Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2024, n. 35789

CASS
Sentenza
10 luglio 2024
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10 luglio 2024

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Non si estende alla confisca per equivalente il criterio di temperamento della "ragionevolezza temporale" fra le acquisizioni patrimoniali e l'attività illecita, richiesto ai fini della confisca di prevenzione e di quella per sproporzione, in quanto, a differenza di queste due ultime forme di ablazione, la confisca per equivalente, quale sanzione di entità commisurata al vantaggio illecito ritratto, consegue all'accertamento della colpevolezza dell'autore in ordine ad uno specifico fatto delittuoso.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2024, n. 35789
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35789
Data del deposito : 10 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

35789 -24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da 1071N. sent. s Pierluigi Di Stefano Presidente ez. Orlando Villoni CC 10/07/2024 Martino Rosati N. R.G. 16542/2024 - relatore Federica Tondin Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SO AL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/04/2024 del Tribunale di Reggio Calabria;
letti gli atti, il ricorso ed il provvedimento impugnato;
udita la relazione del consigliere Martino Rosati;
letta la requisitoria scritta del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AL SO è imputato del reato di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di due "reati-scopo", aggravati dall'ingente quantitativo delle sostanze, relativi all'importazione di cocaina dal Sudamerica in Italia, in un caso, per 598 chilogrammi e, nell'altro, per 1.150 chilogrammi, tra novembre e dicembre del 2020. 2. Nei suoi confronti è stato disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato, per un ammontare di 321.929 euro, da eseguirsi sulle sue liquidità disponibili e, in caso di insufficienza di queste, su altri beni nella sua disponibilità, fino a concorrenza di detta somma, a norma degli artt. 73, comma 7-bis, e 74, comma 7-bis, d. P.R. n. 309 del 1990. In esecuzione di tale misura, la polizia giudiziaria ha sottoposto a vincolo alcuni immobili, acquisiti al patrimonio dell'imputato molti anni prima di tali vicende delittuose, tra cui, in particolare, la porzione di un terzo dell'immobile a tre piani costruito dai suoi genitori agli inizi degli anni '80 dello scorso secolo, successivamente donato pro quota ai figli e negli anni destinato ad abitazione delle rispettive famiglie.

3. Con istanza rivolta al giudice procedente, e con il successivo appello proposto ai sensi dell'art. 322-bis, cod. proc. pen., l'imputato, attraverso i propri difensori, ha invocato il dissequestro di tali beni essenzialmente per due ragioni: a) per non avere la polizia giudiziaria, in sede di esecuzione della misura, preventivamente verificato la disponibilità di denaro o di altri beni costituenti profitto del reato e, come tali, da sottoporre con precedenza a confisca diretta, perciò venendo meno ad un preciso obbligo giuridico inerente alla natura punitiva della confisca c.d. "per equivalente"; b) per non avere il provvedimento ablativo fatto applicazione del principio di ragionevolezza, anche sul piano temporale, che solo può giustificare l'ablazione di cespiti patrimoniali in alcun modo ricollegabili al reato e che la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha elaborato per dare una base costituzionale e convenzionale a forme di confisca, come quelle di prevenzione e

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