 settembre 2021, NO AS Li SI, tramite il proprio difensore e procuratore speciale, avv. Federico Celano, ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento, per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., della sentenza n. 12069 emessa dalla Corte di cassazione in data 22 febbraio 2021, depositata il 30 marzo 2021, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Torino il 26 novembre 2019 a seguito della quale, in riforma della decisione di primo grado, il ricorrente è stato condannato per il reato di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale.
2. Ha posto a fondamento delle argomentazioni difensive un unico motivo con il quale ha dedotto l'errore di fatto percettivo consistito nella mancata rilevazione dell'avvenuta rituale proposizione dei motivi a sostegno del ricorso, con particolare riguardo al primo motivo a supporto dell'atto di impugnazione. L'errore sarebbe consistito nell'avvenuta declaratoria di inammissibilità di tale motivo (con il quale era stata lamentata l'inutilizzabilità di un elemento a carico dell'imputato, costituito da un verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini) a ragione della mancata illustrazione dell'incidenza della eventuale eliminazione del dato istruttorio ai fini della cosiddetta prova di resistenza rispetto alle ulteriori acquisizioni. La Corte di cassazione aveva espresso tale valutazione omettendo di considerare che, con il ricorso, era stato chiesto l'annullamento del decreto che dispone il giudizio richiamando integralmente una memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. del 5 aprile 2016 con la quale era stato affrontato proprio il tema non valutato dalla Corte di legittimità. La stessa sentenza della Corte di appello (per come confermato dalla Corte di cassazione) aveva ritenuto decisiva la sola deposizione di LU DI ai fini dell'affermazione della penale responsabilità del ricorrente. La difesa ha, altresì, rilevato che la Corte, nel respingere l'eccezione difensiva di inutilizzabilità del verbale di interrogatorio, aveva affermato, erroneamente, che DI non era sottoposto, all'epoca in cui era stato sentito, a detenzione carceraria. Dal verbale di interrogatorio prodotto risulta, invece, che il soggetto si trovava nella Casa circondariale di Varese in condizione di detenzione. Infine, il ricorrente ha evidenziato che, sia nell'atto di appello che nel ricorso per cassazione, era stata chiesta la declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio e che, conseguentemente, doveva ritenersi errata l'affermazione contenuta nella sentenza della Corte di cassazione secondo cui si trattava di motivo nuovo non dedotto in precedenza e, per questo, inammissibile.
3. Con comunicazione del 16 dicembre 2021 il difensore ha segnalato che, in relazione alla complessa vicenda relativa a Li SI, è stato introdotto giudizio davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e che il tema dell'overtuming (rilevante nella fattispecie essendo stato l'imputato condannato in appello dopo l'assoluzione in primo grado) è stato oggetto, di recente, sia di una sentenza della Corte EDU contro l'IA (sentenza in data 8 luglio 2021 Maestri c. IA), sia di un'ordinanza di rinnessione alle Sezioni Unite nel procedimento n. 45179/2021. 4. Il Procuratore Generale ha chiesto la revoca della sentenza della Corte di cassazione limitatamente a quanto forma oggetto del motivo sub 1) del ricorso. Il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Il tema posto dal ricorrente ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è delimitato al primo motivo sollevato con l'atto introduttivo del giudizio di cassazione deciso con la sentenza n. 12069 del 2021. Con sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 26 novembre 2019 AS NO Li SI, ufficiale di polizia giudiziaria presso la Tenenza dei Carabinieri di Borgomanero, è stato condannato per il delitto di falso ideologico aggravato perché commesso nella redazione di un atto pubblico facente fede fino a querela di falso. In particolare, la falsità è consistita nel non avere indicato, in un verbale di arresto di uno spacciatore di sostanze stupefacenti, che l'operazione era stata possibile grazie all'attività di tale LU DI che, in accordo con le forze dell'ordine, aveva condotto le trattative per l'acquisto della sostanza e consentito ai carabinieri di intervenire.
2.1. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi. Viene qui in rilievo il solo primo motivo con il quale è stata eccepita violazione dell'art. 141-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Dalla sentenza oggetto di richiesta ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.emerge che, a fondamento del predetto motivo, sono state poste le seguenti circostanze. Sin dall'udienza preliminare, il difensore aveva eccepito l'inutilizzabilità del verbale di interrogatorio di DI del 12 dicembre 2012. Con successiva memoria del 5 aprile 2016, richiamata per relationem, il difensore aveva prodotto la trascrizione dell'interrogatorio e segnalato interruzioni varie nella registrazione dello stesso. Il Giudice, con motivazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio, aveva disatteso l'eccezione sostenendo che la questione avrebbe dovuto essere posta al giudice del dibattimento che, con ordinanza del 20 luglio 2017, aveva, in accoglimento parziale della stessa, dichiarato l'inutilizzabilità di una parte dell'interrogatorio di