Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/04/2010, n. 10525

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In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/04/2010, n. 10525
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10525
Data del deposito : 30 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IL, IL AL, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE VATICANO 46, presso lo studio dell?avvocato NANNI FRANCESCA ROMANA, rappresentate e difese dall?avvocato MARCUCCIO MARCELLO, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
AN IC, IA NN DA, DE RE ED, TO NN, DE RE SE, I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L?ASSICURAZIONE

CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO, AN ER;

- intimati -

e sul ricorso n. 19327/2006 proposto da:
AN IC, figlio ed erede con beneficio d?inventario dell?ing. AN LE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall?avvocato MARZO RICCARDO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DE RE ED, TO NN, DE RE SE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MESSEDAGLIA 42, presso lo studio dell?avvocato CARLI BALLOLA FRANCESCO, rappresentati e difesi dall?avvocato DE GIORGI CARLO LUIGI, giusta mandato in calce al ricorso;

- controricorrenti al ricorso incidentale -
e contro
IL AL, AN IL, AN ER, IA NN DA, I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L?ASSICURAZIONE

CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO;

- intimati ?
e sul ricorso n. 19330/2006 proposto da:
AN NN DA, figlia ed erede con beneficio d?inventario dell?Ing. AN LE, domiciliala in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall?avvocato MARZO RICCARDO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L?ASSICURAZIONE

CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio;
l?avvocato TARANTINO CRISTOFARO lo rappresenta e difende unitamente all?avvocato ROSSI ANDREA, giusta mandato in calce al ricorso;

- controricorrente al ricorso incidentale ?
e contro
DE RE ED, TO NN, DE RE SE, IL AL, AN IL, AN ER, AN IC;

- intimati -

avverso la sentenza n. 309/2005 della CORTE D?APPELLO di LECCE, depositata il 11/05/2005, R.G.N. 453/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 10/03/2010 dal Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco;

udito l?Avvocato MARCUCCIO MARCELLO;

udito l?Avvocato ROSSI ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri;
rigetto del ricorso incidentale per AN IC inammissibilita? per CA NN in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IC OV, De RE ED e De RE PE convennero in giudizio, avanti al Tribunale di Lecce, AN LE e sulle premesse che:
- erano eredi legittimi di De RE RA, gia? dipendente dell?impresa di costruzioni NC NI, come operaio adibito ad un cantiere in Lecce ove era stato realizzato un fabbricato su progetto e direzione dei lavori del convenuto;

- durante la comandatagli esecuzione del puntellamento di un muro di contenimento, realizzato da alcuni giorni e che aveva presentato un rigonfiamento, il loro congiunto era stato travolto dal crollo del muro, decedendo a seguito delle lesioni riportate;

- il processo penale promosso a carico del convenuto si era concluso con sentenza di patteggiamento;

cio? premesso e deducendo la responsabilita? del convenuto nella causazione del sinistro, ne chiesero la condanna al risarcimento dei danni.
Il AN, costituitosi, nego? ogni addebito e, assumendo la responsabilita? dell?appaltatore NC NI, chiese ed ottenne l?autorizzazione alla chiamata in causa degli eredi di quest?ultimo, domandandone la condanna in via esclusiva e la manleva per quanto richiesto dagli attori nei suoi confronti.
?I intervenne in causa per la rivalsa delle somme gia?
corrisposte agli eredi del lavoratore deceduto.
A seguito della chiamata in causa degli eredi dell?appaltatore, anche per la manleva in ordine alle domande svolte dAI, si costitui?
la sola NC OB, chiedendo di essere estromessa dal processo per avere rinunciato all?eredita? del suo dante causa;
le altre eredi, IL LI e NC IE, rimasero contumaci. A seguito della dichiarazione da parte del difensore del convenuto della morte di quest?ultimo, nonche? della sua gia? avvenuta volontaria cancellazione dall?albo forense, il processo venne dichiarato interrotto e quindi riassunto ad iniziativa degli attori. Degli eredi dell?originario convenuto si costitui? in giudizio il solo AN NI.
Infine il Giudice adito condanno? gli eredi del AN, in solido fra loro, al pagamento delle somme rispettivamente indicate a favore degli attori, accogliendo altresi?, nei loro confronti, la domanda di rivalsa dell?Inail;
estromise invece dal giudizio NC OB. Sull?appello proposto da AN NI si costituirono l?Inail e le eredi di NC NI, in particolare deducendo che anche IL LI e NC IE avevano rinunciato all?eredita? e che pertanto avrebbero dovuto essere estromesse dal giudizio;
rimase invece contumace AN OV NT, altra erede dell?originario convenuto.
La Corte d?Appello di Lecce, pronunciando sul gravame con sentenza dell?11.3 - 11.5.2005, accogliendo la domanda di garanzia proposta da AN NI e confermando nel resto la sentenza di prime cure, condanno? IL LI e NC IE, in solido fra loro, a rivalere gli eredi di AN LE del 50% delle somme da erogare a titolo di danni agli eredi di De RE RA e del 50% delle somme da rimborsare AI.
A sostegno del decisum, dopo avere disatteso le eccezioni di natura processuale svolte dall?appellante, la Corte territoriale ritenne che:
- doveva essere affermata la responsabilita? nella causazione del sinistro, in pari misura, sia dell?appaltatore NC NI, che del direttore dei lavori AN LE;

- doveva escludersi che nella liquidazione del danno il primo Giudice fosse andato ultra petita;

- giustamente il primo Giudice aveva liquidato a favore degli eredi del De RE il solo danno morale e provveduto per il rimborso della rendita erogata, come da documentazione in atti, dAI;

- doveva essere accolta la domanda di manleva svolta nei confronti di IL LI e NC IE, non avendo costoro provato di avere rinunciato all?eredita? di NC NI;

- le spese del doppio grado, tenuto conto dell?esito finale della lite e del concorso di giusti motivi, andavano compensate per la meta?, con addebito della residua quota, nei confronti della altre parti, agli eredi di AN LE.
Avverso l?anzidetta sentenza della Corte territoriale, IL LI e NC IE hanno proposto ricorso per Cassazione fondato su tre motivi e illustrato con memoria. Gli intimati AN NI e AN OV NT hanno resistito con distinti controricorsi, proponendo altresi? ricorsi incidentali fondati su otto motivi;
AN OV NT ha depositato memoria.
Gli intimati IC OV, De RE ED e De RE PE hanno resistito con controricorso ai ricorsi incidentali. ?I ha resistito con controricorso al ricorso incidentale svolto da AN OV NT, depositando memoria. L?intimata NC OB non ha svolto attivita? difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, siccome proposti avverso la medesima sentenza.

2. Il primo Giudice ha condannato gli eredi AN al pagamento delle somme indicate in solido fra loro e la statuita sussistenza del vincolo di solidarieta? non e? stata oggetto di specifica impugnazione. In relazione alla ritenuta solidarieta? trova applicazione il principio secondo cui, nel caso di responsabilita?
solidale tra coobbligati, si verte in una ipotesi di causa scindibile, cosicche? l?appello proposto da uno soltanto dei condannati in solido non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coobbligato non appellante (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5082/1990;
7308/2007
). Nella presente controversia AN OV NT non ha appellato la sentenza di primo grado, con conseguente passaggio in giudicato delle relative statuizioni emesse nei suoi confronti.
Va quindi dichiarata l?inammissibilita? del ricorso incidentale dalla medesima proposto.

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